Per potersi affermare l’esistenza di un concorso formale di illeciti amministrativi, è necessaria l’unicità dell’azione (art. 8 legge n. 689 del 1981 e art. 198 del codice della strada), e che non è consentita l’applicazione dell’istituto della continuazione in caso di violazioni diverse da quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

La passibilità di unificazione delle condotte contestate all’opponente secondo lo schema del concorso formale, atteso che le rilevazione effettuate con il sistema TUTOR accertano il superamento del limite di velocità che avviene con più azioni in successione e non già con un’unica azione.

Pertanto, la competenza a decidere sull’opposizione comulativamente proposta va attribuita ai giudici di pace territorialmente competenti in relazione al luogo in cui è collocata la porta d’uscita del sistema di accertamento medio.

 

Il testo integrale

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza n. 15690 del 20 aprile 2012

 

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