Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza n. 12308 del 21 maggio 2013
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 14 febbraio 2013, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.c.
2. “Il Tribunale di Roma, adito da P.I.V. per la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato oralmente da S. M. e per la condanna del predetto datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive, al ripristino del rapporto lavorativo e al risarcimento del danno, ha declinato la competenza in favore del Tribunale di Tivoli, sulla base dell’allegazione del lavoratore di aver iniziato a lavorare nel cantiere di Guidonia Montecelio rientrante nel circondario del predetto Tribunale, e in favore del Tribunale di Frosinone, sulla base del principio della sede aziendale (Fiuggi) sita nel circondario del detto Tribunale;
3. il Tribunale di Tivoli, ove il lavoratore ha tempestivamente riassunto il giudizio, ha proposto d’ufficio ricorso per regolamento di competenza esponendo che alla stregua delle circostanze di fatto ritualmente introdotte in giudizio (l’elencazione meramente discorsiva dei cantieri presso i quali il lavoratore avrebbe svolto l’attività lavorativa priva dell’allegazione dell’inizio del rapporto in località rientrante nel circondario di Tivoli; la conclusione del contratto di lavoro a Roma, alla stregua delle risultanze dell’interrogatorio libero del lavoratore, e a Roma la sede dell’ultima dipendenza alla quale il lavoratore era addetto e ove sarebbe stato verbalmente licenziato) non sussisteva con il circondario del Tribunale di Tivoli alcun criterio di collegamento, tra quelli alternativamente fissati dall’art. 413, secondo comma, c.p.c., sussistendo, per converso, almeno uno dei predetti criteri di collegamenti ai fini della competenza territoriale del giudice ritualmente adito dal lavoratore (il Tribunale di Roma);
4. il proposto regolamento è fondato;
5. alla stregua delle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di competenza territoriale in ordine alle controversie soggette al rito del lavoro, il secondo comma dell’art. 413 c.p.c. prevede, contemperando il contrapposto interesse delle parti, tre fori speciali (quello in cui è sorto il rapporto, quello dell’azienda e quello della dipendenza in cui il lavoratore è addetto o prestava la sua opera al momento della fine del rapporto) di carattere alternativo, senza attribuire valore determinante esclusivo al luogo di prestazione dell’attività lavorativa (Cass. 12418/2003) e senza che i due ultimi criteri possano intendersi compendiati unitamente in quello di svolgimento della prestazione;
6. inoltre, questa Corte (v., fra le altre, Cass. 1066/1992) ha affermato che per dipendenza dell’azienda, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, deve intendersi una struttura organizzativa di ordine economico-funzionale dislocata in luogo diverso dalla sede dell’azienda e caratterizzata dall’esplicazione di un potere decisionale e di controllo conforme alle esigenze specifiche dell’attività ad essa facente capo, e che la dipendenza predetta è integrata anche da un cantiere della società datrice di lavoro nel quale esistano beni destinati a rendere possibile l’espletamento dell’attività imprenditoriale e siano esercitati, da parte di un soggetto a tanto
preposto dalla società, poteri di direttiva e di controllo in ordine alle presenze ed al rispetto dell’orario di lavoro;
7. tanto premesso, il cantiere di Roma ove il datore di lavoro, esercitando il massimo atto di esercizio della sua potestà, ha intimato il licenziamento recedendo dal rapporto, integra gli estremi della dipendenza ove il lavoratore era addetto al momento della cessazione del rapporto e, alla stregua del predetto criterio di collegamento, il lavoratore aveva correttamente incardinato il giudizio innanzi al Tribunale di Roma, giudice territorialmente competente”.
8. Il Collegio, ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, dichiara la competenza del Tribunale di Roma.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2013
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