Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 25 marzo 2013 n. 7374[1]
Fondatamente il ricorrente (rinviato a giudizio in sede penale e destituito dall’impiego) basa la censura circa il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sul principio enunciato da Cass., sez. un., n. 26806/2009, ribadito dalla giurisprudenza successiva, nel senso che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all’azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti, non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo all’autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente pubblico titolare della partecipazione, quand’anche totalitaria, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti
Leave a Reply