biglietto-aereo

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 10 luglio 2013, n. 17080

Svolgimento del processo e motivi della decisione

È stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. Con sentenza n. 5797 del 2011 il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da A..G. avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 6063 del 2007 di rigetto della domanda dell’appellante nei confronti della Wind Jet s.p.a. di risarcimento dei danni per i disagi subiti a seguito di un viaggio aereo.
Il Tribunale – premesso che il Giudice di pace, pur dichiarando di decidere secondo equità, aveva deciso secondo diritto – ha, da un lato, escluso che ricorresse la fattispecie di cui all’art. 1342 cod. civ. (non potendo ritenersi che il contratto sia di massa soltanto perché il ruolo economico imprenditoriale della compagnia aeroportuale è – usualmente – prevalente rispetto a quella del trasportato e non essendo stato chiarito per quale motivo l’acquisto del titolo di viaggio on line abbia posto l’appellante in condizione di soggezione) e, dall’altro, ha ritenuto inammissibile l’appello in quanto la pronuncia era stata resa secondo equità e non era concernente profili sottratti a tale tipo di giudizio.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione G.A. formulando due motivi.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare manifestamente fondato nei termini che si preciseranno di seguito.
4. Con i motivi di ricorso si denuncia: a) contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e violazione dell’art. 1342 cod. civ. come richiamato dall’art. 113 co. 2 cod. proc. civ.; b) violazione o falsa applicazione dell’art. 339 cod. proc. civ. e 113 co.2 cod. proc. civ..
4.1. I due motivi, strettamente connessi, denunciano il duplice vizio motivazionale e di violazione della legge, segnatamente evidenziando: le incongruenze della decisione impugnata nei punti ove ora nega e ora afferma che la sentenza di primo grado è stata resa secondo equità; l’inesattezza del criterio adottato per escludere l’inquadramento della fattispecie nei contratti di massa; la rilevanza della natura del contratto per l’individuazione del mezzo di impugnazione, piuttosto che del criterio di decisione; l’ammissibilità dell’appello, anche nell’ipotesi in cui si fosse trattato di controversia da decidere secondo la regola di equità, in quanto la sentenza del giudice di pace emessa in data 28.11.2006/19.02.2007 era stata impugnata per violazione delle norme comunitarie e dei principi regolatori della materia.
5. Va premesso che il criterio, indicato dalle Sezioni Unite (sentenza 16 giugno 2006, n. 13917) per l’individuazione del mezzo di impugnazione avverso le sentenze del Giudice di pace, in funzione della domanda – con riguardo, cioè, al suo valore ai sensi degli artt. 10 e segg. cod. proc. civ. e all’eventuale rapporto contrattuale dedotto (contratto di massa o meno), e non già con riguardo al contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto) – è stato dettato con riferimento al regime antecedente al d. Lgs. n. 40 del 2006. Nell’occasione le SS.UU. precisarono anche che il principio dell’apparenza opera nelle sole residuali ipotesi in cui il giudice di pace si sia espressamente pronunziato su tale valore della domanda o sull’essere la stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all’art. 1342 cod. civ..
Orbene – tenuto conto che, nella specie, la sentenza del Giudice di pace è successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n.40/2006, che ha reso appellabili per i motivi di cui al comma 3 dell’art. 339 cod. proc. civ. le sentenze emesse secondo equità ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ. – la questione si pone limitatamente ai contenuti dell’appello, al fine cioè di verificare se fosse ammissibile l’appello ordinario ovvero quello a contenuto limitato.
5.1. Ciò posto e precisato, altresì, che, per quanto emerge dalla decisione impugnata il Giudice di pace non si pronunciò espressamente sul valore della causa e sul punto se tale contratto costituisse o meno un contratto concluso a norma dell’art. 1342 cod. civ. (essendosi limitato ad affermare che la decisione era stata resa secondo equità), sicuramente errato è l’approdo del Tribunale, laddove ritiene l’appello inammissibile per il fatto che la pronuncia impugnata è stata resa secondo equità e non concerne profili sottratti a siffatto tipo di giudizio; e ciò perché quand’anche entrambe le asserzioni fossero esatte (e, per la verità sul punto che la decisione di primo grado sia stata resa secondo equità lo stesso Tribunale fornisce risposte contraddittorie, mentre l’altra asserzione non appare corretta per quanto si dirà di seguito), non per questo l’appello poteva essere dichiarato inammissibile, dovendo, piuttosto, riguardarsi ai contenuti delle censure, per verificare se esse erano ammissibili o meno ai sensi del comma 3 dell’art. 339 cod. proc. civ..
5.2. Riprendendo un accenno appena fatto, è il caso di aggiungere che le censure di parte ricorrente appaiono fondate anche laddove predicano l’ammissibilità dell’appello ordinario in relazione alla natura del rapporto dedotto a fondamento della domanda.
È stato, infatti, affermato da questa Corte che l’acquisto di un biglietto aereo presso una agenzia di viaggi comporta la conclusione di un contratto di trasporto con le modalità dell’art. 1342 cod. civ., in quanto le condizioni di contratto sono definite dalla compagnia aerea per regolamentare la serie indefinita di rapporti con tutti coloro che acquistino il biglietto, già predisposto su di un modulo standard e che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto. Le relative controversie, ove rientranti nella competenza del giudice di pace, restano pertanto sottratte al potere di quest’ultimo di decidere secondo equità, anche se aventi valore non eccedente millecento Euro, ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dal decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2003, n. 63. (Cass. 11 maggio 2010, n. 11361).
Merita puntualizzare che la circostanza, su cui si appunta la decisione impugnata – e cioè l’essere stato il biglietto aereo acquistato on line – lungi dal contrastarla, convalida la natura di massa del contratto di trasporto dedotto in giudizio, siccome afferente a servizio su larga scala, da regolamentare, in modo uniforme: colui che stipula online non ha, in genere, alcuna possibilità di instaurare una trattativa specifica, finalizzata alla modifica di una o più delle condizioni generali di contratto, potendo, al contrario, soltanto scegliere di accettarle o rifiutarle.
D’altra parte costituisce ius receptum che la regola di decisione secondo diritto, da parte del giudice di pace, ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. per le controversie derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 cod. civ. è dettata – non per le ragioni che nello stesso art. 1342 (e in quello che lo precede, cui rinvia) presiedono alle particolari forme di tutela ivi predisposte e riconosciute – bensì per le particolari modalità di conclusione e per la idoneità a disciplinare, in modo uniforme, una pluralità di rapporti (Cass. 11361 del 2010 cit. in motivazione; v. anche Cass. 21 ottobre 2009, n. 22382; Cass. 21 gennaio 2009 n. 1548).
Le critiche del ricorrente colgono, dunque, nel segno, anche laddove evidenziano l’inconcludenza del rilievo svolto dal Tribunale circa il motivo che avrebbe posto l’appellante in condizione di soggezione rispetto alla compagnia aerea”.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
In conclusione il ricorso va accolto; ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale di Roma in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Roma in persona di altro magistrato.

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