Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza n. 6053 del 11 marzo 2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Ministero della Giustizia – Ufficio Recupero Crediti presso il Giudice di Pace di Fermo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche 35/7/10 del 9 marzo 2010 che rigettava il ricorso dell’Ufficio ed affermava che, ai fini della applicazione del contributo unificato, il valore di una controversia introdotta dall’avv.to A. B. doveva essere apprezzato in euro 501,78 come esplicitamente richiesto ed indicato nell’atto introduttivo del giudizio presentato dal professionista; essendo irrilevante la circostanza che tale indicazione fosse affiancata dalla espressione, ritenuta di mero stile, ”ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”.
2. Il contribuente non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento.
Appare opportuno premettere che in questa, come in ogni altra controversia di natura tributaria, l’Ufficio impositore non è tenuto ad attenersi alla indicazione formale del contribuente, ed è legittimato a procedere ad una valutazione dei profili sostanziali dell’atto soggetto a imposizione.
Nel caso di specie, la Commissione Regionale non si è attenuta al principio di diritto più volte affermato da questa Corte (sia pure ad altri fini) secondo cui ove l’attore integri e completi una richiesta specificamente quantificata nel suo ammontare, con una ulteriore sollecitazione rivolta al giudice a determinare il dovuto “in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia”, questa seconda indicazione ha un contenuto sostanziale (e non è rilevante che essa corrisponda alla prassi, per cui possa essere definita “di stile”).
La formula in questione manifesta cioè la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche; ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della (somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell’art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito (si veda la sentenza di questa Corte n. 9432 dell’11 giugno 2012). E l’applicazione del contributo unificato dovrà avvenire sulla base di questo parametro.
E’ possibile decidere la controversia nel merito.
La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese.
P.O.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa fra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della VI sezione civile il 28 novembre 2012
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