Suprema Corte di Cassazione
sezioni unite
sentenza 20 gennaio 2014, n. 1012
Svolgimento del processo
Con ordinanza n. 22790 del 12 dicembre 2012 questa Corte a sezioni unite, accogliendo il regolamento proposto da R.Y.T.B. , cittadino extracomunitario assistito dall’avv. Silvio Ferrara e domiciliato presso lo studio dell’avv. Alessandro Ferrara, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni da detenzione illegittima, in relazione al periodo di proroga del restringimento presso il C.T.P. di Roma a seguito di richiesta del Questore di Roma, accolta dal Giudice di pace con decisione annullata da questa Corte di cassazione. Nell’ordinanza, per quanto interessa in questa sede, si escludeva la distrazione delle spese invocata dal difensore, rilevando che il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato; pertanto, l’ordinanza disponeva condanna dell’Amministrazione soccombente a versare all’Erario le spese sostenute dalla parte vittoriosa, la cui liquidazione non competeva alla Corte di legittimità.
Avverso detta ordinanza R.Y.T.B. propone ricorso per revocazione deducendo di non avere chiesto e di non essere stato ammesso in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 126 del d.p.r. n. 115/2002, nonché di non avere mai allegato e/o documentato tale circostanza, come risultava dal fascicolo di parte ricorrente e dal medesimo ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione; pertanto, assumendo che questa Corte era incorsa in un errore di fatto ex art. 395, n. 4 c.p.c. per l’erronea percezione degli atti di causa, chiedeva la riformulazione della statuizione sulle spese del regolamento preventivo di giurisdizione.
Poiché agli atti della revocazione ed a quelli del ricorso deciso non esisteva copia della citazione (atto ritirato dal ricorrente dopo l’ordinanza citata), la cancelleria di questa Corte chiedeva informazioni al Tribunale di Roma che le rendeva con nota del 5 aprile 2013, allegando copia della citazione introduttiva del giudizio in pendenza del quale era stato proposto il regolamento nonché copia della nota con cui il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma comunicava l’ammissione dello straniero, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente ha presentato memoria. Il Ministero degli interni ed il Questore di Roma non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Dalla citazione introduttiva del giudizio risulta che R.Y.T.B. era assistito dall’avv. Alessandro Ferrara ed era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma con nota del 3 marzo 2011. Il regolamento preventivo di giurisdizione, tuttavia, è stato proposto con il patrocinio dell’avv. Silvio Ferrara del Foro di Benevento, senza menzione dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e soltanto il domicilio è stato eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Ferrara del Foro di Roma. Con la memoria ex art. 378 c.p.c., presentata nel giudizio per il regolamento di giurisdizione, il difensore del ricorrente ha chiesto la distrazione delle spese, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.. Peraltro, dalla consultazione dell’elenco degli avvocati del Foro di Benevento “ammessi al gratuito patrocinio” è risultato il seguente nominativo: “avv. FERRARA Silvio Via Coduti, 12 Benevento 0824-28526 civile, amministrativo e volontaria giurisdizione”. Tali indicazioni corrispondono con quelle della carta intestata usata per il ricorso, dalla quale, inoltre, risulta anche il nominativo dell’avv. Alessandro Ferrara.
Tanto premesso, si deve osservare che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetto, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 115/2002, “per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”. Il relativo, provvedimento, inoltre, come prevede il successivo art. 126, viene comunicato al magistrato competente a conoscere del merito o davanti al quale pende il processo. Infine, l’ammissione abilita alla scelta di un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (art. 80), con la conseguenza che l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati, nella metà dell’ordinario, dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento (art. 82) e che nessun altro compenso può essere percepito dal difensore dal proprio assistito (art. 85). Naturalmente, come si desume dalla riferita disciplina, la fattispecie del patrocinio a spese dello Stato si completa con la scelta di un avvocato iscritto, a sua domanda, nell’elenco degli avvocati che abbiano, a giudizio del Consiglio dell’ordine di appartenenza, i requisiti per svolgere la relativa attività. Tale elemento rappresenta circostanza meramente obiettiva, indipendente da qualsiasi volontà manifestata dalle parti del mandato professionale, ed opera per il solo fatto che lo stesso sia conferito da soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e ricevuto da avvocato iscritto nel relativo elenco. Di tale elemento non occorre che vi sia specifica rappresentazione negli atti del giudizio, poiché il giudice, ricevuta dal C.O.A. la comunicazione dell’ammissione della parte in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, può verificare direttamente che la scelta sia caduta su un avvocato iscritto nel relativo elenco, che, come precisa l’art. 81, comma quarto, è pubblico.
Per quanto concerne, in particolare, il regolamento di giurisdizione si deve tenere conto del fatto che la relativa istanza, ai sensi dell’art. 41, primo comma, ultima parte, c.p.c. “si propone con ricorso a norma degli artt. 364 ss.”, con conseguente applicabilità dell’art. 369, secondo comma, c.p.c, che al n. 1 indica “il decreto di concessione del gratuito patrocinio” tra i documenti che, a pena di improcedibilità, devono essere depositati insieme al ricorso. Tuttavia, poiché l’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione introduce una fase incidentale del procedimento nel corso del quale viene proposta, l’onere di deposito deve ritenersi assolto qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito, si trovi nel fascicolo di quelle fasi e nel ricorso siano specificate l’avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile (Cass. s.u. ord. 7 novembre 2013, n. 25038, con riferimento al deposito, previsto dal n. 4 dell’art. 369, secondo comma, c.p.c., degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o degli accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso).
Nella specie l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, certamente valida anche per il regolamento di giurisdizione, risultava dalla citazione introduttiva, che richiamava il relativo provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli avvocati ed il patrocinio, inoltre, era stato assunto da avvocato iscritto nell’apposito elenco degli avvocati abilitati. In tale situazione si deve escludere la sussistenza di un errore revocatorio circa la ricorrenza di una ipotesi di patrocinio a spese dello Stato, potendosi al più discutere di un eventuale error in procedendo per la mancata attribuzione di rilievo all’omessa menzione, nel ricorso, dell’avvenuto deposito, nella fase di merito, del provvedimento di ammissione.
In conclusione, la causa, introdotta dall’avv. Alessandro Ferrara in regime di patrocinio a spese dello Stato è stata proseguita, nella fase del regolamento di giurisdizione, dall’avv. Silvio Ferrara non solo appartenente allo stesso studio legale o quantomeno a studio collegato, presso il quale il ricorrente eleggeva domicilio, ma anche iscritto, nel foro di appartenenza, nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. Ne consegue che la sentenza impugnata non è incorsa in un errore revocatorio laddove, sulla base di quanto risultava dalla citazione introduttiva del giudizio di merito, ha ritenuto che ricorresse una ipotesi di patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
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