Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza n. 17396 del 9/5/2012
Ritenuto in fatto
1. – Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza del 16 ottobre 2007 con cui il Tribunale di Vallo della Lucania aveva ritenuto T.B. responsabile del reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, per avere detenuto illecitamente e poi ceduto a M.M. uno spinello di hashish, condannandolo alla pena di otto mesi di reclusione ed Euro 2.000 di multa.
2. – Nell’interesse dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia deducendo i motivi di seguito indicati:
– carenza e insufficienza della motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento, avente ad oggetto l’escussione di M.M.;
– manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui ha respinto la richiesta di rinnovazione istruttoria, ritenendo che a seguito della novella di cui alla legge n. 49 del 2006 non è più configurabile l’uso di gruppo. Secondo il ricorrente, invece, la legge in materia di stupefacenti non esclude che vi possa essere un uso esclusivamente personale anche in gruppo ed è quanto sarebbe accaduto nel caso in esame, in cui B. e M. avrebbero consumato assieme, ma ciascuno per conto suo, la propria dose.
Considerato in diritto
3. – Il ricorso è fondato.
3.1. – Non è condivisibile l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui a seguito della novella introdotta dalla legge 49/2006, il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, nella duplice ipotesi del mandato all’acquisito ovvero dell’acquisto in comune, è ora sanzionato penalmente e ciò in quanto, non essendo ipotizzabile in questi fatti un uso “esclusivamente” personale della sostanza stupefacente, entrambe le suddette ipotesi sarebbero sussumibili nella fattispecie di cui all’art. 73 comma 1 bis, lett. a) d.P.R. 309/1990.
Invero, la Corte d’appello di Salerno ha seguito un orientamento di questa Corte di cassazione (Sez. II, 5 giugno 2009, n. 23574) che ha ritenuto che il problema della valutazione penale dell’uso di gruppo di stupefacenti, come risolto da una consolidata giurisprudenza della Cassazione (cfr., Sez. Un., 28 maggio 1999, n. 4), sia radicalmente da rivedere a seguito della legge n. 49 del 2006 la quale, nel modificare il d.P.R. n. 309 del 1990, al comma I-bis dell’art. 73 cit. ha stabilito che è punito, con le medesime pene di cui al primo comma chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope che “per quantità (…) ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale”, prevedendo, inoltre, nel novellato art. 75 che è punito con sanzioni amministrative chiunque “… comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dall’ipotesi di cui all’art. 73, comma 1 bis…”. Ora, secondo la sentenza citata, le due norme stanno a significare che è soggetto alle sanzioni amministrative solo colui che detiene sostanze stupefacenti o psicotrope al fine di immediato personale consumo e tale conclusione si ottiene dal raffronto della nuova normativa con quella previgente. Si sostiene che il legislatore ha inteso reprimere in modo più severo ogni attività connessa alla circolazione, vendita e consumo di sostanze stupefacenti, così equiparando in tale ottica ogni tipo di sostanza stupefacente, graduando diversamente il trattamento sanzionatorio penale e prevedendo nuove misure repressive. Il mutato quadro legislativo imporrebbe di ripensare l’orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il previgente regime, considerato il significato pregnante che l’introduzione dell’avverbio “esclusivamente” assume. Si osserva in proposito che una cosa è “l’uso personale” di sostanze stupefacenti, altra e ben diversa cosa è “l’uso esclusivamente personale”, frase questa che, proprio in virtù dell’avverbio, non può che condurre ad un’interpretazione più restrittiva rispetto a quella corrente nella vigenza del precedente testo. Da ciò l’affermazione che non può più farsi rientrare nell’ipotesi di consumo esclusivamente personale la fattispecie del c.d. uso di gruppo, all’interno della quale è inclusa l’ipotesi in cui un gruppo di persone dia mandato ad uno di loro di acquistare dello stupefacente, sia l’altra ipotesi in cui l’intero gruppo procede all’acquisto di stupefacente destinato ad essere consumato collettivamente.
3.2. – Si tratta di un orientamento che non appare condivisibile e che è stato oggetto di un’approfondita e argomentata critica da parte di una decisione di questa stessa Sezione (Sez. VI, 26 gennaio 2011, n. 8366, D’Agostino), a cui il Collegio ritiene di aderire integralmente, che ha ritenuto che il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, conseguente al mandato all’acquisto collettivo ad uno degli assuntori, non è penalmente sanzionabile ai sensi dell’art. 73 comma 1 bis, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche dopo le modifiche apportate a tale disposizione dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49. In particolare, da un lato si è evidenziato che l’espressione “non esclusivamente personale” ha il medesimo intercambiabile significato di “tassativamente personale”, suggerendo così all’interprete la ragionevole impressione di un’aggiunta ridondante, superflua e pleonastica; dall’altro si è riconosciuto che “il disegno perseguito dai soggetti partecipanti all’acquisto deve caratterizzarsi palesemente nel denominatore comune di un uso esclusivamente personale” e si è precisato che “l’adesione preliminare a simile progetto comune esclude che colui (o coloro) che acquista, su incarico degli altri sodali, si ponga in una posizione di estraneità rispetto ai mandanti l’acquisto destinatari dello stupefacente, come si verifica (in ambito civilistico) per colui che operi in nome e per conto altrui, ma rimanga estraneo agli effetti del negozio che egli ha concluso”. In conclusione, per escludere il rilievo penale della condotta di “uso di gruppo” si richiede che l’acquirente-mandatario, il quale opera materialmente (o conclude) le trattative di acquisto, sia anche lui uno degli assuntori; che sia certa sin dall’inizio l’identità dei componenti il gruppo, nonché manifesta la comune e condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale e si sia del pari raggiunta un’intesa in ordine al luogo ed ai tempi del relativo consumo; che gli effetti dell’acquisizione traslino direttamente in capo agli interessati, senza passaggi mediati.
3.3. – Una volta affermato che l’uso di gruppo, a determinate condizioni, è una forma di uso “esclusivamente personale”, deve riconoscersi che la condotta dell’imputato rientra in tale ipotesi.
Infatti, dalle dichiarazioni rese da M..M. , puntualmente allegate al ricorso al fine di evidenziare il denunciato travisamento della prova, risulta che i due si erano accordati per incontrasi e fumare assieme uno “spinello”; d’altra parte, è la stessa sentenza a riferire che fu proprio la M. ad incaricare l’imputato di “recuperare un po’ di sostanza”. Sulla base di questi elementi, pacificamente emergenti dagli atti, deve escludersi che vi sia stata una condotta qualificabile come cessione, dovendo affermarsi che si è trattato di un uso di gruppo della sostanza stupefacente: il mandatario (Bove) ha egli stesso consumato lo “spinello”; risulta la comune volontà di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale; non vi sono stati passaggi intermedi.
4. – In conclusione si è trattato di una condotta rilevante solo sul piano amministrativo; pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
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