Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza n. 45581 del 12 novembre 2013

Ritenuto in fatto
1. F.F., ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 11 maggio 2012 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza 30 marzo 2010 del Tribunale di Cuneo, di condanna per i reati di cui agli artt. 571 e 572 cod. pen..
2. In sede di appello, avverso la decisione del Tribunale di Cuneo, il difensore dell’imputato aveva sostenuto l’omessa notificazione dell’avviso ex art. 415 bis cpp. e la corte distrettuale ne aveva rilevato l’infondatezza in quanto, come da ordinanza 27 marzo 2009 del G.I.P., il cui contenuto non sarebbe stato preso in considerazione dall’appellante, l’atto di nomina del difensore di fiducia è stato sì effettuato, essendo il F. in detenzione domiciliare, in data 27 marzo 2008, ma il P.M. aveva già depositato in data 26 marzo 2008 l’atto di avviso dell’indagato di conclusione delle indagini preliminari, atto contenente l’indicazione delle persone alle quali avrebbe dovuto essere notificato (compreso il difensore di ufficio, avvocato ——, al quale è poi stato notificato in data 28/3/08), con riferimento alla situazione processuale in quel momento esistente, essendo poi irrilevante che tale situazione si sia modificata nella fase di esecuzione dell’atto affidata agli organi ausiliari dell’ufficio. (Cass. Pen. Sez. III, n. 38268 del 2007).
3. La corte distrettuale con la gravata sentenza ha invece argomentato che la nomina dell’allora difensore di fiducia del ricorrente, Avv. ——-, era avvenuta, ai sensi dell’art. 123 c.p.p. in data 27.03.2008, allorché l’appellante era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre l’avviso ex art. 415 bis c.p.p. era stato notificato al difensore d’ufficio avv.ssa —– in data 28.03.2008.
Per la Corte di appello la nomina del difensore di fiducia, avv. ——, avvenuta ai sensi dell’art. 123 c.p.p., ha avuto efficacia immediata con la conseguenza che “in mancanza del previo avviso al difensore di fiducia così nominato, sono affetti da nullità assoluta, ai sensi dell’art. 178, lett. c), e 179, c.p.p., la costituzione del rapporto processuale relativo al giudizio e la relativa sentenza.
4. Il difensore, in sede di ricorso per cassazione, con un primo motivo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge, evidenziando che l’omessa notifica al difensore di fiducia assume rilevanza non solo dal punto di vista strettamente formale, ma anche dal punto di vista sostanziale in quanto il difensore nominato fiduciariamente non ha avuto modo di esercitare le proprie difese ed, in particolare, non ha avuto la possibilità di depositare la memoria di cui all’art. 415 bis c.p.p. e ciò in violazione del diritto di difesa garantito e tutelato dall’art. 24 Cost..
In relazione a tale motivo di appello la Cotte d’Appello di Torino si è limitata a richiamare quanto già statuito dal Giudice di primo grado, rilevando che l’atto ex art. 415 bis c.p.p. era stato depositato dal P.M. in data 26.03.2008, un giorno prima la dichiarazione di nomina fiduciaria.
Senonchè – osserva il ricorrente – l’atto in questione non è stato notificato immediatamente, il giorno stesso la data del deposito, ma successivamente, allorché era già intervenuta la nomina fiduciaria, avente immediata efficacia così come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.
5. Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione stante l’assoluta mancanza di motivazione sul gravame proposto con riguardo la richiesta di riduzione della pena irrogata nel primo grado di giudizio ed, in particolare, in relazione alla omessa ritenuta continuazione ex art. 81, cpv, fra i reati ascritti al F..
Considerato in diritto
1. Il primo motivo è fondato e rende superfluo l’esame delle ulteriori doglianze.
Risulta infatti agli atti nella disponibilità di questa Corte:
a) che l’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. è stato notificato all’imputato il giorno 27 marzo 2008 ad ore 11.20;
b) che lo stesso giorno, 27 marzo 2008. alle ore 11.30. l’imputato con dichiarazione raccolta dagli stessi ufficiali di Polizia giudiziaria che gli avevano notificato l’avviso, ha nominato suo difensore di fiducia l’avv. ———– del foro di Saluzzo;
c) che l’avviso in questione, notificato il successivo giorno 28 marzo 2008 al solo difensore d’ufficio avv.ssa Arnaudo mai è stato notificato al difensore di fiducia nominato.
Orbene, premesso che l’invalidità del decreto di citazione a giudizio, per l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia, integra una nullità a regime intermedio e, pertanto, deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado (Cass. pen. sez. 5, 43763/2008 Rv. 241808), risulta che nella vicenda a tanto ha ritualmente provveduto la difesa del ricorrente, la quale ha coltivato l’eccezione in entrambi i gradi.
Da ciò: la nullità del decreto di citazione a giudizio e degli atti consecutivi, dipendenti da quello dichiarato nullo, a sensi del primo comma dell’art. 185 cod. proc. pen., nonché la regressione del procedimento allo stato e al grado in cui l’atto nullo è stato compiuto, in adesione al disposto del comma terzo del citato art. 185 cod. proc. pen..
Vanno quindi annullate senza rinvio le sentenze dei due gradi di merito con trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Cuneo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché la sentenza 30 marzo 2010 del Tribunale di Cuneo, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Cuneo.

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