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Suprema Corte di Cassazione 

sezione VI

sentenza del 14 gennaio 2013, n. 1750

Ritenuto in fatto

1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Salerno, in accoglimento dell’appello presentato dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 310 c.p.p. contro il provvedimento reiettivo del G.i.p. in data 21 febbraio 2012, ha disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di C.L. , indagato per una serie di peculati commessi nel periodo 2005-2009 nella sua qualità di dirigente del settore finanziario della Provincia di Salerno.
Il Tribunale ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, ha considerato esistente anche il pericolo di reiterazione nei reati, escludendo che tale esigenza cautelare fosse venuta meno a seguito del collocamento a riposo dell’indagato.
2. L’indagato, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, proponendo due motivi.
Il primo riguarda la violazione dell’art. 273 c.p.p., per la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, nonché il vizio di motivazione, con riferimento al travisamento della prova, in quanto il Tribunale non ha preso in considerazione la documentazione prodotta da cui avrebbe potuto desumere che sin dal giugno 2005 C. non era più responsabile delle spese, né ha preso in considerazione le dichiarazioni della coindagata M. , favorevoli al ricorrente.
Con il secondo motivo ha censurato l’ordinanza per avere sostenuto la esistenza delle esigenze cautelari nonostante l’intervenuto pensionamento del funzionario.

Considerato in diritto

3. Il primo motivo è del tutto generico nel dedurre travisamenti di prove che non appaiono idonei a rovesciare la puntuale ricostruzione dei fatti contenuta nell’ordinanza impugnata.
4. È invece fondato il secondo motivo.
Nei reati contro la pubblica amministrazione, commessi da funzionari o impiegati pubblici, il giudice di merito può ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ex art. 274 lett. c) c.p.p. anche quando il soggetto, in posizione di rapporto organico con la pubblica amministrazione, risulti sospeso o dimesso dal servizio. Ma in questo caso deve essere fornita adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell’imputato, pur nella mutata veste di soggetto estraneo ormai alla pubblica amministrazione (Sez. VI, 28 gennaio 1997, n. 285, Ortolano; Sez. VI, 10 marzo 2004, n. 22377, Perri; Sez. VI, 16 dicembre 2009, n. 1963, Rotondo; Sez. VI, 16 dicembre 2011, n. 9177, Tedesco).
Nel caso di specie, invece, il Tribunale non ha offerto alcuna motivazione al riguardo, facendo riferimento alla sola gravità della condotta posta in essere dall’indagato.
5. Pertanto, proprio in relazione alle esigenze cautelari deve essere annullata l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame sul punto.
Nel resto il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Salerno.
Rigetta nel resto il ricorso.

Depositata in Cancelleria il 14.01.2013

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