Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 8 luglio 2016, n. 14038

Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento d’iscrizione di ipoteca sugli immobili per crediti di natura non tributaria sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di provvedimento preordinato all’espropriazione forzata, in relazione al quale la tutela giudiziaria, esperibile nelle forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, non può realizzarsi né dinanzi al giudice amministrativo, mancando l’esercizio di un potere di supremazia in materia di pubblici servizi, né dinanzi al giudice tributario

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite civili

sentenza 8 luglio 2016, n. 14038

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f.
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente di Sez.
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez.
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27467-2010 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), che la rappresentano e difendono, per delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), per delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 296/08/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il 23/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) spa propone ricorso per cassazione con quattro motivi, il primo dei quali attinente alla giurisdizione, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che, rigettandone l appello, nel giudizio promosso con ricorso del 16 novembre 2005 da (OMISSIS) ha confermato l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria su alcuni beni immobili in (OMISSIS) per il mancato pagamento di “imposte” risultanti dal ruolo per Euro 75.279,62.
Costituendosi in primo grado (OMISSIS) aveva eccepito il parziale difetto di giurisdizione limitatamente alle pretese non tributarie, ma la CTP non si era pronunciata sul punto ed aveva accolto la domanda del ricorrente nel merito.
Il giudice d’appello, dinanzi al quale l’agente per la riscossione aveva riproposto l’eccezione di parziale difetto di giurisdizione, del pari non si pronunciava sul punto, confermando la pronuncia di annullamento sul rilievo che l’iscrizione ipotecaria, avvenuta ad oltre un anno dall’ultima notifica delle cartelle di pagamento, non era stata preceduta dall’intimazione di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 50.
Il contribuente resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando “difetto di giurisdizione rispetto a una parte delle domande. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 112 c p c Omessa pronuncia su specifiche eccezioni reiterate in sede di impugnazione. Violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19”, l’agente della riscossione censura la sentenza del giudice tributario per non aver dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione a crediti, portati nelle cartelle di paganr11to alla base dell’iscrizione ipotecaria disposta, non aventi natura tributaria – crediti INAIL, INPS, sanzioni amministrative per la violazione di norme del codice della strada come si rilevava dall’elenco delle cartelle allegato alla comunicazione di iscrizione di ipoteca -, in relazione alle cui controversie la giurisdizione apparteneva al giudice ordinario. Ed assume che la sentenza impugnata sia viziata per non essersi pronunciata sull’eccezione di difetto di giurisdizione, gia’ sollevata con le controdeduzioni in primo grado.
Con il secondo motivo, con riguardo all’omesso rilievo della carenza di giurisdizione, denuncia “omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5”.
Il primo motivo del ricorso e’ fondato.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, infatti, “le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento d’iscrizione di ipoteca sugli immobili al quale l’Amministrazione finanziaria puo’ ricorrere in sede di riscossione delle imposte sui redditi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 77, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, se promosse – come nel raso di specie – in epoca anteriore all’entrata in vigore del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, articolo 35, comma 26 quinquies, (introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248), trattandosi di provvedimento preordinato all’espropriazione forzata, in relazione al quale la tutela giudiziaria, esperibile nelle forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, non puo’ realizzarsi ne’ dinanzi al giudice amministrativo, mancando l’esercizio di un potere di supremazia in materia di pubblici servizi, ne’ dinanzi al giudice tributario, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 2, comma 1, (come modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 12, comma 2), non potendo attribuirsi carattere interpretativo all’articolo 35, comma 26 quinquies cit., che ha ampliato la categoria degli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie (Cass., sez. un., 11 giugno 2014, n. 13190; Cass sez. un., 24 marzo 2009, n. 7034).
Diversa e’ la sorte delle controversie aventi ad oggetto l’iscrizione di ipoteca su immobili di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77, assegnate alla giurisdizione del giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall’ipoteca abbiano natura tributaria, in forza dell’ampliamento, disposto dal Decreto Legge n. 223 del 2006 come convertito, ed alla luce del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, del catalogo degli atti impugnabili contenuto nel successivo articolo 19. In applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis, di cui l’articolo 5 cod. proc. civ. e’ espressione, lo ius superveniens comporta il radicamento della giurisdizione in capo al giudice tributario anche se questo ne era privo al memento in cui la domanda era stata proposta dinanzi ad esso (cfr., sul principio generale, Cass. sez. un., 24 giugno 2005, n. 13548).
E’ assorbito l’esame del secondo motivo.
Con il terzo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articoli 50 e 77”, l’agente della riscossione sostiene la validita’ dell’iscrizione ipotecaria in quanto l’intimazione al debitore prevista dalla prima delle disposizioni in rubrica sarebbe riferita al caso in cui, trascorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’agente contabile proceda all’espropriazione dei beni del debitore e non a quello ricorrente nella specie, in cui intenda procedere all’iscrizione ipotecaria sui beni del medesimo (In tale ipotesi, regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77, il concessionario puo’ iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore, fatti salvi i limiti di valore degli importi dovuti, semplicemente allo spirare infruttuoso del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, senza alcun ulteriore adempimento, ed anche dopo un anno da tale notifica.
La censura e’ fondata, ove si consideri che questa Corte ha chiarito che l’ipoteca prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 77, puo’ essere iscritta senza necessita’ di procedere a notifica dell’intimazione ad adempiere di cui al precedente articolo 50, comma 3, prescritta per il caso che l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiche’ l’iscrizione ipotecaria non puo’ essere considerata un atto dell’espropriazione forzata, bensi’ un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria (Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n. 19667).
Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c.. Sulla formulazione dei motivi d’appello, lamenta che la sentenza impugnata, in apertura dei “motivi della decisione” abbia affermato che “il ricorso va disatteso”, per non avere esposto l’appellante “i motivi di doglianza alla decisione impugnata, limitandosi a riportare le motivazioni gia’ esposte nella propria costituzione in giudizio davanti ai primi giudici”.
La censura si rivela inammissibile, non avendo l’agente della riscossione ragione di dolersi sotto il profilo indicato. Nello “svolgimento del processo” della sentenza della Commissione regionale, infatti, i due motivi di impugnazione – il difetto di giurisdizione del giudice tributario e la non assimilabilita’ dell’iscrizione ipotecaria ad un atto dell’esecuzione forzata sono elencati e “numerati”; e nei “motivi della decisione” della ritenuta infondatezza della seconda censura si da’ poi ampiamente conto (in 13 righe), mentre il rigetto del motivo di appello attinente alla giurisdizione e’ implicito.
In conclusione, il primo motivo del ricorso deve essere accolto, assorbito il secondo motivo, e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice tributario in relazione ai crediti non tributari, il terzo motivo va del pari accolto e la causa va rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria.

P.Q.M.

La Corte di cassazione, a sezioni unite, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai crediti non tributari, accoglie il terzo motivo del ricorso cassa la sentenza impugnata per i motivi come accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria.

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