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La massima

Il controllo dei provvedimenti di applicazione della misure limitative della libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato, nonchè il valore sintomatico degli indizi medesimi.

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza del 27 novembre 2012, n. 46251

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Firenze, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., annullava il provvedimento del 05/06/2012 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia aveva disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei riguardi di T.P. in relazione al reato di cui all’art. 81 comma 2, artt. 110, 319 e 321 cod. pen., per avere- in Pistoia, dal marzo 2011, con condotta ancora in corso – quale dipendente della S.P.E.S., Società Pistoiese Edilizia Sociale, ricevuto in varie occasioni somme di denaro o promesse di denaro da D.C.A. e D.C., soci della Diddi Carlo Alberto s.a.s., per compiere atti contrari ai propri doveri del pubblico ufficio, in particolare per avere asservito la propria funzione pubblica agli interessi di quei privati, consentendo loro di ottenere le attestazioni maggiorate dei lavori effettuati in relazione alle gare per cui essi erano già aggiudicatari per l’esecuzione di lavori di manutenzione di immobili dello S.P.E.S..

Rilevava il Tribunale come gli elementi di prova offerti dalla pubblica accusa non integrassero i gravi indizi di colpevolezza necessari per l’applicazione di quella misura coercitiva custodiale, posto che non era stata acquisita la dimostrazione che, in occasione dei loro incontri, D.C. avesse consegnato al T. denaro in ragione dell’ottenimento di compensi maggiorati grazie ad attestazioni “gonfiate” da parte di quell’incaricato di pubblico servizio; e ciò senza poter neppure oltremodo valorizzare la circostanza che, in una di quelle circostanze, dopo l’incontro con D.C.A., il T. si fosse recato in banca.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia il quale ha dedotto, con un unico motivo, il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale distrettuale incongruamente giustificato l’assenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, benchè gli elementi di prova avessero un ben preciso ed univoco significato indiziario; e per aver omesso di considerare il contenuto di una specifica intercettazione ambientale durante la quale il T., oltre a domandare al C. D.A. di poter usufruire dei “servizi” di un idraulico, aveva formulato la richiesta di essere “aiutato” in ragione delle sue precarie condizioni economiche.
Motivi della decisione

1. Il motivo del ricorso è fondato.

2. Le argomentazioni esposte dal Pubblico Ministero nel ricorso permettono a questa Corte, sia pur considerate la peculiarità ed i limiti del giudizio di legittimità, di rilevare come i Giudici di merito non abbiano affatto dato adeguatamente conto delle ragioni che li hanno indotti a negare la gravità del quadro indiziario a carico dell’odierno indagato, avendo anzi il ricorrente evidenziato manifeste lacune o incongruenze capaci di disarticolare l’intero ragionamento probatorio adottato nel provvedimento impugnato.

Costituisce, infatti, consolidato principio nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale il controllo dei provvedimenti di applicazione della misure limitative della libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato, nonchè il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento nel giudizio ricostruttivo del fatto e negli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all’attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, ma che impone una verifica dell’adeguatezza della motivazione, in maniera tale da appurare se essa sia coerente ed esente da errori logici e giuridici (così, ex multis, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

Alla luce di tale regala iuris, la motivazione dell’ordinanza gravata appare gravemente viziata, da un lato per avere il Tribunale contraddittoriamente escluso che potesse avere un valore indiziario il fatto che quegli incontri tra il T. ed i D. – durante uno dei quali, verificatosi il 04/05/2011, era stata notata la consegna di una busta dal privato all’incaricato di pubblico servizio e, in altra occasione, il 12/03/2011, l’immediato successivo spostamento del T. presso una banca- avvenissero in strada, nei pressi di un ufficio postale, proprio dove C.A. D., parlando con il figlio, con conversazione intercettata in ambientale dagli inquirenti, aveva riferito che era solito recarsi per consegnare “l’obolo” quale corrispettivo per l’accettazione dell’illecita sovrafatturazione di spese che la sua ditta eseguiva (attività per la quale il D. padre aveva ammesso che “prima o poi avrebbero arrestati tutti…”); da altro lato, per avere lo stesso tribunale illogicamente omesso di considerare il tenore di un altro colloquio tra presenti, pure captato dagli investigatori il 21/03/2011 – intercettazione già messa in risalto nell’originaria richiesta cautelare – nel corso del quale, nel replicare a C. D.A. che gli aveva domandato notizie sui lavori che la S.P.E.S. doveva ancora liquidare, il T. aveva rivolto all’imprenditore una pressante ed urgente richiesta di consegna di qualcosa, che parrebbe fosse proprio una somma di denaro in ragione dell’esplicito riferimento alla scadenza del “ventisette” ed al fatto che, in quel periodo, il dipendente dello S.P.E.S. “fosse in croce”.

3. L’ordinanza impugnata deve essere dunque annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Firenze che, decidendo in diversa composizione, dovrà uniformarsi al principio di diritto innanzi indicato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Firenze.

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