www.studiodisa.it

Suprema Corte di Cassazione 

sezione VI

sentenza n. 176  del 7 gennaio 2013

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 7 luglio 2011, la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza del Gup presso il Tribunale di Udine, che ha condannato Z.A. alla pena di mesi quattro di reclusione, dichiarandolo colpevole del delitto di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, nella qualità di legale rappresentante della società X s.r.l., al fine di evadere le imposte sui redditi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indicato nella dichiarazione relativa ai fini delle imposte dirette presentata per l’annualità 2004, elementi passivi fittizi riconducibili alla fattura n. 11, emessa dalla ditta Y in data 28 febbraio 2005, per un importo complessivo di euro 4.400 (imponibile euro 3.370 e I.V.A. 20% euro 740), importo imponibile, contabilmente imputato all’esercizio 2004, in quanto riferito a lavorazioni eseguite in tale annualità ma fatturate nel 2005 (conto: “fatture da ricevere”); accertati in (omissis), il (omissis).

2. Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
1) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Il ricorrente ha sostenuto che difetterebbe il dolo della fattispecie contestata, non avendo egli agito al fine di evadere l’imposta sui redditi. Il ragionamento giuridico seguito dal giudice di merito si fonderebbe, infatti, su un travisamento pacifico della sequenza dei fatti, poiché, come evidenziato nella deposizione resa dal teste R., nella dichiarazione dei redditi 2005 relativa al periodo di imposta 2004, l’imputato si sarebbe avvalso solo della fattura n. 11, mentre se effettivamente avesse perseguito fine illecito, avrebbe indicato nella stessa dichiarazione gli elementi passivi fittizi riconducibili a tutte le altre fatture.
2) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in particolare, art. 13 del d.lgs. n. 74 del 200, ed art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Mancanza e contraddittorietà della motivazione. La sentenza impugnata non avrebbe motivato con riferimento al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000. Non sarebbe stata presa in considerazione la testimonianza R., il quale aveva riferito che la società dell’imputato avrebbe fatto ricorso allo strumento giuridico di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, istituto che consente di correggere gli errori derivanti dalla dichiarazione presentata in precedenza nei termini di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, e ciò avrebbe consentito di ritenere sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000.
3) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per violazione dell’art. 133 c.p. e art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, poiché la determinazione del trattamento sanzionatorio risulterebbe illogica. Infatti, un fatto oggettivamente modesto, privo di conseguenze economicamente significative per l’Erario, è stato punito duramente nonostante il contribuente avesse tenuto un comportamento penalmente irrilevante quale l’annotazione in contabilità, adoperandosi poi per non delinquere. Infine, difetterebbe la motivazione quanto al diniego dell’invocata conversione della pena.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.
Giova premettere che le censure prospettate dal ricorrente tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del atto e all’apprezzamento del materiale probatorio, che devono essere rimessi all’esclusiva competenza del giudice di merito, mirando a prospettare una versione del fatto diversa e alternativa a quella posta a base del provvedimento impugnato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006), il giudizio di legittimità – in sede di controllo sulla motivazione – non può concretarsi nella rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione o nell’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili.

2. Alla luce dei principi sopra richiamati, questa Corte ritiene che il primo motivo di ricorso sia infondato. I giudici di merito hanno correttamente illustrato le ragioni poste a base della declaratoria di responsabilità dell’imputato, avendo evidenziato come quest’ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante della X s.r.l., aveva intrattenuto rapporti illeciti con il V. ed il fatto che lo stesso fosse al corrente della falsità della fattura oggetto di contestazione, come confermato dalle dichiarazioni rese dalla madre dell’imputato alla Guardia di Finanza, e soprattutto alla luce del verbale di acquisizione di documentazione redatto dalla Guardia di Finanza, in cui il R. aveva dichiarato di avere contabilizzato la fattura in questione quale costo di competenza del 2004 su precisa indicazione della società stessa. Sotto il profilo soggettivo, la sentenza impugnata ha evidenziato come l’imputato avesse utilizzato solo quella fattura, in quanto l’operazione fittizia ivi indicata, e solo quella, poteva essere riferita al periodo di imposta 2004, mentre per tutte le altre fatture il relativo importo avrebbe potuto essere utilizzato solo con la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2005.
3. Del pari risulta infondato il secondo motivo di ricorso, atteso che, in tema di reati finanziari, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 30580 del 13/05/2004), l’attenuante prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, non è applicabile in caso di adesione all’accertamento, atteso che la stessa è subordinata all’integrale estinzione del debito tributario mediante il pagamento, anche nel caso in cui il contribuente abbia espletato le speciali procedure conciliative previste dalle norme tributarie. Di conseguenza, i giudici di merito correttamente hanno escluso l’applicazione dell’attenuante in parola, avendo dato conto del fatto che l’imputato non ha estinto integralmente il debito tributario.
4. Privo di fondamento è anche l’ultimo motivo di ricorso.

La gradazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, come pure la conversione della pena detentiva (art. 53 e segg. legge 24 novembre 1981, n. 689) è anch’essa rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, il quale deve valutare i presupposti legittimanti quali la idoneità della sostituzione al fine del reinserimento sociale del condannato e della prognosi positiva circa l’adempimento delle prescrizioni applicabili (Sez. 5, sentenza n. 528 del 23/11/2006). Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione congrua, come l’imputato, pur indicando una sola fattura nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2004, con l’annotazione in contabilità di altre fatture false ha manifestato un’ampia disponibilità ad avvalersi di fatture per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte e di conseguenza ha ritenuto che la sanzione inflitta fosse adeguata, mentre la sola sanzione pecuniaria non avrebbe esplicato alcuna efficacia deterrente.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *