Suprema Corte di Cassazione
sezione unite
sentenza 29 maggio 2014, n. 12065
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SANTACROCE Giorgio – Primo Presidente f.f.
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Sezione
Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione
Dott. PICCININNI Carlo – Presidente Sezione
Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12251/2012 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO r.g. n. 198/11, depositato il 27/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per la cassazione con rinvio.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SANTACROCE Giorgio – Primo Presidente f.f.
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Sezione
Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione
Dott. PICCININNI Carlo – Presidente Sezione
Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12251/2012 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO r.g. n. 198/11, depositato il 27/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per la cassazione con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10-2-2011 presso la Corte di Appello di Salerno (OMISSIS), nella dichiarata qualita’ di erede di (OMISSIS), deceduto il 10-4-2009, riassumeva, a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale da parte della Corte di Appello di Roma, il processo ivi instaurato dal proprio dante causa con la proposizione di una domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale sofferto per la non ragionevole durata di un giudizio svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti.
La Corte di Appello di Salerno con decreto del 27-1-2912 rigettava la domanda rilevando, in accoglimento della eccezione in proposito formulata dal Ministero resistente, che il ricorrente non aveva dimostrato la qualita’ di erede di (OMISSIS), ovvero la qualita’ nella quale aveva riassunto il giudizio di equa riparazione introdotto dal proprio dante causa; in proposito osservava che il ricorrente si era limitato a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ a sua firma avente ad oggetto la sua qualita’ di fratello ed unico erede di (OMISSIS), senza dare conto, attraverso le necessarie certificazioni anagrafiche, della natura e del grado di parentela e della inesistenza di altri eredi.
Per la cassazione di tale decreto il (OMISSIS) ha proposto un ricorso articolato in tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., articoli 110, 115 e 116 c.p.c., Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articoli 47, 48 e 76, sostenendo la piena idoneita’ della prodotta dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, autenticata da notaio, attestante la detta qualita’ di fratello ed unico erede di (OMISSIS).
Con il secondo motivo il (OMISSIS) deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., comma 1, e articolo 167 c.p.c., rilevando che, contrariamente a quanto affermato in decreto, l’Amministrazione non aveva formulato una espressa eccezione in ordine alla qualita’ di erede del ricorrente; pertanto, in mancanza di una specifica contestazione, la predetta qualita’, sulla base della prodotta documentazione, avrebbe dovuto essere ritenuta provata.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia insufficiente motivazione con riferimento alla affermata carenza delle necessarie allegazioni anagrafiche, senza precisare quali sarebbero tali necessarie certificazioni anagrafiche mancanti, ed in base a quale normativa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ depositata sarebbe insufficiente.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto alcuna attivita’ difensiva.
La sesta sezione civile di questa Corte con ordinanza del 3-5-2013 ha rilevato che la decisione della controversia impone la soluzione della questione della idoneita’ o meno di una dichiarazione sostitutiva ad offrire la prova della sussistenza della qualita’ di erede in capo a chi in detta qualita’ intervenga in un giudizio pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, oppure proponga impugnazione assumendo di essere erede di una delle parti del precedente grado di giudizio; in proposito ha rilevato che nella giurisprudenza di legittimita’ si registra un contrasto.
Invero secondo un primo orientamento l’autocertificazione prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 46, non avrebbe nessun valore probatorio, neppure indiziario, nel giudizio civile, che invece e’ caratterizzato dal principio dell’onere della prova; secondo un altro indirizzo in tema di successioni “mortis causa” la qualita’ di erede puo’ essere provata, in sede processuale, anche mediante la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’.
La Corte ha pertanto ritenuto necessario che su tale questione si pronuncino le Sezioni Unite, in considerazione del fatto che la problematica, attesa la sua natura processuale, e’ suscettibile di proporsi nei giudizi di competenza di tutte le sezioni civili della Corte di Cassazione, ed ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alla Sezioni Unite.
La Corte di Appello di Salerno con decreto del 27-1-2912 rigettava la domanda rilevando, in accoglimento della eccezione in proposito formulata dal Ministero resistente, che il ricorrente non aveva dimostrato la qualita’ di erede di (OMISSIS), ovvero la qualita’ nella quale aveva riassunto il giudizio di equa riparazione introdotto dal proprio dante causa; in proposito osservava che il ricorrente si era limitato a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ a sua firma avente ad oggetto la sua qualita’ di fratello ed unico erede di (OMISSIS), senza dare conto, attraverso le necessarie certificazioni anagrafiche, della natura e del grado di parentela e della inesistenza di altri eredi.
Per la cassazione di tale decreto il (OMISSIS) ha proposto un ricorso articolato in tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., articoli 110, 115 e 116 c.p.c., Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articoli 47, 48 e 76, sostenendo la piena idoneita’ della prodotta dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, autenticata da notaio, attestante la detta qualita’ di fratello ed unico erede di (OMISSIS).
Con il secondo motivo il (OMISSIS) deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., comma 1, e articolo 167 c.p.c., rilevando che, contrariamente a quanto affermato in decreto, l’Amministrazione non aveva formulato una espressa eccezione in ordine alla qualita’ di erede del ricorrente; pertanto, in mancanza di una specifica contestazione, la predetta qualita’, sulla base della prodotta documentazione, avrebbe dovuto essere ritenuta provata.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia insufficiente motivazione con riferimento alla affermata carenza delle necessarie allegazioni anagrafiche, senza precisare quali sarebbero tali necessarie certificazioni anagrafiche mancanti, ed in base a quale normativa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ depositata sarebbe insufficiente.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto alcuna attivita’ difensiva.
La sesta sezione civile di questa Corte con ordinanza del 3-5-2013 ha rilevato che la decisione della controversia impone la soluzione della questione della idoneita’ o meno di una dichiarazione sostitutiva ad offrire la prova della sussistenza della qualita’ di erede in capo a chi in detta qualita’ intervenga in un giudizio pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, oppure proponga impugnazione assumendo di essere erede di una delle parti del precedente grado di giudizio; in proposito ha rilevato che nella giurisprudenza di legittimita’ si registra un contrasto.
Invero secondo un primo orientamento l’autocertificazione prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 46, non avrebbe nessun valore probatorio, neppure indiziario, nel giudizio civile, che invece e’ caratterizzato dal principio dell’onere della prova; secondo un altro indirizzo in tema di successioni “mortis causa” la qualita’ di erede puo’ essere provata, in sede processuale, anche mediante la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’.
La Corte ha pertanto ritenuto necessario che su tale questione si pronuncino le Sezioni Unite, in considerazione del fatto che la problematica, attesa la sua natura processuale, e’ suscettibile di proporsi nei giudizi di competenza di tutte le sezioni civili della Corte di Cassazione, ed ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alla Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva che l’esame dei motivi di ricorso come sopra enunciati comporta la risoluzione della questione sollevata nei termini suddetti dall’ordinanza richiamata della sesta sezione civile di questa stessa Corte.
In proposito l’indirizzo prevalente sostiene che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ prevista dalla Legge n. 15 del 1968, articolo 4, ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della P. A. ed in determinate attivita’ e procedure amministrative, ma, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, puo’ essere ad essa attribuito nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell’onere della prova, atteso che la parte non puo’ derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell’onere di cui all’articolo 2697 c.c., da proprie dichiarazioni (Cass. S.U. 14-10-1998 n. 10153); tale orientamento, affermato successivamente anche dalla pronuncia delle S. U. di questa Corte del 3-4-2003 n. 5167 in relazione all’accertamento del requisito reddituale prescritto per il riconoscimento del diritto a prestazione assistenziale, e’ stato poi ribadito ripetutamente sulla base del rilievo che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, cosi’ come l’autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria solamente nei rapporti con la P. A., essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale nelle liti tra privati (Cass. 20-9-2004 n. 18856), laddove, in conformita’ del principio dell’onere della prova che caratterizza il giudizio civile, la parte non puo’ derivare elementi di prova in proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell’onere di cui all’articolo 2697 c.c., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi (Cass. 6-4-2001 n. 5142; Cass. 16-5-2001 n. 6742; Cass. 15-12-2006 n. 26937; Cass. 23-7-2010 n. 17358; Cass. 5-8-2013 n. 18599);
il principio e’ stato poi affermato anche con specifico riferimento alla prova della qualita’ di erede della parte, deceduta nelle more del giudizio, a carico del ricorrente in cassazione, in quanto la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ da lui resa non ha valore probatorio nel processo civile (Cass. 6-3-2008 n. 6132).
Secondo un altro orientamento minoritario, invece, ai fini dell’indagine sulla legittimazione ad agire o contraddire di un determinato soggetto che deduce la sua qualita’ di erede della parte che originariamente aveva partecipato al giudizio, il giudice puo’ trarre elementi di convincimento da un atto di notorieta’, soprattutto ove le risultanze di questo non siano contestate dalla controparte; infatti l’efficacia probatoria di tale atto, ancorche’ prevista dalla legge a fini amministrativi, non puo’ essere del tutto disconosciuta in sede giudiziaria, in relazione al principio dell’unita’ dell’ordinamento giuridico, con particolare riguardo alla soluzione di questioni pregiudiziali che non siano state oggetto di specifiche contestazioni; analoghi principi sono stati affermati con riguardo alla dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, prevista dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15, articolo 4, con valore equipollente (Cass. 17-11-1976 n. 4275); e’ stato poi ritenuto che la qualita’ di erede della parte deceduta nelle more del giudizio puo’ essere provata dal ricorrente in cassazione anche a mezzo di produzione ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., di un atto notorio (Cass. 3-1994 n. 1; Cass. 14-10-1997 n. 10022), o tramite la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ (Cass. 6-7-2009 n. 15803, cui si richiama in motivazione Cass. 23-1-1012 n. 879).
Il Collegio ritiene il primo degli orientamenti richiamati piu’ rispondente alla natura ed alle finalita’ della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, consistente in una dichiarazione di scienza relativa a stati, qualita’ personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato destinata a produrre effetti esclusivamente nell’ambito di un procedimento amministrativo per favorirne uno svolgimento piu’ rapido e semplificato cosi’ come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e quindi ad esaurire la sua efficacia nell’ambito dei rapporti con gli organi della P.A. e dei gestori di pubblici servizi onde consentire l’adozione di determinati provvedimenti amministrativi in favore dell’interessato stesso.
Tale qualificazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ preclude in radice la possibilita’ di una sua automatica utilizzazione – in virtu’ del principio dell’unita’ dell’orientamento giuridico invocato dall’orientamento giurisprudenziale minoritario sopra menzionato – all’interno del processo civile, caratterizzato da principi incompatibili con la prospettata equiparazione, a fini probatori, di detta dichiarazione sostitutiva nei due diversi ambiti, ovvero quello amministrativo e quello del processo civile.
Invero e’ evidente che una tale impostazione si pone in insanabile contrasto con il fondamentale principio per il quale la parte non puo’ costituire in proprio favore elementi di prova, ai fini del soddisfacimento dell’onere di cui all’articolo 2697 c.c., da proprie dichiarazioni, come emerge dal rilievo che soltanto in casi specifici la legge attribuisce efficacia alle dichiarazioni favorevoli all’interesse di chi le rende; invero una simile evenienza si verifica solo laddove e’ espressamente prevista, come nei casi dell’articolo 2710 c.c., (in base al quale i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa) e dell’articolo 2734 c.c. (riguardante l’inscindibilita’ delle dichiarazioni aggiunte alla confessione), entrambi qualificabili come eccezioni alla contraria regola generale.
E’ quindi indiscutibile che in sede giurisdizionale le prove debbono essere formate ed acquisite nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti, anche in ottemperanza al principio del giusto processo come sancito dall’articolo 111 Cost., teso a garantire l’effetto esercizio del diritto di difesa in condizioni di parita’ tra le parti stesse, finalita’ che verrebbe inevitabilmente disattesa ove si volesse riconoscere valenza probatoria ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, che trae la sua ragion d’essere soltanto dalla efficacia attribuita alle autocertificazioni nell’ambito del procedimento amministrativo.
Ne’ a diverse conclusioni puo’ pervenirsi, sotto diverso profilo, ricomprendendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ nell’ambito delle prove cosiddette atipiche, ovvero di quelle prove non espressamente previste dal codice di rito ma che, in assenza nell’ordinamento processuale vigente di una norma di chiusura sulla tassativita’ tipologica dei mezzi di prova, secondo alcune pronunce di questa Corte il giudice puo’ legittimamente porre a base del proprio convincimento (Cass. 26-9-2000 n. 12763; Cass. 5-3-2010 n. 5440), come e’ il caso delle scritture private provenienti da terzi estranei alla lite, che possono essere liberamente contestate dalle parti, ed alle quali puo’ essere riconosciuto un valore probatorio meramente indiziario, e che possono quindi contribuire a fondare il libero convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (Cass. S.U. 23-6-2010 n. 15169).
Invero, pur prescindendo dal rappresentare le perplessita’ di una parte della dottrina riguardo alla ammissibilita’ delle prove atipiche nel nostro ordinamento giuridico, avuto riguardo al rilievo che, anche alla luce dell’articolo 24 Co., le fonti di prova debbono essere acquisite nel contraddittorio tra le parti, le quali debbono sapere attraverso quali strumenti precostituiti per legge le singole prove possono essere valutate come tali dal giudice, occorre rilevare che i criteri di utilizzabilita’ delle prove atipiche vengono comunemente ricondotti nell’ambito delle presunzioni ex articoli 2727 e 2729 c.c., o, alternativamente, in quello degli argomenti di prova di cui all’articolo 116 c.p.c., comma 2, con valore indiziario, e quindi da valutare unitamente ad altre prove assunte nel rispetto del diritto di difesa delle parti; orbene, se l’adesione a tale impostazione puo’ indurre ad attribuire una simile limitata efficacia probatoria alla dichiarazione stragiudiziale di un terzo, e quindi sotto tale profilo anche agli atti notori, una tale conclusione non puo’ comunque essere accolta per le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorieta’, ostandovi il gia’ richiamato principio per il quale la parte non puo’ costituire elementi di prova in suo favore da proprie dichiarazioni, fatte salve le eccezioni sopra richiamate a tale regola generale.
La ritenuta impossibilita’ di attribuire efficacia di prova alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ fatta valere in un giudizio civile da colui che in sede di impugnazione assume di agire nella qualita’ di erede di chi, come nella fattispecie, era parte nel precedente grado di giudizio, non esaurisce l’esame della questione in oggetto, dovendosi a tal punto avere riguardo al comportamento processuale assunto dall’altra parte o dalle altre parti a fronte della produzione della suddetta dichiarazione sostitutiva; ed invero dette parti non possono rimanere del tutto inerti in proposito senza che tale atteggiamento passivo non produca effetti sul piano della valutazione dell’assolvimento dell’onere probatorio a carico di chi abbia allegato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ riguardo alla sua qualita’ di erede della parte che originariamente aveva partecipato al giudizio.
Invero occorre richiamare a tal punto la rilevanza nella soluzione della questione in oggetto del cosiddetto principio di non contestazione, oggetto da tempo di dibattito giurisprudenziale e dottrinario, caratterizzato da un autorevole e significativo riconoscimento a seguito della pronuncia di questa stessa Corte a Sezioni Unite 23-1-2002 n. 761, che ha ritenuto che l’articolo 416 c.p.c., per il rito del lavoro e l’articolo 167 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione nell’atto di costituzione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, configurano la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il giudice, che dovra’ astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato, e dovra’ ritenerlo sussistente proprio per la ragione che l’atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell’esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti; pertanto la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal legislatore, rappresenta l’adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, e quindi rende inutile provarlo perche’ non controverso.
In tale contesto acquista rilievo decisivo la nuova formulazione dell’articolo 115 c.p.c., (introdotto dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 14, a decorrere dal 4-7-2009; ai sensi dell’articolo 58, comma 1, della predetta legge la nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore), il cui primo comma prevede che “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonche’ i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Premesso quindi che tale normativa ha posto i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite sullo stesso piano delle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero ai fini della decisione, e che essa, come pure evidenziato da autorevole dottrina, non ha introdotto alcuna distinzione tra fatti primari (ovvero i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio) e fatti cosiddetti secondari (relativi a circostanze di rilievo istruttorio), distinzione invece operata dalla menzionata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, e’ agevole osservare che la disposizione richiamata, ispirata a finalita’ di semplificazione processuale, e’ riconducile ai principi generali che caratterizzano il processo civile, ovvero al principio dispositivo, al principio delle preclusioni, che comporta per le parti l’onere di collaborare per circoscrivere il dibattito processuale alle questioni effettivamente controverse, al principio di lealta’ processuale posto a carico delle parti, nonche’ al generale principio di economia processuale che deve informare il processo in conformita’ dell’articolo 111 Cost..
Pertanto si devono a tal punto accertare le ricadute del principio di non contestazione con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ prodotta da colui che agisce in sede di impugnazione quale erede di una delle parti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio.
Premesso quindi l’onere della controparte di prendere posizione sul contenuto di tale dichiarazione in conformita’ del principio di non contestazione come sopra richiamato, occorre porre in evidenza che le modalita’ di tale contestazione, al fine di impedire gli effetti favorevoli che possono prodursi in favore di chi tale qualita’ di erede fa valere in assenza di contestazione di quanto contenuto nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, debbono essere necessariamente correlate alle caratteristiche di specificita’ della dichiarazione sostitutiva, posto che una deduzione sulla qualita’ di erede formulata in termini eccessivamente generici non puo’ comportare che un onere di contestazione altrettanto generico.
Piu’ specificatamente, e’ evidente anzitutto la diversita’, ai fini di ritenere una dichiarazione sostitutiva piu’ o meno sufficientemente circostanziata, della ipotesi in cui l’interessato si limiti a dichiararsi erede di colui che aveva partecipato al precedente grado di giudizio, rispetto a quella in cui invece egli si dichiari unico erede di quest’ultimo ovvero coerede, fornendo specifiche indicazioni, in tale secondo caso, sulle generalita’ degli altri coeredi.
Inoltre acquista rilievo, sempre ai fini della valutazione del grado di specificita’ della dichiarazione sostitutiva di un atto di notorieta’ sulla qualita’ di erede del dichiarante, l’indicazione o meno della natura della delazione ereditaria da cui deriva tale qualita’, in relazione alle due forme di delazione previste dal nostro ordinamento, quella legittima e quella testamentaria (articolo 457 c.c.), con la specificazione, nel primo caso, della categoria dei successibili (articolo 565 c.c.) nella quale rientra il dichiarante e, nel secondo caso, della natura del testamento (e degli estremi di esso) dal quale discende la sua istituzione quale erede (ai sensi dell’articolo 601 c.c.e ss.).
Pertanto l’onere di contestazione del contenuto della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ posto a carico della parte nei cui confronti tale dichiarazione viene prodotta onde impedire l’operativita’ del principio di non contestazione nei termini sopra evidenziati, deve essere caratterizzato da un grado di specificita’ strettamente correlato e proporzionato al grado ed alle modalita’ di specificazione della qualita’ di erede contenuti nella dichiarazione sostitutiva medesima.
Orbene nella specie la Corte di Appello di Salerno ha rilevato che la dedotta qualita’ di erede di (OMISSIS) non era stata adeguatamente provata dal ricorrente, che si era limitato a produrre una sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ avente ad oggetto la sua qualita’ di fratello ed unico erede della parte che originariamente aveva partecipato al giudizio, senza dar conto della natura e del grado di parentela e della inesistenza di altri eredi, e che tale qualita’ era stata contestata dal Ministero resistente, che aveva espressamente dedotto la necessita’ della relativa prova mediante l’allegazione del titolo idoneo a fornire la prova della qualita’ di erede e della misura della quota; tanto premesso, si deve ritenere che la sentenza impugnata non ha operato, quantomeno in termini adeguati ed esaurienti, la sopra richiamata valutazione comparativa tra il contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ del (OMISSIS) e la contestazione operata dal Ministero al fine di accertare se detta contestazione fosse sufficientemente proporzionata al grado di specificita’ che caratterizzava la predetta dichiarazione sostitutiva.
Pertanto in accoglimento del ricorso il decreto impugnato deve essere cassato e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione che provvedere ad un nuovo esame di tale punto decisivo della controversia uniformandosi al seguente principio di diritto: “Colui che intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione assumendo di essere erede di una delle parti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio, deve fornire la prova, ai sensi dell’articolo 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualita’ di erede di quest’ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 46 e 47, non costituisce di per se’ prova idonea di tale qualita’, esaurendo i sui effetti nell’ambito dei rapporti con la P. A. e nei relativi procedimenti amministrativi; tuttavia il giudice, in presenza della produzione della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, deve adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 115 c.p.c., come novellato dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 14, in conformita’ al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualita’ di erede e, nell’ipotesi affermativa, al grado di specificita’ di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificita’ del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta”; il giudice di rinvio provvedera’ altresi’ alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
In proposito l’indirizzo prevalente sostiene che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ prevista dalla Legge n. 15 del 1968, articolo 4, ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della P. A. ed in determinate attivita’ e procedure amministrative, ma, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, puo’ essere ad essa attribuito nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell’onere della prova, atteso che la parte non puo’ derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell’onere di cui all’articolo 2697 c.c., da proprie dichiarazioni (Cass. S.U. 14-10-1998 n. 10153); tale orientamento, affermato successivamente anche dalla pronuncia delle S. U. di questa Corte del 3-4-2003 n. 5167 in relazione all’accertamento del requisito reddituale prescritto per il riconoscimento del diritto a prestazione assistenziale, e’ stato poi ribadito ripetutamente sulla base del rilievo che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, cosi’ come l’autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria solamente nei rapporti con la P. A., essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale nelle liti tra privati (Cass. 20-9-2004 n. 18856), laddove, in conformita’ del principio dell’onere della prova che caratterizza il giudizio civile, la parte non puo’ derivare elementi di prova in proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell’onere di cui all’articolo 2697 c.c., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi (Cass. 6-4-2001 n. 5142; Cass. 16-5-2001 n. 6742; Cass. 15-12-2006 n. 26937; Cass. 23-7-2010 n. 17358; Cass. 5-8-2013 n. 18599);
il principio e’ stato poi affermato anche con specifico riferimento alla prova della qualita’ di erede della parte, deceduta nelle more del giudizio, a carico del ricorrente in cassazione, in quanto la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ da lui resa non ha valore probatorio nel processo civile (Cass. 6-3-2008 n. 6132).
Secondo un altro orientamento minoritario, invece, ai fini dell’indagine sulla legittimazione ad agire o contraddire di un determinato soggetto che deduce la sua qualita’ di erede della parte che originariamente aveva partecipato al giudizio, il giudice puo’ trarre elementi di convincimento da un atto di notorieta’, soprattutto ove le risultanze di questo non siano contestate dalla controparte; infatti l’efficacia probatoria di tale atto, ancorche’ prevista dalla legge a fini amministrativi, non puo’ essere del tutto disconosciuta in sede giudiziaria, in relazione al principio dell’unita’ dell’ordinamento giuridico, con particolare riguardo alla soluzione di questioni pregiudiziali che non siano state oggetto di specifiche contestazioni; analoghi principi sono stati affermati con riguardo alla dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, prevista dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15, articolo 4, con valore equipollente (Cass. 17-11-1976 n. 4275); e’ stato poi ritenuto che la qualita’ di erede della parte deceduta nelle more del giudizio puo’ essere provata dal ricorrente in cassazione anche a mezzo di produzione ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., di un atto notorio (Cass. 3-1994 n. 1; Cass. 14-10-1997 n. 10022), o tramite la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ (Cass. 6-7-2009 n. 15803, cui si richiama in motivazione Cass. 23-1-1012 n. 879).
Il Collegio ritiene il primo degli orientamenti richiamati piu’ rispondente alla natura ed alle finalita’ della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, consistente in una dichiarazione di scienza relativa a stati, qualita’ personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato destinata a produrre effetti esclusivamente nell’ambito di un procedimento amministrativo per favorirne uno svolgimento piu’ rapido e semplificato cosi’ come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e quindi ad esaurire la sua efficacia nell’ambito dei rapporti con gli organi della P.A. e dei gestori di pubblici servizi onde consentire l’adozione di determinati provvedimenti amministrativi in favore dell’interessato stesso.
Tale qualificazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ preclude in radice la possibilita’ di una sua automatica utilizzazione – in virtu’ del principio dell’unita’ dell’orientamento giuridico invocato dall’orientamento giurisprudenziale minoritario sopra menzionato – all’interno del processo civile, caratterizzato da principi incompatibili con la prospettata equiparazione, a fini probatori, di detta dichiarazione sostitutiva nei due diversi ambiti, ovvero quello amministrativo e quello del processo civile.
Invero e’ evidente che una tale impostazione si pone in insanabile contrasto con il fondamentale principio per il quale la parte non puo’ costituire in proprio favore elementi di prova, ai fini del soddisfacimento dell’onere di cui all’articolo 2697 c.c., da proprie dichiarazioni, come emerge dal rilievo che soltanto in casi specifici la legge attribuisce efficacia alle dichiarazioni favorevoli all’interesse di chi le rende; invero una simile evenienza si verifica solo laddove e’ espressamente prevista, come nei casi dell’articolo 2710 c.c., (in base al quale i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa) e dell’articolo 2734 c.c. (riguardante l’inscindibilita’ delle dichiarazioni aggiunte alla confessione), entrambi qualificabili come eccezioni alla contraria regola generale.
E’ quindi indiscutibile che in sede giurisdizionale le prove debbono essere formate ed acquisite nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti, anche in ottemperanza al principio del giusto processo come sancito dall’articolo 111 Cost., teso a garantire l’effetto esercizio del diritto di difesa in condizioni di parita’ tra le parti stesse, finalita’ che verrebbe inevitabilmente disattesa ove si volesse riconoscere valenza probatoria ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, che trae la sua ragion d’essere soltanto dalla efficacia attribuita alle autocertificazioni nell’ambito del procedimento amministrativo.
Ne’ a diverse conclusioni puo’ pervenirsi, sotto diverso profilo, ricomprendendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ nell’ambito delle prove cosiddette atipiche, ovvero di quelle prove non espressamente previste dal codice di rito ma che, in assenza nell’ordinamento processuale vigente di una norma di chiusura sulla tassativita’ tipologica dei mezzi di prova, secondo alcune pronunce di questa Corte il giudice puo’ legittimamente porre a base del proprio convincimento (Cass. 26-9-2000 n. 12763; Cass. 5-3-2010 n. 5440), come e’ il caso delle scritture private provenienti da terzi estranei alla lite, che possono essere liberamente contestate dalle parti, ed alle quali puo’ essere riconosciuto un valore probatorio meramente indiziario, e che possono quindi contribuire a fondare il libero convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (Cass. S.U. 23-6-2010 n. 15169).
Invero, pur prescindendo dal rappresentare le perplessita’ di una parte della dottrina riguardo alla ammissibilita’ delle prove atipiche nel nostro ordinamento giuridico, avuto riguardo al rilievo che, anche alla luce dell’articolo 24 Co., le fonti di prova debbono essere acquisite nel contraddittorio tra le parti, le quali debbono sapere attraverso quali strumenti precostituiti per legge le singole prove possono essere valutate come tali dal giudice, occorre rilevare che i criteri di utilizzabilita’ delle prove atipiche vengono comunemente ricondotti nell’ambito delle presunzioni ex articoli 2727 e 2729 c.c., o, alternativamente, in quello degli argomenti di prova di cui all’articolo 116 c.p.c., comma 2, con valore indiziario, e quindi da valutare unitamente ad altre prove assunte nel rispetto del diritto di difesa delle parti; orbene, se l’adesione a tale impostazione puo’ indurre ad attribuire una simile limitata efficacia probatoria alla dichiarazione stragiudiziale di un terzo, e quindi sotto tale profilo anche agli atti notori, una tale conclusione non puo’ comunque essere accolta per le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorieta’, ostandovi il gia’ richiamato principio per il quale la parte non puo’ costituire elementi di prova in suo favore da proprie dichiarazioni, fatte salve le eccezioni sopra richiamate a tale regola generale.
La ritenuta impossibilita’ di attribuire efficacia di prova alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ fatta valere in un giudizio civile da colui che in sede di impugnazione assume di agire nella qualita’ di erede di chi, come nella fattispecie, era parte nel precedente grado di giudizio, non esaurisce l’esame della questione in oggetto, dovendosi a tal punto avere riguardo al comportamento processuale assunto dall’altra parte o dalle altre parti a fronte della produzione della suddetta dichiarazione sostitutiva; ed invero dette parti non possono rimanere del tutto inerti in proposito senza che tale atteggiamento passivo non produca effetti sul piano della valutazione dell’assolvimento dell’onere probatorio a carico di chi abbia allegato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ riguardo alla sua qualita’ di erede della parte che originariamente aveva partecipato al giudizio.
Invero occorre richiamare a tal punto la rilevanza nella soluzione della questione in oggetto del cosiddetto principio di non contestazione, oggetto da tempo di dibattito giurisprudenziale e dottrinario, caratterizzato da un autorevole e significativo riconoscimento a seguito della pronuncia di questa stessa Corte a Sezioni Unite 23-1-2002 n. 761, che ha ritenuto che l’articolo 416 c.p.c., per il rito del lavoro e l’articolo 167 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione nell’atto di costituzione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, configurano la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il giudice, che dovra’ astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato, e dovra’ ritenerlo sussistente proprio per la ragione che l’atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell’esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti; pertanto la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal legislatore, rappresenta l’adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, e quindi rende inutile provarlo perche’ non controverso.
In tale contesto acquista rilievo decisivo la nuova formulazione dell’articolo 115 c.p.c., (introdotto dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 14, a decorrere dal 4-7-2009; ai sensi dell’articolo 58, comma 1, della predetta legge la nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore), il cui primo comma prevede che “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonche’ i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Premesso quindi che tale normativa ha posto i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite sullo stesso piano delle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero ai fini della decisione, e che essa, come pure evidenziato da autorevole dottrina, non ha introdotto alcuna distinzione tra fatti primari (ovvero i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio) e fatti cosiddetti secondari (relativi a circostanze di rilievo istruttorio), distinzione invece operata dalla menzionata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, e’ agevole osservare che la disposizione richiamata, ispirata a finalita’ di semplificazione processuale, e’ riconducile ai principi generali che caratterizzano il processo civile, ovvero al principio dispositivo, al principio delle preclusioni, che comporta per le parti l’onere di collaborare per circoscrivere il dibattito processuale alle questioni effettivamente controverse, al principio di lealta’ processuale posto a carico delle parti, nonche’ al generale principio di economia processuale che deve informare il processo in conformita’ dell’articolo 111 Cost..
Pertanto si devono a tal punto accertare le ricadute del principio di non contestazione con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ prodotta da colui che agisce in sede di impugnazione quale erede di una delle parti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio.
Premesso quindi l’onere della controparte di prendere posizione sul contenuto di tale dichiarazione in conformita’ del principio di non contestazione come sopra richiamato, occorre porre in evidenza che le modalita’ di tale contestazione, al fine di impedire gli effetti favorevoli che possono prodursi in favore di chi tale qualita’ di erede fa valere in assenza di contestazione di quanto contenuto nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, debbono essere necessariamente correlate alle caratteristiche di specificita’ della dichiarazione sostitutiva, posto che una deduzione sulla qualita’ di erede formulata in termini eccessivamente generici non puo’ comportare che un onere di contestazione altrettanto generico.
Piu’ specificatamente, e’ evidente anzitutto la diversita’, ai fini di ritenere una dichiarazione sostitutiva piu’ o meno sufficientemente circostanziata, della ipotesi in cui l’interessato si limiti a dichiararsi erede di colui che aveva partecipato al precedente grado di giudizio, rispetto a quella in cui invece egli si dichiari unico erede di quest’ultimo ovvero coerede, fornendo specifiche indicazioni, in tale secondo caso, sulle generalita’ degli altri coeredi.
Inoltre acquista rilievo, sempre ai fini della valutazione del grado di specificita’ della dichiarazione sostitutiva di un atto di notorieta’ sulla qualita’ di erede del dichiarante, l’indicazione o meno della natura della delazione ereditaria da cui deriva tale qualita’, in relazione alle due forme di delazione previste dal nostro ordinamento, quella legittima e quella testamentaria (articolo 457 c.c.), con la specificazione, nel primo caso, della categoria dei successibili (articolo 565 c.c.) nella quale rientra il dichiarante e, nel secondo caso, della natura del testamento (e degli estremi di esso) dal quale discende la sua istituzione quale erede (ai sensi dell’articolo 601 c.c.e ss.).
Pertanto l’onere di contestazione del contenuto della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ posto a carico della parte nei cui confronti tale dichiarazione viene prodotta onde impedire l’operativita’ del principio di non contestazione nei termini sopra evidenziati, deve essere caratterizzato da un grado di specificita’ strettamente correlato e proporzionato al grado ed alle modalita’ di specificazione della qualita’ di erede contenuti nella dichiarazione sostitutiva medesima.
Orbene nella specie la Corte di Appello di Salerno ha rilevato che la dedotta qualita’ di erede di (OMISSIS) non era stata adeguatamente provata dal ricorrente, che si era limitato a produrre una sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ avente ad oggetto la sua qualita’ di fratello ed unico erede della parte che originariamente aveva partecipato al giudizio, senza dar conto della natura e del grado di parentela e della inesistenza di altri eredi, e che tale qualita’ era stata contestata dal Ministero resistente, che aveva espressamente dedotto la necessita’ della relativa prova mediante l’allegazione del titolo idoneo a fornire la prova della qualita’ di erede e della misura della quota; tanto premesso, si deve ritenere che la sentenza impugnata non ha operato, quantomeno in termini adeguati ed esaurienti, la sopra richiamata valutazione comparativa tra il contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ del (OMISSIS) e la contestazione operata dal Ministero al fine di accertare se detta contestazione fosse sufficientemente proporzionata al grado di specificita’ che caratterizzava la predetta dichiarazione sostitutiva.
Pertanto in accoglimento del ricorso il decreto impugnato deve essere cassato e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione che provvedere ad un nuovo esame di tale punto decisivo della controversia uniformandosi al seguente principio di diritto: “Colui che intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione assumendo di essere erede di una delle parti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio, deve fornire la prova, ai sensi dell’articolo 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualita’ di erede di quest’ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 46 e 47, non costituisce di per se’ prova idonea di tale qualita’, esaurendo i sui effetti nell’ambito dei rapporti con la P. A. e nei relativi procedimenti amministrativi; tuttavia il giudice, in presenza della produzione della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, deve adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 115 c.p.c., come novellato dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 14, in conformita’ al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualita’ di erede e, nell’ipotesi affermativa, al grado di specificita’ di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificita’ del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta”; il giudice di rinvio provvedera’ altresi’ alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione.
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