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Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite

sentenza 17 aprile 2014, n. 8928

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Primo Presidente f.f.
Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) SPA con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante della (OMISSIS) SPA, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
Avverso la sentenza n.1634/2006, emessa dal Giudice di Pace di Bari in data 15 febbraio 2006 e depositata in cancelleria l’01 marzo 2006;
Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 25 febbraio 2014, dal Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (OMISSIS) S.p.A. – ha proposto ricorso per cassazione contro (OMISSIS), per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui il Giudice di Pace di Bari, pronunciando sulla opposizione, avverso invito al pagamento di cartelle esattoriali, proposta dalla (OMISSIS), ha dichiarato l’inefficacia, annullandola, della nota stessa, nonche’ degli atti ad essa collegati e/o presupposti, emessa dalla incorporata (OMISSIS) spa in data 30 luglio 2005; tanto, nella considerazione che il contenuto della nota era inidoneo a rendere edotta la contribuente delle ragioni della pretesa fiscale.
L’impugnazione e’ stata affidata a due motivi, con i quali la decisione impugnata viene censurata per violazione dell’articolo 156 c.p.c., Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50, comma 2, nonche’ della Legge n. 689 del 1981, articoli 22 e 23; ed altresi’, per violazione e falsa applicazione degli articoli 102 e 112 c.p.c., articolo 132 c.p.c., n. 4, articolo 156 c.p.c., comma 2, e Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, e difetto di Giurisdizione del Giudice adito.
Sotto il primo profilo, e’ stata denunciata la violazione delle norme in rubrica, rilevandosi che la nota di sollecito di pagamento impugnata, anche se contenente riferimento alle cartelle presupposte nonche’ invito al relativo pagamento, con avvertenza che, in mancanza, si sarebbe proceduto ad espropriazione forzata, non e’ annoverata tra gli atti impugnabili di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, non e’ produttiva di effetti giuridici e non era, quindi, ricorribile. Con il secondo mezzo, la decisione viene censurata di nullita’, sia per difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, connesso al fatto che le cartelle impugnate afferivano a violazione del codice della strada, sia pure per avere emesso una pronuncia in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
L’intimata non ha svolto difese in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte conosce dell’impugnazione in base alla disciplina, applicabile ratione temporis, di cui al combinato disposto dell’articolo 339 c.p.c., e Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 26, trattandosi di sentenza emessa il 15.02.2006 e pubblicata l’01 marzo 2006.
Va, preliminarmente, esaminata la questione relativa al denunciato difetto di giurisdizione, proposta con il secondo mezzo, stante la relativa pregiudizialita’ logica e giuridica.
Trattasi di censura che deve ritenersi infondata, alla stregua di consolidato principio, affermato da questa Corte e condiviso dal Collegio, ed in relazione al quale la controversia di che trattasi non offre elementi per una riconsiderazione critica.
Si e’, in vero, ritenuto (Cass. SS.UU. n 25833/2007, n.116/2007, n. 15810/2003, n. 12879/2004 n. 18880/2012) che “La cognizione delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni applicative di sanzioni per la violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale e1 attribuita dal Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 205, all’autorita’1 giudiziaria ordinaria”.
Il Collegio, nell’esame della fattispecie, non ravvisa ragioni idonee per discostarsi dal trascritto principio, che puo’ considerarsi frutto di un ormai consolidato orientamento, che trova riscontro in numerose, anche recenti, pronunce (Cass. SS.UU. n. 15846/2009, n. 23206/2009, n. 356/2010, n. 23107/2010, n. 24678/2011, n. 175/2012, n. 6606/2012), che si sono cosi’ allineate alla sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 2008, con la quale e’ stata dichiarata l’illegittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, (come sostituito dalla Legge n. 448 del 2001, articolo 12, comma 2), nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione tributaria le controversie relative a tutte le sanzioni irrogate da uffici finanziari, anche quando conseguenti alla violazione di disposizioni non aventi natura fiscale. Deve, dunque, escludersi, nel caso, la giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di controversia avente ad oggetto la contestazione e l’irrogazione delle sanzioni connesse alla violazione delle norme del codice della strada.
D’altronde, la questione relativa agli elementi indefettibili propri del rapporto tributario, e’ stata, altresi’, affrontata dalle Sezioni Unite della Corte, in pronunce ancor piu’ recenti, nelle quali, non solo e’ stato ribadita l’irrilevanza della circostanza che la sanzione venga inflitta da un Ufficio Finanziario, dovendosi la natura tributaria o meno del rapporto accertarsi su un piano meramente oggettivo (Cass. n. 3039/2013), ma e’ stato, pure, puntualizzato che deve ritenersi rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia, in tutti i casi in cui non abbia ad oggetto l’esercizio del potere impositivo, sussumibile nello schema potesta’ – soggezione, bensi’ un rapporto implicante un accertamento, avente valore meramente incidentale (Cass. n. 14302/2013). Conclusivamente il primo motivo del ricorso va rigettato e, quindi, va riconosciuto ed affermato che la materia relativa alla sanzioni irrogate per la violazione delle norme del codice della strada, rientra nella Giurisdizione del Giudice Ordinario. Passando all’esame della questione posta con il primo mezzo, – con il quale si deduce l’inammissibilita’ dell’originario ricorso in quanto la nota 30 luglio 2005 non sarebbe annoverata tra i provvedimenti impugnabili di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, – ritiene il Collegio che la stessa vada esaminata e decisa in base a principio condiviso, espressione di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale. E’ stato, infatti, affermato (Cass. n. 12194/2008, SS. UU. n. 16293/2007), che, “In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19, tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorche’ tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attivita’ esecutiva, bensi’ con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione avviso di liquidazione o avviso di pagamento o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l’impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell’atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile”.
Nel caso, si evince dall’impugnata sentenza che la ricorrente ha proposto impugnazione avverso “le cartelle esattoriali n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) di cui alla nota, contenente la richiesta n. (OMISSIS), della (OMISSIS) spa in data 30 luglio 2005, nonche’ avverso gli atti ad esse collegati”.
E’, altresi’, incontroverso che la nota impugnata, non solo riferiva alle precitate cartelle di pagamento, ma conteneva una esplicita richiesta di pagamento, portante il carico fiscale per sorte ed accessori e, quindi, che trattavasi di pretesa ben definita nel quantum, ancorche’ non adeguatamente esplicitata nel relativo procedimento di determinazione, formalizzata, peraltro, con l’espressa previsione che, in caso di inottemperanza, decorsi quindici giorni, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata. L’atto, dunque, non poteva, in alcun modo, essere considerato un mero avviso bonario, sia avuto riguardo alla definitivita’ della pretesa ed alla specificita’ e perentorieta’ della richiesta, sia pure della circostanza che esplicitava e richiamava le cartelle esattoriali che ne costituivano il presupposto, sia, infine, in considerazione della procedura esecutiva minacciata ed incombente.
La circostanza che in una alla nota 30 luglio 2005 risultavano impugnate le cartelle presupposte e poste a base della richiesta di pagamento, oltretutto, rendeva, di per se’, ammissibile l’impugnazione, stante la specifica disposizione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, comma 3.
Peraltro, nel caso, la natura e la portata degli atti impugnati sono state verificate e valutate dal Giudice di merito, il quale ha, pure, rilevato che l’eccepita omessa notifica degli atti prodromici non era stata contestata e contrastata dalla concessionaria, la quale in giudizio aveva “omesso il deposito degli atti comprovanti la legittimita’ delle somme richieste”;
circostanza quest’ultima che, in questa sede, la ricorrente ha inteso supportare con l’elencazione degli avvisi di ricevimento delle cartelle e l’allegazione che gli stessi “sono stati prodotti agli atti”.
Il profilo di doglianza risulta inammissibile, per difetto di autosufficienza, non risultando indicati tempi e modalita’ della produzione (Cass. n. 8569/2013, n. 4220/2012, n. 6937/2010).
Le precedenti considerazioni inducono a ritenere infondata anche l’ulteriore censura, dedotta con il secondo mezzo, con la quale si sostiene che la decisione impugnata sarebbe incorsa nella violazione dell’articolo 112 c.p.c., per avere emesso una pronuncia in violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Infatti, la decisione impugnata, come anzi rilevato, ha esplicitato che l’impugnazione e’ stata proposta avverso la nota 30 luglio 2005 della concessionaria e le cartelle nella stessa indicate, nonche’ “gli atti ad esse collegate” e, quindi, ha emesso una statuizione, sul piano logico e giuridico coerente e corretta, dichiarando inefficace ed annullando “la nota n. 57235742, emessa dalla (OMISSIS) spa in data 30 luglio 2005 ed ogni atto ad essa collegato e/o presupposto”.
Cio’ stante, avuto riguardo alla realta’ fattuale verificata e presupposta, deve escludersi che la decisione sia affetta dal denunciato vizio, tenuto conto, peraltro, che “Nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non e1 condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dal provvedimento in concreto richiesto (Cass. n. 20322/2005, n. 27/2000, n. 8879/2000).
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i motivi del ricorso, riconoscendo e dichiarando la giurisdizione del Giudice Ordinario.

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