La massima
Ai fini della prova del contributo dato da un soggetto nella commissione di un reato, compreso quello che si manifesta nella forma della condotta di istigazione, occorre che il giudice di merito dia conto degli elementi fattuali dai quali ricavare l’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato, precisando sotto quale forma essa si sia concretamente manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 cod. pen., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà. Con riferimento alla forma della istigazione, occorre che il soggetto cui tale condotta è addebitata faccia sorgere in altri il proposito criminoso ovvero soltanto lo rafforzi.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI
SENTENZA 20 settembre 2013, n. 39030
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 22 novembre 2010, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, all’esito di giudizio abbreviato, assolveva P.A. , con la formula ‘il fatto non sussiste’, dalla imputazione di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112, n. 3, 323 cod. pen., contestatagli perché, in concorso con M.S. , Pa.Al.Ma. , A.G. e Ma.Fr. , con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, attraverso reiterate pressioni, esercitate anche grazie all’autorità che gli proveniva dal ruolo di deputato regionale e di esponente locale di spicco del partito di maggioranza relativa, facendo parte della coalizione governativa di governo cui facevano riferimento i vertici dell’Azienda Ospedaliera Sant’Elia di (omissis) , oltre che dalle precedenti cariche ricoperte nella Giunta di governo regionale della Sicilia, tra le quali quella di Assessore alla Sanità e al Bilancio, istigava il Pa. , direttore generale della predetta azienda ospedaliera, e, tramite, quest’ultimo, l’A. e il Ma. , rispettivamente direttore sanitario e direttore amministrativo della stessa azienda, a conferire al M. , con il quale egli aveva rapporti di amicizia, in violazione di norme di legge, l’incarico di direttore di struttura complessa di chirurgia generale dell’Azienda ospedaliera Sant’Elia.
In particolare, secondo la contestazione, il P. istigava il Pa. , malgrado l’ingiustificato ritardo con cui si era sino a quel punto svolta la relativa procedura selettiva, indetta in data 28 gennaio 2005 e conclusa in data 14 dicembre 2007 con il giudizio di idoneità di quattro candidati, tra i quali non figurava il M. , a richiedere la riapertura dei termini di presentazione delle domande, al fine di consentire la partecipazione del M. , che nel frattempo aveva conseguito l’attestato di formazione manageriale, titolo valutabile ai fini dell’accertamento delle capacità gestionali; istigava il Pa. , e tramite quest’ultimo l’A. e il Ma. , ad adottare la delibera n. 116 del 15 febbraio 2008, con la quale illegittimamente si stabiliva di non procedere al conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa di chirurgia; istigava infine il Pa. , e indirettamente l’A. e il Ma. , ad adottare la delibera n. 123 del 19 febbraio 2008, con la quale illegittimamente veniva conferito al M. l’incarico a tempo determinato di direttore della struttura complessa di chirurgia generale.
2. A seguito di impugnazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta e delle parti civili L.A. e V.C. , la Corte di appello, con la sentenza in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava P.A. colpevole del reato a lui ascritto e, in concorso di attenuanti generiche, lo condannava alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, condizionalmente sospesa, oltre al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili, da liquidare in separata sede.
3. Dagli atti, la vicenda che ha dato origine al processo può essere così riassunta.
Con delibera n. 5 del 10 gennaio 2005, l’Azienda Ospedaliera Sant’Elia di Caltanissetta indiceva la procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa di chirurgia.
In data 14 giugno 2007, il direttore generale dell’azienda ospedaliera, Pa.Al.Ma. , inoltrava all’Ufficio del personale una richiesta di riapertura dei termini per la presentazione delle domande, finalizzata, secondo l’impostazione accusatoria, a consentire la partecipazione alla procedura selettiva del dott. M.S. , che nel frattempo aveva conseguito un attestato di formazione professionale, requisito non essenziale per la partecipazione alla procedura ma che comunque costituiva titolo ai fini della valutazione delle capacità manageriali e gestionali. Tale richiesta veniva però revocata a seguito di diffida presentata dal dott. L.A. , che aveva a suo tempo, assieme ad altri, presentato la domanda.
Con delibera n. 467 del 13 luglio 2007, la commissione di esperti incaricati della procedura selettiva esprimeva il giudizio di idoneità dei dottori L.A. , R.M. , V.C. e C.C. .
Con successiva delibera n. 116 del 15 febbraio 2008, non immediatamente esecutiva, il direttore generale Pa. , cui era stata trasmessa la rosa dei candidati selezionati, decideva di non procedere al conferimento dell’incarico predetto, nel contempo inserendo quale nuovo criterio di valutazione dei candidati quello della comprovata qualificazione professionale in materia oncologica e in attività chirurgiche ad alta complessità.
Dopo quattro giorni, con delibera n. 123 del 19 febbraio 2008, immediatamente esecutiva, ancor prima che fosse divenuta esecutiva la precedente delibera n. 116, il dott. Pa. conferiva l’incarico di dirigente della struttura complessa di chirurgia al dott. M.S. , ai sensi dell’art. 15-septies d.lgs. n. 502 del 1992, sulla base di un curriculum pervenuto all’azienda ospedaliera il giorno precedente; il tutto, secondo l’impostazione accusatoria, in violazione degli artt. 15, comma 7, e 15-ter, comma 2, del predetto d.lgs. n. 502.
Venuta a conoscenza di tali fatti, la Commissione Ispettiva incaricata dall’Assessore regionale alla sanità, in esecuzione del mandato conferito dalla Giunta Regionale Siciliana con delibera n. 542 del 19 febbraio 2008, rilevato che il direttore generale Pa. non aveva adeguatamente motivato la decisione di non procedere al conferimento dell’incarico nonostante l’accertata professionalità di quattro candidati giudicati idonei, procedeva alla nomina di un commissario ad acta per la revoca della delibera n. 116 del 2008.
4. Con la predetta sentenza di assoluzione, il G.u.p. di Caltanissetta osservava che, sulla base del tenore della normativa, della giurisprudenza di legittimità e della sentenza Corte cost. n. 181 del 2006, doveva riconoscersi al direttore generale dell’azienda sanitaria il potere discrezionale di non procedere alla scelta di alcuno dei candidati dichiarati idonei dall’apposita commissione, sulla base di una procedura che non aveva natura concorsuale, a condizione che ciò facesse con atto motivato, come nella specie avvenuto. Non costituiva, poi, atto illegittimo la delibera n. 116 del 2008 con la quale il Pa. aveva indicato quale criterio di valutazione dei candidati quello della comprovata qualificazione professionale in materia oncologica e in attività chirurgiche ad alta complessità, essendo ciò finalizzato a esplicitare le ragioni per le quali egli aveva ritenuto di non procedere alla nomina di alcuno dei candidati selezionati. Infine non poteva considerarsi illegittimo neppure il conferimento dell’incarico, con la successiva delibera n. 123 del 2008, al dott. M. , perché avvenuto sulla base dell’art. 15-septies d.lgs. n. 502 del 1992, che consente in casi straordinari di prescindere dal previo espletamento della procedura di selezione di cui all’art. 15-ter, comma 2, del medesimo d.lgs.; situazione che doveva ritenersi ricorrere nella specie, dal momento che un nuovo ricorso alla procedura selettiva avrebbe di gran lunga ritardato un incarico di fondamentale rilievo per l’azienda ospedaliera, aspetto che comunque rientrava nella valutazione discrezionale del direttore generale.
5. Lo stesso 22 novembre 2010, il G.u.p. di Caltanissetta definiva, con sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto, la posizione degli altri imputati coinvolti nei medesimi fatti addebitati al P. (Pa. , A. , Ma. e M. ), i quali non avevano optato per il rito abbreviato.
Peraltro, a seguito di impugnazione del Pubblico ministero e di alcune parti civili avverso quest’ultima decisione, la Corte di cassazione, con sentenza n. 35218 del 4 maggio 2011, pronunciava annullamento con rinvio, osservando che la introduzione da parte del Pa. , con la delibera n. 116 del 15 febbraio 2008, di un criterio di valutazione diverso e aggiuntivo doveva ritenersi avere integrato la violazione dell’art. 8, comma 6, d.lgs. n. 484 del 1997, venendosi con ciò a invadere la sfera di attribuzioni riservata alla commissione incaricata della procedura selettiva. Altro profilo di violazione di legge veniva ravvisato dalla Suprema Corte con riferimento all’art. 15-septies, comma 5, d.lgs. n. 502 del 1992, avendo il Pa. esercitato il suo potere eccezionale di dare l’incarico al M. , prescindendo dalle valutazioni della commissione, senza alcuna presa in considerazione delle apposite direttive regionali, tenuto conto anche del fatto che l’incarico era stato conferito per la durata massima consentita di cinque anni. All’esito del giudizio di rinvio, il medesimo G.u.p., con decreto in data 29 maggio 2012, ha disposto il rinvio a giudizio dei predetti imputati Pa. , A. , Ma. e M. .
6. Nel pronunciare sentenza di riforma della decisione assolutoria di primo grado, nel senso dell’affermazione della colpevolezza dell’imputato P. , la Corte di appello di Caltanissetta osservava in primo luogo che la introduzione da parte del Pa. , con la citata delibera n. 116 del 15 febbraio 2008, di un nuovo parametro valutativo (comprovata esperienza professionale in materia oncologica) aveva violato l’art. 8, comma 6, d.P.R. n. 484 del 1997, che affida ai commissari incaricati della selezione la precisazione dei criteri di valutazione dei curricula; e che tale parametro era stato illegittimamente ribadito anche nella successiva delibera n. 123 del 19 febbraio 2008, a fronte di un curriculum presentato dal dott. M. – significativamente – quello stesso giorno; il tutto considerando che l’Azienda Sant’Elia, non avendo mai ottemperato alle prescrizioni del piano sanitario regionale, non era stata in grado di attivare un dipartimento oncologico. D’altro canto, la relazione conclusiva degli accertamenti ispettivi disposti dall’Assessorato alla Sanità, n. 850 del 25 marzo 2008, concludeva nel senso che la delibera n. 116 del 2008 era carente di motivazione e non giustificava la scelta discrezionale operata dal direttore generale.
L’incarico al M. , inoltre, non poteva essere giustificato neppure sulla base dell’art. 15-septies d.lgs. n. 502 del 1992, riferibile a casi del tutto eccezionali di particolare rilevanza strategica, come precisato da varie circolari assessoriali e come ricavabile dalla stessa sentenza Corte cost. n. 181 del 2006 richiamata dal primo giudice.
Quanto al profilo della specifica condotta addebitata al P. , la Corte di appello osservava che l’imputato aveva già in passato segnalato il M. per la nomina a direttore della divisione di chirurgia di (OMISSIS) e di (OMISSIS) ; che era stato accertato che egli desiderava essere informato di ogni scelta circa gli incarichi nell’ambito dell’azienda ospedaliera, settore in cui esercitava pressanti ingerenze; che nel periodo interessato dalla presente vicenda si erano registrate plurime chiamate telefoniche tra il P. e gli altri soggetti coinvolti; che, secondo varie fonti testimoniali, il P. aveva inviato al Pa. un messaggio telefonico con il quale segnalava la necessità di una riapertura dei termini per l’ammissione alla procedura selettiva; che lo stesso imputato aveva ammesso di essersi interessato alla ‘delibera’ (che ‘non arrivava mai’); che le finalità che muovevano il P. non avevano nulla a che fare con interessi pubblici, ma semmai di tipo politico.
7. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo dei difensori avvocati Nino Caleca e Grazia Volo.
8. L’avv. Nino Caleca deduce i seguenti motivi.
8.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 15-ter, comma 2, d.lgs. n. 502 del 1992 in merito alla delibera n. 116 del 2008, considerato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, la procedura per il conferimento dell’incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario non ha natura concorsuale, non prevedendo una valutazione comparativa dei singoli candidati né la formazione di una graduatoria, ma solo la predisposizione di un elenco di candidati idonei nel cui ambito il direttore sanitario effettua una scelta di carattere fiduciario affidata alla sua responsabilità manageriale, potendo egli, anche, in casi eccezionali e adeguatamente motivati, decidere di non procedere al conferimento dell’incarico. Nella specie, dunque, come osservato nella sentenza del giudice del lavoro n. 254/2011 nella causa che vedeva contrapposti il M. e il C. , ben poteva il direttore generale Pa. non avvalersi della rosa dei candidati, e ciò non implicava alcuna necessità di riapertura della procedura per provvedere alla nomina del M. .
8.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 8, comma 6, d.P.R. n. 484 del 1987 in merito alla delibera n. 116 del 2008, con la quale legittimamente il direttore sanitario – a fronte di un generico richiamo della delibera n. 5 del 10 gennaio 2005, con la quale era stato indetto il bando per il posto da ricoprire, alla specifica esperienza professionale ai sensi dell’art. 6 d.P.R. n. 484 del 1997, e ritenuto di non avvalersi di alcuno dei soggetti compresi nella rosa – aveva operato uno specifico richiamo agli indirizzi regionali in materia oncologica e al potenziamento delle attività chirurgiche ad alta complessità, non essendogli precluso, considerata la sua responsabilità manageriale, orientare la sua scelta discrezionale sulla base di ulteriori parametri.
8.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 15-septies d.lgs. n. 502 del 1992 e alla delibera n. 123 del 2008 di conferimento dell’incarico al M. , dato che la circolare regionale del 20 giugno 2000 riconosceva al direttore generale di reclutare personale di comprovata professionalità mediante contratti a tempo determinato per funzioni di particolare rilevanza, essendo da escludere un reclutamento mediante le normali procedure concorsuali, e nella specie la stessa sentenza impugnata aveva affermato che al solo M. poteva essere riconosciuta una comprovata e specifica professionalità in campo oncologico.
8.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza di un contributo istigativo del P. , sotto il profilo oggettivo, sulla base del contenuto dei contatti telefonici, non desumendosi da essi, contrariamente alle apodittiche affermazioni della sentenza impugnata, alcun accordo tra il ricorrente e il M. inteso a uno scambio di favori, con il fine di accrescimento del prestigio politico sul territorio del P. .
8.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza di un contributo istigativo del P. , sotto il profilo soggettivo, sulla base del contenuto di un presunto messaggio telefonico (sms) mai direttamente letto da alcuno dei soggetti escussi e di cui non è stata accertata la collocazione temporale.
8.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza di un contributo istigativo del P. , sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla delibera n. 794 del 2008, con la quale il direttore generale stabiliva di non procedere all’incarico di direttore della struttura complessa di chirurgia, così reiterando la precedente delibera n. 116 del 2008 ritenuta carente di motivazione dall’Assessorato regionale della sanità: delibera, quest’ultima, relativamente alla quale non vi è minima traccia di alcun interessamento dell’imputato.
8.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza di un contributo istigativo del P. , sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla mancata dimostrazione di una finalità di perseguimento da parte del predetto di interessi politico-dientelari, estranei a ogni finalità pubblicistica; essendo al contrario da ritenere che il ricorrente fosse semmai mosso dalla finalità pubblica di incaricare per l’attività di chirurgo nell’ospedale nisseno un medico di provata alta professionalità, quale il dott. M. .
9. L’avv. Grazia Volo deduce i seguenti motivi.
9.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 8, comma 6, d.P.R. n. 484 del 1997, in riferimento alla delibera n. 116 del 2008 con la quale il Pa. decideva di non procedere al conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa di chirurgia, introducendo il criterio nuovo della qualificazione professionale in materia oncologica: in primo luogo, tale criterio di per sé non avvantaggiava il solo M. , dato che anche gli altri candidati, come riconosce la Corte di appello, avevano maturato esperienza professionale in questo settore; in secondo luogo, la norma regolamentare richiamata si riferisce solo alla procedura prevista dall’art. 15-ter, comma 2, d.lgs. n. 502 del 1992, che regola i criteri per procedere alla seleziona dei candidati, salvo il potere discrezionale del direttore generale di scelta, che nella specie aveva solo dato conto della ragione per la quale riteneva di non nominare alcuno dei candidati ritenuti idonei, facendo correttamente riferimento alle esigenze peculiari dell’azienda ospedaliera; inoltre, il Pa. aveva doverosamente tenuto conto della delibera n. 126 del 2007 con la quale veniva istituito un dipartimento oncologico di terzo livello.
9.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 15-ter e 15-septies d.lgs. n. 502 del 1992: in primo luogo, la delibera n. 116 del 2008, riguardando un conferimento di incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, non era sindacabile sotto il profilo della illegittimità degli atti amministrativi trattandosi di materia retta dal diritto privato; in secondo luogo, una volta che il direttore generale aveva legittimamente ritenuto di non procedere alla nomina di alcuno dei quattro candidati ritenuti idonei, era ben possibile per il Pa. nominare il M. in base all’art. 15-septies del predetto d.lgs., e ciò proprio in base alla circolare n. 1027 dell’Assessorato alla sanità della Regione Sicilia citata nella sentenza impugnata, che fa riferimento ai casi in cui il personale di servizio, per la specifica professionalità richiesta, non può essere reclutato in base alle procedure concorsuali; in terzo luogo, non poteva attribuirsi al Pa. l’intento di riaprire i termini per la procedura concorsuale allo scopo di tenere conto dell’attestato di formazione manageriale nel frattempo conseguito dal M. , proprio perché un simile attestato non era requisito necessario per la partecipazione alla procedura di nomina.
9.3. Vizio di motivazione in punto di prova della colpevolezza del P. al di là di ogni ragionevole dubbio, essendo la decisione impugnata basata su fonti indiziarie del tutto incerte e non significative, quali la pregressa conoscenza tra il P. e il M. , i contatti telefonici tra i due e il Pa. , l’interesse del P. per ogni vicenda interessante il settore della sanità, in particolare nel territorio nisseno.
9.4. Vizio di motivazione in punto di istigazione del Pa. a favorire indebitamente il M. , con reale efficacia causale sull’evento contestato.
9.5. Vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato, in particolare sotto il profilo del dolo intenzionale, assertivamente teso al perseguimento di interessi esclusivamente politico-privatistici.
10. Con motivi nuovi, il medesimo avv. Grazia Volo, sviluppando ulteriormente le considerazioni già svolte in sede di ricorso, con particolare riguardo ai motivi terzo, quarto e quinto, deduce ulteriori rilievi circa il vizio di motivazione in punto di prova della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, della condotta di istigazione contestata e dell’esistenza del dolo intenzionale diretto a finalità estranee a quelle pubblicistiche.
Considerato in diritto
1. I rilievi svolti dal ricorrente in punto di insussistenza, o di mancata prova, delle contestate violazioni di legge appaiono infondati.
2. Il Collegio ritiene pienamente condivisibili, facendole proprie, le considerazioni svolte nella citata sentenza della Sesta sezione della Corte di cassazione, n. 35218 del 4 maggio 2011, con la quale è stata annullata con rinvio la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in data 22 novembre 2010 dal G.u.p. di Caltanissetta nei confronti dei coimputati Pa.Al.Ma. , M.S. e altri, a seguito del quale annullamento il G.u.p., in sede di rinvio, ha emesso decreto che dispone il giudizio.
2.1. In detta sentenza, la Corte di cassazione ha premesso che la procedura per il conferimento dell’incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, ai sensi dell’art. 15-ter, commi 2 e 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, non ha natura di procedura concorsuale, dovendo l’apposita commissione limitarsi alla verifica dei requisiti di idoneità dei candidati alla copertura dell’incarico, predisponendo un elenco degli idonei, senza formazione di alcuna graduatoria, da sottoporre al direttore generale dell’azienda sanitaria locale, il quale, nell’ambito dei nominativi indicati dalla commissione, conferisce l’incarico sulla base di una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale, con atto adottato nell’esercizio delle capacità e dei poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 165 del 2001, come affermato da Sez. U civ. n. 22990 del 2004. Sulla base di questa premessa, deve ritenersi, in linea con Corte cost. n. 181 del 2006, che, ferma restando la prescrizione direttamente discendente dall’art. 97 Cost., implicante un trasparente e imparziale esercizio dell’attività amministrativa, rimane impregiudicata la facoltà del direttore generale, con atti motivati, di non avvalersi di alcuno dei candidati risultati idonei e, conseguentemente, di non procedere all’attribuzione dell’incarico.
Una simile facoltà, tuttavia, non solo deve essere adeguatamente giustificata in relazione a situazioni del tutto peculiari, ma non può essere esercitata sulla base di un criterio valutativo diverso e aggiuntivo rispetto a quelli stabiliti dalla commissione, a pena di invadere le attribuzioni specificamente riservate a quest’ultima.
2.2. Nella specie, con la delibera n. 116 del 15 febbraio 2008, non solo il direttore generale Pa. , in violazione dell’art. 8 d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, che riserva alla commissione di cui all’art. 15-ter, comma 2, d.lgs. n. 502 del 1992 l’accertamento della idoneità dei candidati e la indicazione della relativa rosa, introdusse illegittimamente un nuovo criterio di valutazione (quello della comprovata qualificazione professionale in materia oncologica e in attività chirurgiche ad alta complessità) e per l’effetto stabilì di non procedere alla scelta di alcuno dei candidati emersi dalla procedura selettiva; ma, con tutta fretta, dopo solo quattro giorni, con la delibera n. 123 del 19 febbraio 2008, immediatamente esecutiva (e prima ancora che la precedente delibera n. 116 fosse divenuta esecutiva), conferì l’incarico di dirigente della struttura complessa di chirurgia al dott. M.S. , sulla base di un curriculum pervenuto all’azienda ospedaliera il giorno precedente, esercitando il potere previsto dall’art. 15-septies d.lgs. n. 502 del 1992, cui però è possibile fare ricorso solo in assenza di qualificazioni professionali non presenti in organico, e in violazione dei criteri stabiliti dalle varie circolari assessoriali in materia, richiamate dal comma 5 del predetto articolo, in particolare quella del 20 giugno 2000, antecedente alla delibera incriminata, che prevede l’esercizio di tale potere come eccezionale, come del resto chiaramente implicato proprio dalla sentenza Corte cost. n. 181 del 2006 richiamata dal ricorrente.
Peraltro, il nuovo criterio illegittimamente aggiunto dal Pa. , quello della qualificazione professionale in materia oncologica e in attività chirurgiche ad alta complessità, era pacificamente soddisfatto da almeno due dei candidati inseriti nella rosa, il dott. L. e il dott. R. , come risulta dalle dichiarazioni del teste Mo.Gi. e del coimputato A.G. ; e dovendosi per di più considerare che, come dichiarato dal dott. m.l. , Ispettore dell’Assessorato alla sanità, l’azienda ospedaliera Sant’Elia non aveva mai attivato un dipartimento oncologico.
Va aggiunto che la Commissione ispettiva incaricata dall’Assessore regionale alla sanità, in esecuzione del mandato conferito dalla Giunta regionale siciliana, rilevò che il direttore generale dell’Ospedale Sant’Elia non aveva adeguatamente motivato la decisione di non procedere al conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di chirurgia, nonostante l’accertata professionalità dei quattro candidati dichiarati idonei, e che l’Assessore alla sanità, con decreto n. 2100 del 3 settembre 2008, procedette alla nomina di un commissario ad acta per la revoca della delibera n. 116 del 2008.
Risulta dunque dal complesso della normativa citata che il direttore generale deve conferire l’incarico in questione sulla base di una scelta essenzialmente fiduciaria nell’ambito della rosa dei nomi prescelti dalla commissione, dalla quale può discostarsi, anche non procedendo al conferimento dell’incarico, solo in casi eccezionali e comunque adeguatamente motivati: presupposti del tutto assenti nella procedura seguita dal direttore generale Pa. .
3. Una volta stabilito che la condotta posta in essere nell’incarico affidato al dott. M. è avvenuta in violazione di legge, in consonanza con quanto affermato dalla citata sentenza della Sesta sezione della Corte di cassazione pronunciata proprio con riferimento alla vicenda in esame, resta da stabilire se, come ritenuto dalla sentenza impugnata, il P. possa essere ritenuto concorrente in essa.
4. La Corte di appello, in linea con il tenore del capo di imputazione, assegna all’imputato una figura di istigatore (nei confronti del direttore generale Pa. ) affermando che:
– era stato accertato che il P. , quale politico di maggior spicco nel settore della sanità nella provincia di Caltanissetta, nella veste di assessore regionale alla sanità dal 1996 al 1998, oltre che, successivamente, di assessore al bilancio e assessore ai beni culturali, controllava ogni nomina di rilievo nell’ospedale nisseno e in quelli della provincia, pretendendo di essere previamente informato su tutte le scelte relative alle assunzioni di personale;
– vi era prova di una specifica conoscenza del M. da parte del P. , che l’aveva segnalato al dott. O.S. per la nomina a direttore della divisione di chirurgia dell’ospedale di (OMISSIS) , con contratto prima biennale e poi quinquennale, avvenuta anche in questo caso ai sensi dell’art. 15-septies d.lgs. n. 502 del 1992 previa riapertura dei termini per la procedura concorsuale;
– altro intervento del P. aveva interessato una analoga nomina del dott. M. presso l’ospedale di (OMISSIS) ;
– lo stesso imputato aveva ammesso di essersi interessato al fine del conferimento dell’incarico di dirigente di struttura complessa di chirurgia presso l’ospedale di Sant’Elia, previa riapertura dei termini, e di essersi preoccupato perché la riapertura tardava;
– risultavano numerosi contatti telefonici tra il P. e il M. il 14 febbraio 2008, in cui venne presentato il curriculum, di un solo giorno antecedente alla delibera n. 116 del 2008, con la quale il Pa. decise di non procedere al conferimento dell’incarico nell’ambito della rosa selezionata dalla commissione, contestualmente introducendo illegittimamente un nuovo criterio di valutazione;
– altri intensi contatti telefonici tra P. , Pa. e M. erano stati accertati nelle fasi nevralgiche della vicenda (giorno della richiesta di riapertura dei termini e giorno successivo; data del rientro del dott. L. all’ospedale di (OMISSIS) con conseguente perdita del posto del dott. M. ; giorno della restituzione degli atti da parte della commissione di esperti al Pa. ; giorni intercorrenti tra il (OMISSIS) );
– lo stesso M. aveva ammesso di avere chiesto informazioni circa la riapertura dei termini proprio al P. ;
– il P. aveva fatto pervenire al dott. Pa. un sms con il quale sollecitava quest’ultimo ad adoperarsi per una riapertura dei termini; fatto riferito da vari testi, sia pure de relato, ma – significativamente – negato dal P. .
5. Appaiono indiscutibili, sulla base dei dati rappresentati dai giudici di appello, le manifestazioni di assillante interessamento riferibili al P. nella vicenda della procedura di nomina del dirigente della struttura complessa di chirurgia presso l’azienda ospedaliera Sant’Elia di (OMISSIS) .
Sono inoltre immuni da carenze o da difetti logici le considerazioni svolte nella sentenza impugnata circa la forte propensione del P. a favorire in questa nomina il dott. M.S. , sia per i rapporti pregressi tra i due (in particolare, con riferimento ad analoga nomina avvenuta presso l’ospedale di (OMISSIS) e presso quello di (OMISSIS) ) sia per i documentati contatti intercorsi tra il ricorrente, da un lato, e il M. e il Pa. , dall’altro, proprio in coincidenza con l’auspicata (anche se non definitivamente realizzata) riapertura dei termini di partecipazione alla selezione.
Nemmeno può in questa sede discutersi della forte influenza esercitata dal P. , in ragione della sua posizione politica di spicco nell’ambito della Regione siciliana, con particolare riguardo al settore della sanità, in relazione ad ogni nomina in ambito ospedaliere, con particolare riguardo alla provincia di Caltanissetta, zona di provenienza del ricorrente, emergendo ciò da varie fonti dichiarative di cui la sentenza impugnata da adeguato conto.
Ciò che non può invece essere ritenuto esaurientemente accertato è la decisiva incidenza della condotta del P. sulle determinazioni assunte dal direttore generale dell’azienda ospedaliera, Pa.Al.Ma. .
Al di là della certa influenza politica esercitata dal P. in questa come in analoghe vicende, non è infatti stato pienamente dimostrato che il Pa. si indusse a porre in essere l’illegittima condotta addebitatagli per effetto – anche -di pressioni, esplicite o meno, esercitate dal ricorrente.
Come è noto, ai fini della prova del contributo dato da un soggetto nella commissione di un reato, compreso quello che si manifesta nella forma della condotta di istigazione – che, si ripete, è quella nella specie contestata – occorre che il giudice di merito dia conto degli elementi fattuali dai quali ricavare l’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato, precisando sotto quale forma essa si sia concretamente manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 cod. pen., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (così Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101).
Con particolare riguardo alla forma della istigazione, occorre che il soggetto cui tale condotta è addebitata faccia sorgere in altri il proposito criminoso ovvero soltanto lo rafforzi (v. per tutte Sez. 1, n. 4612 del 05/04/1993, Palazzini, Rv. 194696).
Ora, dai dati esposti dai giudici di appello, non appare emergere una chiara dimostrazione del fatto che il Pa. si sia determinato a porre in essere la condotta incriminata per effetto delle sollecitazioni del P. e neppure che sia stato semplicemente rafforzato in questa sua determinazione dal ricorrente.
Il fatto che il P. abbia inequivocabilmente manifestato interesse a che il M. fosse favorito e che tenesse assidui contatti con il Pa. , per di più nei momenti cruciali della vicenda, non è di per sé dimostrazione che egli abbia concretamente inciso sulla determinazione del direttore generale.
Il Pa. , come accertato dalla Corte di appello, teneva certamente in gran conto gli interessi e i desideri del potente uomo politico nisseno, ma quello che manca nella ricostruzione dei fatti esposta nella sentenza impugnata è che il suo agire sia stato determinato o solo semplicemente influenzato da pressioni del P. intese a favorire il M. .
Un dato di fatto di cui da conto la sentenza impugnata, addotto come prova di ciò, appare anzi indicativo di un’autonoma determinazione del Pa. . Si tratta dell’episodio relativo alla lite intercorsa tra il direttore generale e il dott. L. , che a causa di ciò venne estromesso dal posto di titolare della divisione di struttura complessa di chirurgia dell’ospedale Sant’Elia, con conseguente rientro nell’ospedale Raimondi di (OMISSIS) , dove operava, solo con contratto quinquennale, il dott. M. , il quale per effetto di tale rientro si vide revocate le funzioni dirigenziali. L’episodio viene considerato indice sintomatico della determinazione del P. a favorire il M. , uscente dall’ospedale di (OMISSIS) , nell’incarico presso l’ospedale Sant’Elia, ma senza alcuna plausibile dimostrazione; essendo invece ben ipotizzabile che un tale interesse fosse individuabile in capo al solo Pa. , che aveva determinato il rientro del L. a (OMISSIS) a seguito della lite intercorsa con lui.
Resta indubbiamente l’episodio del messaggio sms con cui il P. avrebbe, a dire di testimoni de relato, sollecitato il Pa. ad operarsi per una riapertura dei termini; episodio che tuttavia la stessa sentenza impugnata definisce di ‘minor spessore’ e che, pur confermando un interesse del ricorrente a favorire la nomina del M. , si colloca in una fase antecedente al momento decisivo della nomina da parte del Pa. e non è accompagnato da altri elementi certi di valutazione.
6. Le evidenziate lacune in punto di prova del concorso del P. nella condotta del Pa. impongono l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.
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