Corte di cassazione – Sezioni unite civili – ordinanza 25 novembre 2011 n. 24906. Ai fini dell’abuso della dipendenza economica è competente il foro del contratto

Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, sezioni unite, ordinanza 25 novembre 2011 n. 24906

Così le Sezioni Unite della Corte di cassazione con l’ordinanza  2496/2011.

Va qualificata come controversia in materia contrattuale quella tra due soggetti che si pongono l’un l’altro come due consociati non relazionati reciprocamente, ma come soggetti che hanno già instaurato un rapporto di natura commerciale dal quale ognuno attende che l’altro non ne abusi ma al contrario tenga un determinato comportamento.

Pertanto la Suprema corte ha stabilito che la domanda proposta dalla società in liquidazione, che appunto lamentava l’abuso di posizione dominante da parte della società fornitrice, non attiene alla responsabilità aquiliana ma fondandosi su di una pretesa di abuso di dipendenza economica (ovvero eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi negli esistenti rapporti commerciali regolati da un contratto) ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale, rientra nella materia contrattuale

Sorrento, 28 novembre 2011.

Avv. Renato D’Isa


[1][1] Sentenza consultabile e scaricabile dal portale del Sole24Ore – Guida al Diritto

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