Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza n. 1488 del 5 settembre 2012
Svolgimento del processo
e Motivi della decisione
C.C. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia – la Società Cattolica di Assicurazioni coop. (in seguito Cattolica o Compagnia) ed il sig. F.G., agente della società, per sentirli condannare, in via fra loro solidale, ai sensi dell’art. 2049 c.c., al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illecito commesso da S. N., sub-agente del F., che, nei locali dell’agenzia di quest’ultimo, gli aveva fatto sottoscrivere un contratto di assicurazione su prodotti finanziari rivelatosi poi inesistente e si era appropriato della somma di Euro 20.100 che egli gli aveva versato per l’acquisto dei titoli.
Nel giudizio si è costituita la Cattolica, che ha dedotto che F.G. era privo del potere di rappresentarla ed ha concluso per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
Il giudice adito, con ordinanza del 23.12.09 comunicata alle parti il 21.2.09, accogliendo l’istanza ex art. 295 c.p.c. presentata dalla Compagnia, ha sospeso il procedimento civile in attesa della definizione di quello penale pendente “fra le stesse parti” (così nell’ordinanza) a carico di F.G., per i reati di truffa e falso in scrittura privata.
C.C. ha impugnato il provvedimento con ricorso per regolamento di competenza, contestando che fra i due procedimenti vi sia rapporto di pregiudizialità.
La Cattolica ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il P.M., ha concluso per iscritto per il rigetto del ricorso.
La Cattolica ha depositato ulteriore memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il rapporto fra azione civile ed azione penale è regolato dall’art. 75 c.p.p., il quale, al suo comma 3, prevede, quali uniche ipotesi di sospensione necessaria del processo civile in pendenza di quello penale, che il danneggiato proponga l’azione risarcitoria in sede civile nei confronti dell’imputato dopo essersi costituito parte civile nel processo penale o dopo che sia stata già emessa sentenza penale di primo grado.
Nessuna delle due ipotesi ricorre nel caso di specie.
Peraltro, quand’anche il C. si fosse costituito parte civile nel procedimento penale a carico di F.G., la norma non avrebbe comunque potuto trovare applicazione, posto che in sede civile l’azione è stata esercitata non solo contro l’imputato, ma anche contro la Cattolica, tenuta a rispondere del danno non certo a titolo di reato, ma ai sensi dell’art. 2049 c.c. (cfr. Cass. 1862/09, 6185/09, 14804/04).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice adito.
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