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Suprema Corte di Cassazione 

sezione VI

sentenza n. 23956 del 3 giugno 2013

Fatto e diritto

1.-. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in data 13-12-11, il GUP presso il Tribunale di Pavia ha dichiarato non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 425 c.p.p., nei confronti di Z.D. e di G.C. in ordine ai reati di cui all’art. 361 c.p. loro rispettivamente ascritti ai capi 3) e 2) della rubrica per insussistenza del fatto. Nel ricorso si deduce violazione di legge, in quanto il GUP, dopo avere constatato che alla segnalazione di abuso edilizio era seguita la totale inerzia degli organi competenti, avrebbe errato nel concludere che tale condotta rivestiva rilievo penale soltanto per gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria sul presupposto che l’art. 27, comma 4, DPR 380/2001 costituirebbe norma speciale rispetto all’art. 361 c.p..

2.-. In prossimità della odierna udienza camerale Z.D. e G.C. hanno fatto pervenire un’istanza di rinvio, sostenendo che, essendo stato loro notificato l’avviso soltanto quindici giorni prima, non sarebbe stato rispettato il termine di trenta giorni previsto dall’art. 610, comma 5, c.p.p., con conseguente lesione del loro diritto di difesa. La richiesta è infondata, in quanto, trattandosi di procedimento camerale, l’avviso deve essere notificato almeno dieci giorni prima dell’udienza in camera di consiglio e tale termine risulta rispettato.

3.-. Il ricorso è fondato. G.C. è imputato del reato di cui all’art. 361 c.p. per avere, in qualità di geometra dell’Ufficio Tecnico del Comune di (omissis) , omesso di denunciare senza ritardo alla Autorità Giudiziaria l’abuso edilizio da lui stesso riscontrato nel corso di sopralluogo effettuato insieme al comandante della Polizia Municipale in data 2-2-09 presso la proprietà di T.D. . A Z.D. è contestato lo stesso reato per avere, in qualità di responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di (omissis), omesso di denunciare senza ritardo alla Autorità Giudiziaria l’abuso edilizio di cui era venuto a conoscenza a seguito della ricezione di rapporto di servizio redatto dalla Polizia locale in data 3-12-09. Il GUP di Pavia, dopo avere premesso che doveva ritenersi pacifico in punto di fatto che alla segnalazione dell’abuso edilizio ed alla sua constatazione era seguita la totale inerzia degli organi competenti, ha rilevato che tale condotta aveva rilievo penale unicamente a carico degli agenti e degli ufficiali di polizia giudiziaria, in quanto la disposizione di cui all’art. 27, comma 4, DPR 380/2001 costituirebbe norma speciale rispetto all’art. 361 c.p..

In base a tale interpretazione sistematica dall’obbligo di denuncia sarebbero esonerati i dirigenti dell’Ufficio Tecnico e ciò comporterebbe anche una razionalizzazione del sistema, evitando onerose duplicazioni di comunicazioni di reato. Si tratta di una erronea interpretazione delle disposizioni di legge in questione. In primo luogo nessun rapporto di specialità sussiste tra le due disposizioni, posto che soltanto l’art. 361 c.p. è norma penale incriminatrice a differenza dell’art. 27 DPR 380/2001, per la cui violazione non è prevista alcuna sanzione penale. In secondo luogo si tratta di norme con differenti ambiti di applicazione: da un lato la norma penale ha maggiore estensione, rivolgendosi in generale al pubblico ufficiale come soggetto attivo a differenza della norma amministrativa, che limita la propria sfera ai soli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria; dall’altro l’art. 361 c.p. circoscrive l’oggetto dell’obbligo di denuncia ai soli reati, mentre il citato art. 27 estende l’obbligo a tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico – edilizia, anche quando non rivestono carattere penale.

Ne deriva che tra le due disposizioni non intercorre un rapporto di specialità, ma al più di complementarietà, trattandosi di norme che prevedono diversi doveri di comunicazione alla Autorità Giudiziaria nell’ottica di un più accurato controllo dell’assetto urbanistico – edilizio del territorio. A parte il fatto che l’interpretazione del GUP di Pavia rischia chiaramente di determinare inerzia ed omissioni di denunce nei Comuni privi di corpi di Polizia Municipale, allorquando i dirigenti degli Uffici Tecnici vengano comunque a conoscenza di abusi edilizi penalmente sanzionati, oltre in via più generale a determinare un concreto pericolo di diffusione di inaccettabili prassi di scarico reciproco di responsabilità, come avvenuto nel caso di specie. Va, infine, ricordato che l’elemento soggettivo del reato di omissione di denuncia consiste nella consapevolezza e volontarietà dell’omissione della denuncia allorché si sia verificato il presupposto da cui deriva l’obbligo di informare l’autorità giudiziaria, ovvero la conoscenza, da parte del pubblico ufficiale, del fatto costituente reato a causa e nell’esercizio delle sue funzioni.

È, invece, estraneo alla nozione del dolo di omissione il motivo che induca il soggetto, su cui grava l’obbligo di informazione, ad astenersene; sicché è irrilevante che il pubblico ufficiale ritenga che l’informativa della “notitia criminis” di cui sia venuto a conoscenza, competa ad altro pubblico ufficiale ovvero supponga che l’informativa medesima sia stata da questi già fornita. Infatti, l’errore in cui il soggetto possa incorrere, al riguardo, non esclude la volontarietà dell’omissione, ma concerne semmai la sua legittimità ed è, pertanto, penalmente inscusabile (Sez. 6, Sentenza n. 1407 del 05/11/1998, Rv. 212551, Pirari; sez. 6, sentenza n. 9701 del 23-9-96, RV 206014, Gobbi).

4.-. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuova deliberazione al Tribunale di Pavia.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Pavia.

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