Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza n. 42428 del 17 novembre 2011

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 42428/2011 rigettando il ricorso dell’imputato a termine di una violenta colluttazione con due agenti della P.S. divincolandosi e sottraendosi alla loro presa scagliava contro di essi una stampante fuori uso raccolta da un vicino cassonetto.

Per la Corte di Piazza Cavour correttamente i giudici di Appello mutuano il concetto di arma impropria, indicativo di qualunque strumento ad atto ad offendere di cui sia vietato il porto senza giustificato motivo, oltre che dal disposto testuale dell’articolo 585 comma 2 n. 2 Cp, anche dall’articolo 4 comma 2 legge n. 110/1975, che per l’appunto definisce la nozione della categoria di oggetti che non è consentito portare fuori dell’abitazione senza un motivo giustificato, individuandoli in qualsiasi strumento chiaramente utilizzabile, per circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona”.

Non è dunque richiesta alcuna tipicità funzionale di qualsivoglia oggetto che, per circostanze spaziali e temporali, venga con modalità casuali, ma volontarie, utilizzato con finalità offensiva e quindi difformi rispetto alla naturale o merceologica destinazione.

Sorrento 18 novembre 2011.

Avv. Renato D’Isa


[1] Testo integrale scaricabile dal portale giuridico del Sole24Ore –  Guida al Diritto

 

 

 

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