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La massima

Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l’impiegato dell’ente Poste italiane s.p.a. addetto alla regolarizzazione, mediante affrancatura, dei bollettini dei pacchi da restituire al mittente, e alla tenuta di un apposito registro nel quale annotare i dati identificativi di ciascuna operazione, di attività di natura non meramente applicativa od esecutiva; il portalettere, il quale è stato ritenuto commette il delitto di peculato laddove si impossessi di un vaglia postale di cui abbia la disponibilità per ragioni del suo servizio, riscuotendone successivamente l’importo, atteso che lo stesso assume quella qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio in ragione dei compiti di certificazione della consegna e della ricezione della specifica tipologia di corrispondenza in oggetto; ed ancora, il dipendente dell’ente Poste che svolga mansioni di “cedolista”, in quanto tale attività comporta non solo mansioni d’ordine o prestazioni materiali come il trasporto dei dispacci, ma anche significativi compiti accessori quali quelli di apposizione di firma liberatoria di quanto ricevuto in consegna dalle ditte accollatane della corrispondenza speciale.

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza del 27 novembre 2012, n. 46245

…omissis…

Motivi della decisione

1. Ritiene la Corte che il ricorso, nei limiti di seguito precisati, sia fondato.

2. Il primo motivo del ricorso del D. è stato proposto per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

Il ricorrente, lungi dall’evidenziare reali lacune manifeste o incongruenze capaci di disarticolare l’intero ragionamento probatorio adottato dai giudici di merito, ha formulato censure che riguardano sostanzialmente la ricostruzione dei fatti e che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già valutate dalla Corte di appello di Roma: censure, come tali, non esaminabili dalla Cassazione. Ed infatti, è pacifico come II controllo in sede di legittimità sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo, senza che il sindacato possa comportare un coinvolgimento nel giudizio ricostruttivo del fatto e negli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all’attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

Alla luce di tale principio, bisogna riconoscere come, nella fattispecie, i Giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi probatori sui quali si era fondata l’affermazione di colpevolezza del D. in ordine al delitto di peculato che gli è stato contestato, rilevando come la penale responsabilità del prevenuto fosse stata dimostrata sulla base di una serie di concordanti elementi di prova – alcuni di valore diretto, altri indiretto o logico – qualificati da caratteri di sufficiente certezza e da un’elevata capacità dimostrativa: in particolare, è stato evidenziato come il D. si fosse ingiustificatamente allontanato dal luogo di lavoro, unitamente al compagno A., circa un’ora e mezza prima della conclusione del turno, senza avvertire alcuno, dirigendosi verso Napoli; come il D., che si trovava alla guida della vettura quando la stessa era stata intercettata dalla pattuglia della polizia stradale lungo l’autostrada che conduce da Roma a Napoli, nonostante l’auto della polizia, munita di lampeggiatore, l’avesse affiancato e gli avesse intimato l’alt, avesse proseguito la marcia per oltre quindici chilometri prima di fermarsi; come l’ A., che dai poliziotti era stato notato ad “armeggiare” con qualcosa, mentre era sdraiato lungo il sedile posteriore del mezzo guidato dal D., e che pure avrebbe poi confessato di essere stato l’autore dell’appropriazione dei nove assegni – otto dei quali nel frattempo nascosti sotto il tappetino di quella vettura – non fosse stato in grado di spiegare come mai il nono di quei titoli fosse stato rinvenuto all’interno della borsa dell’odierno ricorrente; ed ancora, come fosse implausibile che il D. non si fosse avveduto dei movimenti fatti dall’amico nell’abitacolo dell’auto che stava conducendo, concretizzatisi nell’indicato nascondimento degli otto assegni, ma anche nel nascondimento delle nove buste delle missive all’interno del rivestimento in pelle della leva del cambio (v. pagg.3-5 della sentenza impugnata).

3. Il secondo motivo del ricorso è fondato.

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l’impiegato dell’ente Poste italiane s.p.a. addetto alla regolarizzazione, mediante affrancatura, dei bollettini dei pacchi da restituire al mittente, e alla tenuta di un apposito registro nel quale annotare i dati identificativi di ciascuna operazione, di attività di natura non meramente applicativa od esecutiva (così Sez. 6, n. 39591 del 02/11/2010, Grillo, Rv. 248532;Sez. 6, n. 37102 del 07/05/2004, Ferreri, Rv. 230374); il portalettere, il quale è stato ritenuto commette il delitto di peculato laddove si impossessi di un vaglia postale di cui abbia la disponibilità per ragioni del suo servizio, riscuotendone successivamente l’importo, atteso che lo stesso assume quella qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio in ragione dei compiti di certificazione della consegna e della ricezione della specifica tipologia di corrispondenza in oggetto (Sez. 6, n. 27981 del 12/05/2011, Calzoni, Rv. 250543); ed ancora, il dipendente dell’ente Poste che svolga mansioni di “cedolista”, in quanto tale attività comporta non solo mansioni d’ordine o prestazioni materiali come il trasporto dei dispacci, ma anche significativi compiti accessori quali quelli di apposizione di firma liberatoria di quanto ricevuto in consegna dalle ditte accollatane della corrispondenza speciale (Sez. 5, Sentenza n. 22018 del 21/03/2003, Passero, Rv.224671).

E’ di tutta evidenza, dunque, come la qualifica di incaricato di pubblico servizio sia stata correttamente riconosciuta alle figure di dipendenti dell’ente Poste italiane laddove le loro attività siano caratterizzate in concreto dall’esercizio di funzioni di certificazione, dunque non esplicative di semplici mansioni d’ordine, vale a dire di mansioni meramente esecutive, prive di qualsivoglia carattere di discrezionalità e di autonomia decisionale.

Caratteristiche, queste ultime, che sono, invece, riconoscibili nell’attività lavorativa svolta dall’odierno ricorrente il quale, nella veste di “ripartitore”, risulta che aveva solamente il compito di smistare la corrispondenza in un centro delle Poste italiane:

dalla sentenza gravata non emerge che lo stesso svolgesse compiti di natura diversa da quelli semplicemente esecutivi, nè tanto meno che esercitasse poteri certificativi o altrimenti discrezionali, che gestisse direttamente protocolli, registri o altra documentazione finalizzata alla registrazione o alla tracciatura della posta, ovvero che a lui fossero stati assegnati compiti di collaborazione direttamente riferibili a funzioni superiori. Elementi di segno contrario non sono neppure rinvenibili dalla normativa vigente in materia, che al “ripartitore” assegna sì un inquadramento giuridico ed economico superiore a quello dell’impiegato tecnico o amministrativo dello stesso ente Poste avente mansioni meramente esecutive, ma non gli assegna mansioni diverse da quelle del mero smistamento della corrispondenza al fine del successivo recapito della stessa.

Non è di ostacolo all’adozione di questa soluzione la circostanza che in passato questa Corte abbia riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio “all’impiegato postale addetto alla selezione ed allo smistamento della corrispondenza” (così Sez. 6, n. 10138 del 09/07/1998, Volpi, Rv. 211571; e Sez. 5, n. 467 del 26/01/1999, Tavagnacco, Rv. 213185), poichè in tali pronunce, lungi dal verificare la natura delle mansioni concretamente svolte dai soggetti di volta in volta interessati, si ritenne – con una opzione che in questa sede si reputa di non condividere – che il ruolo di incaricato di un pubblico servizio potesse essere desunto genericamente dalla rilevanza pubblica della funzione di raccolta e distruzione della corrispondenza, ovvero dall’esigenza di garantire i valori costituzionali della libertà e della segretezza delle comunicazioni, di cui all’art. 15 Cost..

4. Esclusa, dunque, la veste di incaricato di pubblico servizio, la condotta posta in essere dall’odierno ricorrente, come accertata dai Giudici di merito, deve essere diversamente qualificata nel meno grave reato di appropriazione indebita, senza che ciò comporti una violazione del principio del contraddittorio posto che tale diversa qualificazione è stata espressamente sollecitata dal ricorrente nello stesso atto di impugnazione. Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, nel quale si è insistito per una declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela, il reato de quo risulta evidentemente aggravato dall’essere stato commesso il fatto con abuso di relazioni d’ufficio, circostanza questa che rende il delitto procedibile d’ufficio.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, cui spetterà rideterminare la pena in relazione alla diversa fattispecie incriminatrice in questa sede riconosciuta.

P.Q.M.

Qualificato il fatto come violazione dell’art. 646 e art. 61 cod. pen., n. 11 annulla la sentenza impugnata e rinvia per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

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