Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza del 20 novembre 2012, n. 45251

Motivi della decisione

1. All’esito di giudizio ordinario il Tribunale di Napoli con sentenza resa il 13.4.2011 dichiarava V.P. colpevole di una serie di reati – tra i vari contestatigli – di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) di somme di denaro e prodotti finanziari derivanti da plurime appropriazioni indebite aggravate commesse in danno della società assicuratrice T. S.A., posta in liquidazione coatta amministrativa anche a causa di tali eventi, società del cui consiglio di amministrazione V. era presidente. Per l’effetto il Tribunale condannava il V. alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno (da liquidarsi in separata sede) in favore della danneggiata società T., costituitasi parte civile. Con la stessa decisione il Tribunale ordinava il dissequestro dei beni ancora sottoposti a risalenti (anni 1997-98) vincoli probatori e preventivi e la loro restituzione all’avente diritto parte civile società T.
2. Con istanza in data 4.11.2011 la parte civile T. sollecitava il Tribunale a dare esecuzione al disposto dissequestro dei beni ritenuti in sentenza appartenenti alla medesima società, cui non erano stati ancora restituiti dal custode giudiziario.
Con ordinanza del 16.11.2011 il Tribunale rigettava la richiesta, rilevando che la sentenza di merito emessa il 13.4.2011 non era divenuta irrevocabile, perché appellata dal V. e dal coimputato, e che – richiamando una decisione di questa S.C. (Cass. Sez. 6, 26.5.2009 n. 40388, P.M. in proc. Armenise, rv. 245473) – in caso di condanna gli effetti del sequestro preventivo permangono fino alla irrevocabilità della condanna anche quando sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate.
3. La parte civile T. ha appellato, ai sensi dell’art. 322 bis c.p.p., detta ordinanza reiettiva davanti al Tribunale distrettuale di Napoli.
Il Tribunale con il provvedimento del 14.2.2012 richiamato in epigrafe ha dichiarato inammissibile il proposto gravame, osservando che: “l’impugnazione ha ad oggetto non già il sequestro dei beni, ma l’esecuzione dell’avvenuto dissequestro disposto con la sentenza di condanna del 13.4.2011, in quanto la difesa sollecitava – prima della irrevocabilità della sentenza – la restituzione dei beni e che quindi non si tratta di un provvedimento ricorribile in sede di appello al riesame”.
4. Avverso siffatta declaratoria di inammissibilità dell’appello cautelare reale ha proposto rituale ricorso per cassazione la parte civile T. , deducendo violazione dell’art. 322 bis c.p.p. e contraddittorietà della motivazione.
Il Tribunale distrettuale, si sostiene in ricorso, ha equivocato l’oggetto del proposto gravame, supponendolo attinente a un provvedimento di sequestro preventivo non più efficace per avvenuta cessazione del vincolo cautelare. Evenienza erronea sotto duplice profilo.
Innanzitutto per l’inconferenza della decisione di legittimità richiamata nell’appellata ordinanza reiettiva del Tribunale giudice della cognizione, trattandosi di decisione relativa ad una istanza di revoca di sequestro preventivo avanzata dagli imputati e non già (come nel caso della T. ) dalla persona offesa costituitasi parte civile e legittimata alla restituzione dei beni (come, del resto, riconosciuto dalla stessa sentenza disponente il dissequestro e la restituzione dei beni alla T. ) e altresì di decisione che esclude la rilevanza della non definitività della sentenza di condanna, ove siano venute meno le esigenze cautelari reali (nell’odierno ricorso è trasfuso e rinnovato, quale tematica impropriamente elusa dall’ordinanza impugnata con la declaratoria di inammissibilità dell’appello cautelare, l’intero contenuto censorio dell’atto di appello avverso l’ordinanza del 16.11.2011).
In secondo e concomitante luogo per l’anomala e sviata lettura dell’indicata ordinanza reiettiva da parte del Tribunale distrettuale, vertendosi in una tipica casistica considerata dall’art. 322 bis c.p.p., che prevede l’appellabilità delle “ordinanze” in materia di sequestro preventivo, misura che attinge gran parte dei beni alla cui restituzione ha diritto la parte civile T. . Di tal che non è dato comprendere le ragioni in base alle quali il Tribunale ha deciso un sostanziale non liquet, valutando il gravame estraneo ratione materiae alla propria cognizione-competenza funzionale.
5. Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con coevo rinvio degli atti al Tribunale di Napoli perché proceda al giudizio incidentale sull’appello cautelare reale proposto dalla ricorrente società T.
Il sintetico provvedimento adottato, nella forma sua propria dell’ordinanza, dal Tribunale per rigettare la richiesta di dissequestro effettivo di beni e somme già attinti da sequestro preventivo e di riconosciuta appartenenza alla persona offesa e parte civile, deve ritenersi, infatti, impugnabile con il mezzo previsto dall’art. 322 bis c.p.p.
Come si afferma nel ricorso il giudice dell’appello cautelare ex art. 322 bis c.p.p. è stato fuorviato da erronea interpretazione del dispositivo della ridetta ordinanza in data 16.11.2011 appellata dalla parte civile ricorrente, considerando l’oggetto della impugnazione afferente ad una dinamica meramente esecutiva e non più attuale sotto il profilo strettamente cautelare in tema di sequestro preventivo e così delibando – in termini per la verità anodini – la propria incompetenza funzionale sfociata nella dichiarata inammissibilità dell’appello. Appello esperibile, invece, contro l’ordinanza reiettiva del giudice della cognizione e che avrebbe dovuto essere esaminato nel merito della regiudicanda cautelare reale con riguardo alla permanenza o meno delle ragioni giustificanti il mantenimento del vincolo d’indisponibilità dei beni (v., ex plurimis: Cass. Sez. 3, 6.11.2001 n. 42453, Mazzella, rv. 220306; Sez. 3,18.9.2008 n. 39913, P.M. in proc. Agostini, rv. 241275; Cass. Sez. 6,8.4.2011 n. 16608, P.M. in proc. Quarta, rv. 250111).
L’accoglimento del ricorso per l’indicata assorbente causa pregiudiziale non esime questa S.C., per evidenti ragioni nomofilattiche sottese al thema decidendum del proposto appello cautelare della parte civile, dal rilevare – sebbene incidentalmente e in termini non vincolanti per il giudice di rinvio – che la critica svolta dalla società ricorrente alla lettura ostativa alla restituzione dei beni già vincolati con sequestro preventivo offerto dal Tribunale con l’ordinanza 16.11.2011, in ragione della non definitività della sentenza di merito, non è priva di pregio. Giacché la sentenza di questa S.C. (Sez. 6, 26.5.2009 n. 40388) richiamata dal Tribunale nel provvedimento reiettivo dell’istanza restitutoria della T. ha cura di chiarire come il disposto dell’art. 323 co. 3 c.p.p. (sentenza irrevocabile di condanna) vada pur sempre correlato alla regola generale dettata dall’art. 321 co. 3 c.p.p., che impone in ogni caso il previo accertamento della persistenza delle esigenze di cautela reale fondanti il vincolo genetico disposto, per finalità socialpreventive (appunto cautelari), sui beni dell’avente diritto alla loro restituzione (cfr.: Cass. Sez. 3, 14.12.2007 n. 6462/08, Oriente, rv. 239289; Cass. Sez. 2,8.10.2010 n. 39247, Gaias, rv. 248772).

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Depositata in Cancelleria il 20.11.2012

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