Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza n. 16575 del 2 luglio 2013
Osserva
La CTR di Palermo ha rigettato l’appello della ” F. T. srl”, appello proposto contro la sentenza della CTP di Catania n. 151-12-2008 che aveva integralmente respinto il ricorso della predetta società avverso avviso di accertamento ai fini IVA-IRPEF-IRAP 1999, emesso a seguito di PVC nel quale erano stati contestati un maggior reddito imponibile; un maggior valore netto della produzione ed un maggior volume d’affari rispetto a ciò che era stato dichiarato, e ciò sulla scorta delle acclarate movimentazioni bancarie, fatte oggetto di apposita indagine.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che, da un canto, è principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità “l’imputazione a ricavi dei versamenti eseguiti sul conto corrente bancario, in mancanza di prova contraria fornita dalla parte contribuente”; e che, d’altro canto, le risultanze di un conto corrente bancario non intestato direttamente alla società bensì ad un amministratore, sono utilizzabili dal fisco se è accertato, anche a mezzo di presunzioni semplici, che le operazioni si riferiscano in realtà all’impresa (come era anche nel caso di specie, non avendo l’amministratore fornito elementi concreti “e rimandando alla contabilità la giustificazione di quelli della società”); che -infine- il contribuente non aveva fornito validi ed idonei elementi di prova per consentire al giudice di “formarsi un’opinione”.
La ‘F. T. spa” ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La parte intimata non si è difesa.
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di censura (improntato sia al vizio di motivazione sia alla violazione dell’art. 32 del DPR n. 600/1973 e dell’art. 51 del DPR n. 633/1972), la ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito (oltre ad essersi riferito ai “versamenti” di conto corrente, mentre in contestazione era soltanto la valorizzazione dei “prelevamenti”) nulla abbia chiarito nell’ottica degli elementi concreti utilizzati ai fini del proprio convincimento e con particolare riferimento al nucleo logico delle censure contenute in atto di appello e cioè al fatto che “tutti i prelevamenti contestati trovavano rispondenza nelle scritture contabili”. In tal modo la CTR aveva anche violato il menzionato art. 32 nella parte in cui legittima la presunzione che i prelevamenti corrispondano a ricavi “sempreché non risultino dalle scritture contabili”.
Il motivo appare fondato e da accogliersi.
Ed invero la parte oggi ricorrente ha dato conto, in maniera autosufficiente, delle critiche contenute in atto di appello in relazione al fatto “che non è sufficiente l’irregolare registrazione di un prelevamento bancario per invertire l’onere della prova a sfavore del contribuente e considerare il prelievo ricavo …. “, di poi evidenziando che i verificatori avevano ritenuto “irregolari” le relative annotazioni solo perché registrate come prelevamenti di cassa, mentre le somme erano state prelevate per pagare i fornitori.
Rispetto a queste specifiche e dettagliate contestazioni (su di un fatto manifestamente determinate ai fini della soluzione della questione controversa) il giudice del merito ha effettivamente omesso di argomentare in maniera trasparente le ragioni del proprio convincimento, limitandosi a generiche considerazioni circa la fondatezza della presunzione concernente i “versamenti” bancari (ciò che fa fondatamente dubitare che egli abbia colto il nucleo della “questio facti”), così venendo meno al dovere di motivare in maniera adeguata su quanto oggetto di contraddittorio.
Sul punto, pertanto, la sentenza appare meritevole di cassazione.
Quanto invece al secondo e terzo motivo di impugnazione, quest’ultimo appare rivolto verso un passaggio dialogico della decisione (“le eccezioni rivolte alla sentenza appellata non si discostano poi molto da quelle già esposte ne ricorso introduttivo”) che non può considerarsi ratio decidendi ma mera locuzione di supporto, sicchè il motivo deve considerarsi inammissibilmente formulato; il secondo poi (improntato alla insufficiente motivazione, oltre che alla violazione degli art. 32 e 37 del DPR n. 600/1973 e dell’art. 51 del D.P.R. 633/1972) è fondato sul rilievo che per le movimentazioni di danaro (pari a £ 554.867212 complessive) risultanti sul conto corrente dell’amministratore non può valere la presunzione di legge di imputazione a ricavi, in difetto della prova de1l’intestazione fittizia.
La censura in questione appare infondata e da disattendersi, alla luce dell’insegnamento di questa Corte (per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13391 del 12/09/2003) secondo cui: “in sede di rettifica e di accertamento d’ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 37, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati”.
Poiché nella specie di causa (come emerge dalla motivazione della sentenza qui impugnata) detta presunzione è stata rinvenuta nella circostanza che l’amministratore non abbia fornito giustificazione alcuna circa l’origine dei movimenti bancari risultanti sul conto a lui intestato, non vi è luogo a ritenere che la pronuncia sia viziata per violazione di legge o difetto di motivazione.
Consegue da quanto detto che solo la prima la censura debba essere accolta e che la controversia vada rimessa al medesimo giudice di secondo grado che -in diversa composizione- tornerà a pronunciarsi sulla questioni oggetto della parziale cassazione della sentenza di secondo grado, alla luce del corretto principio di diritto da applicarsi, e regolerà anche le spese del presente grado di giudizio.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, per inammissibilità e manifesta infondatezza.
Roma, 10 settembre 2012
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta i residui. Cassa la decisione impugnata, in relazione a quanto accolto, e rinvia alla CTR Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2013.
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