Suprema Corte di Cassazione
sezioni unite
ordinanza 5 maggio 2014, n. 9570
Svolgimento del processo
L’Avvocato D.G.A. , quale creditore della srl Abaco in liquidazione, intraprese procedura di espropriazione presso terzi, iscritta al n. 4278/2011, notificando all’Agenzia Entrate, atto di pignoramento di presunti crediti tributari vantati dalla citata società nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato, in base ad ordinanza ingiunzione pronunciata dal G.U. del Tribunale di Pescara del 09.02.2011.
A seguito di dichiarazione negativa, resa dall’Agenzia Entrate circa la sussistenza del credito di imposta dell’Abaco srl, il Tribunale di Padova, ordinava la sospensione del processo esecutivo ed assegnava termine per l’introduzione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo; adempimento cui il D.G. provvedeva nell’assegnato termine.
L’Agenzia Entrate, costituendosi in tale sede, ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario, vertendosi in tema di accertamento di credito d’imposta della contribuente Abaco srl, dalla stessa contestato e, quindi, non certo, né liquido ed esigibile.
L’Avvocato D.G. , con il ricorso di che trattasi, proposto ex art. 41 c. 1 cpc, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione contro l’Agenzia Entrate, e la società Abaco srl in liquidazione, per il riconoscimento e la declaratoria della Giurisdizione del Giudice Ordinario, denunciando la violazione degli artt. 548 e 549 cpc, 24 c. 1 e 117 della Costituzione, nonché 6 della CEDU.
L’Agenzia Entrate, giusto controricorso, ha chiesto affermarsi la giurisdizione tributaria.
Il Procuratore Generale, ritenendo sussistere i presupposti per definire il ricorso, ai sensi dell’art. 375 cpc, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.
Non ha svolto difese, in questa sede, l’Abaco srl.
Motivi della decisione
Il ricorso risulta in fondato sulla base del principio, desumibile anche da recente sentenza n.3373/2014, resa da queste Sezioni Unite in data 26/11/2013 depositata il 18.02.2014.
Pronunciando in fattispecie analoga, peraltro introdotta dal medesimo odierno ricorrente, la Corte ha, infatti, riconosciuto la giurisdizione del Giudice Tributario, allorquando, come nel caso, la controversia investa un rapporto di natura tributaria, avente ad oggetto l’accertamento della esistenza o meno, di crediti d’imposta della contribuente esecutata.
Nella circostanza, le Sezioni Unite dopo avere evidenziato che, “ai fini della delimitazione dell’ambito della giurisdizione tributaria, occorre attribuire esclusivo rilievo alla disciplina dettata dall’art. 2 del D.Lgs n. 546/1992” ed avere puntualizzato che tale disciplina non resta condizionata in senso limitativo dall’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del medesimo D.Lgs. n.546/1992, ha espressamente affermato che la mancanza di uno di tali atti, non preclude l’accesso del cittadino alla tutela giurisdizionale ogni qualvolta esista un atto che si riveli comunque idoneo, in ragione del suo contenuto, a far sorgere l’interesse ad agire ex art. 100 del codice di procedura civile.
In applicazione delle affermazioni contenute nella citata pronuncia, il Collegio ritiene che, nel caso, la giurisdizione debba essere attribuita al giudice tributario.
La controversia, infatti, investe un rapporto di natura indubbiamente tributaria, avendo ad oggetto l’accertamento della esistenza, o meno, di crediti d’imposta della contribuente esecutata.
D’altronde, non sussistono ragioni idonee ad impedire il riconoscimento alla dichiarazione negativa resa dall’Agenzia delle Entrate, quale terzo pignorato, della natura di atto costituente espressione del potere impositivo ad essa spettante.
Il ricorso va, pertanto, rigettato e, per l’effetto va affermata la Giurisdizione del Giudice Tributario, nella controversia pendente davanti al Tribunale Civile di Padova, iscritta al n. 1911/2012 del R.G.C., tra l’Avvocato D.G.A. , l’Agenzia delle Entrate e la società Abaco srl.
Avuto riguardo alla peculiarità del procedimento, alla novità delle questioni prospettate ed al comportamento processuale delle parti, le spese del presente giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso di che trattasi, dichiara la giurisdizione del giudice tributario. Compensa le spese del presente giudizio.
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