Suprema Corte di Cassazione 

sezione VI

sentenza n. 27812  del 12 dicembre 2013

Fatto e diritti

1- Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Messina, riformando la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha accolto la domanda proposta da N.M. nei confronti dell’Inps ed ha riconosciuto il diritto dell’invalida a percepire la pensione di inabilità a decorrere dal dicembre 2006 rilevando che la ricorrente, oltre ad essere totalmente inabile era altresì in possesso del necessario requisito reddituale, non dovendovi computare nell’accertamento dello stesso i redditi percepiti dal coniuge.
2- Avverso detta sentenza l’Istituto soccombente ricorre con un unico articolato motivo. Si lamenta in ricorso che il limite reddituale non sia stato ritenuto comprensivo dei redditi del coniuge, ritenendosi rilevante solo il reddito individuale.

La M. è rimasta intimata così come il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero dell’Interno.
3- Tanto premesso va rammentato che come è stato ricordato nella relazione redatta ai sensi dell’art. 375 c.p.c., questa Corte ( cfr. Cass. n. 5003 del 01/03/2011 seguita da molte altre conformi tra le quali recentemente ord. n. 10658/2012 e sent. n. 25000/2013 v. anche circolare Inps 28.12.2012 n. 149 che a tale orientamento si è adeguata dal 1.1.2013), rimeditando un suo precedente orientamento (cfr. Cass. n. 7259 del 2009, n. 20426 del 2010 e n. 18825 del 2008 e già Cass. n. 16363 del 2002, n. 16311 del 2002, 12266 del 2003, 14126 del 2006, n. 13261 del 2007), ha ritenuto che “Ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l’assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui all’art. 12 della legge n. 118 del 1971, assume rilievo non solamente il reddito personale dell’invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l’importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma suindicata.”
4- Nel pervenire a tale conclusione si è considerato che la stessa risulta in linea ” con i generali criteri del sistema di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione integrativa dell’intervento assistenziale pubblico, non potendo invece trovare applicazione la regola – stabilita dal successivo comma 5 dello stesso art. 14 septies solo per l’assegno mensile di cui alla L. n. 118 del 1971 citata – della esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare dell’interessato”. Le ragioni di tale affermazione sono state ravvisate nel fatto che l’intervento attuato dal legislatore con l’art. 14 septies, comma 5 è chiaramente un intervento inteso a riequilibrare le posizioni dei mutilati e invalidi civili, a seguito dell’innalzamento del limite reddituale previsto, però, esclusivamente per gli invalidi civili assoluti – dalla L. n. 29 del 1977. Significativo di tale intento è stato ritenuto il fatto che mentre per l’attribuzione dell’assegno è, preso a riferimento il solo reddito individuale dell’assistito, per converso l’importo da non superare per la pensione di inabilità (comma 4) corrisponde a più del doppio di quello stabilito per l’assegno (£ 5.200.000 annue a fronte di £ 2.500.000 annue ed attualmente la divaricazione si è notevolmente ampliata in quanto, secondo le tabelle INPS, il limite reddituale stabilito per la pensione agli invalidi civili totali è di quasi tre volte superiore a quello indicato per l’assegno mensile agli invalidi civili parziali). In sostanza si è ritenuto che la norma rappresentasse una deroga all’orientamento generale della legislazione in tema di pensioni di invalidità e di pensione sociale, in base al quale il limite reddituale va determinato tenendosi conto del cumulo del reddito dei coniugi (vedi Corte cost. sent. n. 769 del 1988 e n. 75 del 1991; vedi anche Corte cost. n. 454 del 1992, in tema di insorgenza dello stato di invalidità dopo il compimento del 65 anno) e, di conseguenza, non esprimesse un principio generale con il quale dovrebbero essere coerenti disposizioni particolari. A ciò si è aggiunto che la stessa formulazione letterale, che fa menzione del solo assegno – che fino ad allora era equiparato alla pensione di inabilità quanto alla regola del cumulo con i redditi del coniuge — non poteva che far concludere nel senso che la prestazione prevista per gli invalidi civili assoluti fosse rimasta assoggettata a questa regola. Il ragionamento sin qui esposto trovava, poi, ulteriore conferma nella considerazione che, anche successivamente, la L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 12 (dal titolo “requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili”) mantiene integra la distinzione tra le due prestazioni e dispone che dal 1 gennaio 1992 ai fini dell’accertamento, da parte del Ministero dell’Interno della condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili si applica il limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale, con esclusione, tuttavia, degli invalidi totali. Né era ravvisabile alcun vizio di costituzionalità della norma posto che la stessa Corte Costituzionale (cfr. in particolare le sent. n. 769/88, n. 75/91 già citate) ha, in più occasioni, affermato che il realizzare l’omogeneizzazione tra i livelli reddituali idonei ad individuare lo stato di bisogno di soggetti aventi diritto a prestazioni assistenziali a carico della collettività, così come il por mano all’opportuno adeguamento dei livelli di prestazione appartiene alla discrezionalità del legislatore.

Ugualmente, poi, non si era possibile fare ricorso al paradigma del principio di uguaglianza quando le disposizioni della legge ordinaria, dalle quali si pretendeva di trarre il tertium comparationis, si rivelassero derogatorie rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo e perciò insuscettibili di estensione ad altri casi, pena l’aggravamento, anziché l’eliminazione, dei difetti di coerenza con esso.
Sempre sul piano del sistema costituzionale era stato rilevato come l’attribuzione al reddito del coniuge (e dei vari componenti il nucleo familiare tenuti all’assistenza dell’invalido) di un rilievo preclusivo dell’intervento di sostegno a carico della collettività discendeva dal riconoscimento, nel vigente sistema di sicurezza sociale, di meccanismi di solidarietà particolari, concorrenti con quello pubblico e ugualmente intesi alla tutela dell’uguaglianza e della libertà dal bisogno, in attuazione dell’art. 3 Cost., comma 2.
Né erano state ritenute in contrasto con tale interpretazione le affermazioni contenute nella motivazione di alcune sentenze della Corte costituzionale ( in particolare Corte cost n. 88 del 1992 e n. 400 del 1999 richiamate dal diverso orientamento giurisprudenziale inteso a valorizzare il solo reddito personale dell’invalido), secondo le quali gli interventi legislativi succedutisi nel tempo avrebbero equiparato le condizioni reddituali richieste per la pensione di inabilità e per l’assegno mensile, eliminando, per entrambe, la capacità ostativa del reddito del coniuge (quale che ne fosse il livello). Si osservava infatti che si trattava di affermazioni fatte incidentalmente in sentenze riguardanti il requisito reddituale di accesso dell’ultra sessantacinquenne alla pensione sociale (ovvero all’assegno sociale prima della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6), ossia una questione del tutto diversa da quella oggetto di esame che, d’altronde, presuppongono proprio il cumulo dei redditi, tanto da sollecitare il legislatore alla creazione (sempre per la pensione sociale) di un meccanismo differenziato in considerazione delle differenti esigenze di assistenza dell’ invalido e della necessità, pertanto, di una valutazione differenziata del ragionevole punto di equilibrio circa il concorso tra la solidarietà coniugale e quella collettiva.
5- Su questo quadro normativo e giurisprudenziale si innesta il recente intervento del legislatore che con il d.l. 28 giugno 2013, n. 76, recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” all’art. 10 comma 5 ha inserito dopo il sesto comma dell’art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.33, una ulteriore disposizione con la quale si specifica che «Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte».
La nuova norma interviene a chiare lettere ed individua quindi, anche per la pensione di inabilità, nel solo reddito dell’invalido il parametro in base al quale verificare l’esistenza del diritto alla prestazione assistenziale.
La disposizione dell’art. 10 comma 5 si completa con quanto disposto al successivo comma 6 della stessa norma dove si prescrive che ” La disposizione del settimo comma dell’articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5.”

Così facendo il legislatore ha inteso definire un nuovo regime reddituale senza, tuttavia, pregiudicare le posizioni di tutti quei soggetti che avendo presentato domanda nella vigenza della precedente normativa (da interpretarsi nei termini più sopra riportati) non avessero ancora visto la definizione in sede amministrativa del procedimento ovvero fossero parti di un procedimento giudiziario ancora sub iudice.
Quasi a ribadire il suo carattere innovativo, poi, la norma precisa che il diritto alla pensione, sulla base dei nuovi requisiti stabiliti, decorrerà solo dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione (28.6.2013) e soggiunge che non possono essere pagati importi arretrati sulle prestazioni riconosciute precisando quindi che, ove tale pagamento sia già intervenuto, le somme erogate non sono comunque recuperabili purché il loro riconoscimento sia intervenuto prima della data di entrata in vigore del nuovo requisito reddituale e risulti comunque rispettoso dello stesso.
6- Sebbene l’intervento del legislatore presenti qualche ambiguità, tuttavia ritiene la Corte che dallo stesso possano trarsi i seguenti principi che indirizzano sia l’attività amministrativa che quella giudiziaria, anche con riguardo ai giudizi già in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n.76 del 2013 più volte richiamato.
Ed infatti in esito all’entrata in vigore delle citate disposizioni, dal 28 giugno 2013, si deve ritenere che:
– il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità sia condizionato oltre che dalla totale invalidità anche dal possesso di un reddito personale dell’invalido non superiore, per l’anno in corso ad € 16.127,30.
– la disposizione si applica anche alle domande amministrative presentate prima del 28 giugno 2013 ed a tutte le domande giudiziarie non ancora definite.
– ove l’Istituto, anteriormente a tale data, abbia erogato ratei di prestazione, sia in via amministrativa che in esecuzione di un provvedimento giudÌ2Ìario, le somme non sono ripetibili a condizione che il reddito personale dell’invalido fosse inferiore al limite annualmente previsto.
7- In conclusione, ed in applicazione dei detti principi al caso in esame, il ricorso dell’Inps deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione che provvederà ad accertare il possesso dei requisiti reddituali nei termini sopra esposti in relazione al periodo antecedente e successivo al 28 giugno 2013. La Corte del rinvio provvederà altresì sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

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