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La massima

In tema di corruzione propria sono atti contrari ai doveri di ufficio non solo quelli illeciti, siccome vietati da atti imperativi o illegittimi, perché dettati da norme giuridiche, riguardanti la loro validità ed efficacia, ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono per consapevole volontà del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio dall’osservanza dei doveri istituzionali, espressi in norme di qualsiasi livello, compresi quelli di correttezza e di imparzialità, con la conseguenza che ai fini della distinzione fra corruzione propria ed impropria, nella prima il pubblico ufficiale, violando anche il solo dovere di correttezza, connota l’atto di contenuto privatistico, così perseguendo esclusivamente o prevalentemente l’interesse del privato corruttore; nella seconda, invece, il pubblico ufficiale, che accetta una retribuzione per l’unico atto reso possibile dalle sue attribuzioni, viola soltanto il dovere di correttezza.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

SENTENZA 10 ottobre 2013, n. 41898

Fatto e diritto

Con sentenza in data 10/10/2012 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. in sede, che aveva condannato M.R. alla pena di anni sette di reclusione, B.F. , P.G. e R.I. rispettivamente alla pena di anni due, mesi otto di reclusione, oltre alle pene accessorie, siccome ritenuti colpevoli la prima dei reati di cui agli artt.416 co.1 e 2 cp. (capo A) e 110-319 cp. (capo B), gli altri tre del reato di cui agli artt.321-319 cp., rispettivamente ascritto al capo B3, al capo B26, al capo C12, riduceva la pena inflitta alla M. ad anni cinque e mesi sei di reclusione, confermando nel resto la decisione impugnata.

Il processo scaturiva dalle risultanze di una intensa attività di intercettazione ambientale e di contestuali riprese video, effettuate dagli investigatori nell’anno 2009 negli uffici della Motorizzazione Civile di Palermo, ritenute rappresentative di un sistematico mercimonio della pubblica funzione e dello asservimento della stessa agli interessi illeciti di privati titolari di autoscuole e di agenzie per il disbrigo delle pratiche automobilistiche.

Secondo l’impostazione accusatoria si addebitava alla M. , quale impiegata in servizio presso detto ufficio di essersi associata con N.A. , quale funzionario direttivo, promotore e organizzatore ed altri dipendenti – tutti giudicati separatamente – al fine di ottenere e far reciprocamente conseguire, in violazione dei doveri di ufficio, indebiti vantaggi, quali la facilitazione/garanzia di superamento degli esami di teoria e pratica per il conseguimento e la revisione di patenti di guida, false attestazioni di collaudo, cambi di destinazione di veicoli ed altre pratiche di competenza dell’Ufficio, assumendo il compito di redigere atti, apporre timbri e riscuotere in sostituzione del N. il prezzo dei delitti di corruzione; nonché di avere ricevuto dai titolari di autoscuole nominativamente indicati nei vari capi di accusa indebite somme di danaro per commettere o aver commesso atti contrari ai doveri di ufficio, tra cui la facilitazione/garanzia di superamento di esami di abilitazione alla guida e fittizi collaudi.

Al B. si contestava di avere, nella sua qualità di titolare dell’Agenzia disbrigo pratiche automobilistiche “Dei Nebrodi” del “Gruppo Biondo”, consegnato al N. indebite somme di danaro al fine di indurlo a compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio e in particolare per l’evasione/firma di pratiche amministrative.

Il medesimo reato era contestato al P. nella sua qualità di collaboratore dell’officina del figlio P.P. con sede in XXXXX, per avere consegnato danaro al N. per indurlo ad agevolare una pratica automobilistica di competenza di altro funzionario e al R. nella sua qualità di titolare dell’omonima autoscuola sita in XXXXX, per avere consegnato a L.C.E. danaro per indurlo alla accettazione-fissazione compiacente di sedute di esami.

Contro tale decisione ricorrono gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.

In difesa della M.R. si articolano cinque motivi. Con il primo motivo si denuncia l’omessa motivazione in riferimento ad uno specifico motivo di appello, proposto ex art.585/4 cpp., nel quale si evidenziava che a seguito di una indagine parallela, concernente la regolarità delle omologazioni dei veicoli modificati nell’ambito del c.d. “Tuning”, con decreto di archiviazione in data 29/2/2012, il G.I.P. del medesimo Tribunale, accogliendo la richiesta del P.M. non riteneva esistente alcuna associazione a delinquere o alcun fatto corruttivo a carico della ricorrente, circostanza questa incompatibile con la ritenuta sussistenza della medesima organizzazione criminosa in riferimento “alle patenti facili”. Con il secondo motivo si deduce l’erronea applicazione della legge penale e processuale e il vizio di motivazione nella valutazione del compendio probatorio in riferimento all’ipotesi associativa, che i giudici del merito avevano ritenuto in assenza di indizi gravi precisi e concordanti, e si sostiene che il breve periodo di tempo dal 23/10/2008 al 28/4/2009, in cui la ricorrente aveva operato nell’ufficio del N. , era inidoneo a dimostrare il ruolo assunto dalla predetta nell’ambito del sodalizio e a ritenere psicologicamente interiorizzata la eventuale adesione ad esso, tant’è che gli episodi penalmente rilevanti erano iniziati prima del trasferimento della M. e continuati anche dopo la sua partenza da quell’ufficio. Ad avviso della difesa la M. non aveva mai partecipato all’accordo alla base del sodalizio, nessuno dei titolari delle agenzie l’aveva indicata o riconosciuta, non aveva mai riscosso tangenti per conto del N. e la stessa corte di merito aveva riconosciuto alla stessa un ruolo di mera assistenza agli episodi di dazione di danaro.

Con il terzo motivo eccepisce la mancata applicazione degli artt. 112 e 114 c.p. e il vizio di motivazione in riferimento al ruolo assunto dalla ricorrente nell’ambito dell’organizzazione, che non teneva conto del rapporto di subordinazione intercorso tra costei e il N. e delle specifiche minacce di licenziamento da essa subite, puntualmente rilevate nei motivi di appello e del tutto ignorate dal giudice del gravame. Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art.319 cp. e vizio di motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, che secondo la difesa andava inquadrato più correttamente nell’ipotesi della concussione, avuto riguardo alla condotta prevaricatrice, posta in essere dal N. , rispetto alla quale i titolari delle agenzie non avevano altra scelta, se non quello di sottostarvi e la M. doveva ritenersi estranea, richiamando sul punto una conversazione intercorsa tra il N. e il titolare di una autoscuola, nella quale traspariva chiara la volontà del funzionario di imporre a tutti i suoi interlocutori la stessa tariffa e di non lasciare ad essi libertà di scelta, onde evitare di incorrere in conseguenze peggiori, circostanza questa che faceva venir meno l’accordo paritario e di conseguenza l’ipotesi associativa. Inoltre la corte di merito non aveva tenuto conto che le condotte poste in essere dalla M. di conteggio delle banconote ovvero di ricezione del danaro da parte del N. , avvenivano quando l’evento corruttivo si era già realizzato con il passaggio del danaro a quest’ultimo, onde non si poteva parlare neppure di un ruolo di intermediazione da parte della ricorrente, ma semmai di un post-factum non idoneo a configurare il concorso nel reato.

Infine con il quinto motivo lamenta l’omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello, concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche.

In difesa di B.F. si articolano tre motivi. Con il primo motivo si denuncia il vizio di motivazione in riferimento alla identificazione del ricorrente nella persona ritratta nei fotogrammi acquisiti agli atti, che la corte aveva illogicamente ritenuta superata dalla visione dei fotogrammi e dal richiamo alla relazione di servizio della Squadra Mobile senza alcun atteggiamento critico, nonostante le censure formulate al riguardo nei motivi di appello.

Con il secondo motivo deduce la violazione della legge penale e il difetto di motivazione in riferimento alla qualificazione della condotta come corruzione, e censura l’errore del giudice del gravame nell’avere omesso di indicare l’atto contrario ai doveri di ufficio, neppure indicato nel capo di imputazione, e di non avere considerato che il B. non è mai stato titolare dell’agenzia “Dei Nebrodi”, e che dalla documentazione prodotta, riguardante l’oggetto sociale delle attività, facenti capo al gruppo “Biondo s.r.l.” il ricorrente non era mai stato titolare di cariche o qualifiche in tale gruppo.

Infine con il terzo e ultimo motivo si lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della pena troppo severa e al diniego delle attenuanti generiche.

La difesa del P. articola tre motivi.

Con il primo motivo denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in riferimento alla valutazione della prova e alla qualificazione giuridica del fatto. Sostiene in particolare e in sintesi che la risposta data dal giudice del gravame alla doglianza concernente la mancata individuazione dell’atto contrario ai doveri di ufficio doveva ritenersi generica oltre che illogica nella misura in cui individuava tale atto nella “agevolazione di una pratica al di fuori della propria competenza funzionale”, desunta peraltro in maniera travisata da una frase intercettata nel corso di un colloquio tra il N. e il P. , dimenticando che la norma incriminatrice punisce la contrarietà dell’atto e non già la regolare procedura di presentazione dell’atto e che è compito del giudice dimostrare con congrua e adeguata motivazione che la pratica agevolata fosse illecita; la violazione del principio di imparzialità non poteva estendersi alla ritenuta “informale procedura” di presentazione della pratica, se non dimostrando la illiceità del risultato finale del seguito iter amministrativo. Nel caso in esame, non essendo risultato accertato neppure l’atto di riferimento, ben poteva la condotta criminosa inquadrarsi nella ipotesi di cui all’art.318 cp., o al limite non ancora esaurita, giacché lo stesso giudice del gravame in più passi della sentenza aveva dato atto che la pratica necessitava della firma di altro funzionario. Non aveva infine la corte di merito, nel valutare il contesto di abitualità nel quale si inseriva la condotta criminosa, considerato la diversa ipotesi di reato della concussione, quanto meno nella forma induttiva ed ambientale, come prevista dalla nuova previsione normativa ex art. 319 quater/2 cp..

Con il secondo e terzo motivo deduce inoltre violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 323/bis cp. e all’ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.

In difesa del R. si articolano cinque motivi.

Con il primo motivo si insiste, come già si era fatto nei motivi di appello, sulla violazione della legge processuale e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni ambientali, disposte con decreto del P.M in data 15/1/2009 e convalidato dal G.I.P. in data 16/1/2009, e si censura la risposta fornita dal giudice del gravame sulla adeguatezza dell’apparato argomentativo, che giustificasse sia la gravità degli indizi di reato sia l’assoluta indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in riferimento alla valutazione del pactum sceleris, requisito essenziale per la configurabilità del delitto di cui agli artt. 319-321 cp., e censura l’errore dei giudici del merito nell’omettere di spiegare gli elementi, dai quali avevano desunto che la presunta dazione di danaro fosse preordinata al compimento dell’atto individuato e cioè la fissazione compiacente di sedute di esami.

Con il terzo motivo deduce stessi vizi di legittimità, ed in particolare il travisamento della prova in riferimento sia alla dazione di danaro, non dimostrata dalle risultanze della intercettazione e delle riprese video ed escluso dall’imputato nel corso dell’interrogatorio di garanzia e dal coimputato p.u. L.C. , sia all’atto contrario ai doveri d’ufficio, richiamando la motivazione del Tribunale del Riesame, che aveva già censurato la mancata individuazione dell’atto, e evidenziando la illogicità della motivazione, che riteneva contrario ai doveri di ufficio anche l’atto discrezionale, come quello contestato all’imputato, senza poi dare conto se esso avesse avuto luogo e le circostanze di tempo e di luogo in cui si era compiuto, prova questa rilevante al fine di distinguere la fattispecie criminosa ex art.319, da quella ex art.318 cp.

Con il quarto motivo eccepisce i medesimi vizi di legittimità in riferimento al malgoverno delle risultanze processuali operato dai giudici del merito, i quali avevano valorizzato a conferma del giudizio di colpevolezza indizi privi dei requisiti della gravità, precisione e della concordanza, senza confutare gli argomenti contrari proposti dalla difesa, ritenuti inidonei a scardinare l’impianto accusatorio.

Con il quinto motivo lamenta infine il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’attenuante della particolare tenuità del fatto ex art. 323bis cp.

I ricorsi devono essere tutti rigettati, siccome destituiti di fondamento.

Privo di pregio è il primo motivo del ricorso della M. . Ed invero la difesa si limita a richiamare il decreto di archiviazione, disposto in data 9/12/2011 dallo stesso Ufficio G.I.P. di Palermo, senza tenere, innanzi tutto, conto che trattasi di atto per sua natura inidoneo a rappresentare in termini di stabilità e definitività situazioni di fatto, utilizzabili per un diverso giudizio, e dimenticando poi che esso riguardava la verifica della regolarità delle omologazioni dei veicoli modificati nell’ambito del diffuso fenomeno del “tuning”, laddove invece la condanna concerne il diverso fenomeno delle “patenti facili”. Inoltre nessun cenno fa della rilevanza di tale provvedimento intervenuto nel corso del giudizio de quo, omettendo di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, laddove, alla pagina 24, indica dettagliatamente gli elementi di fatto, correttamente valutati, dai quali trae il convincimento non solo della sussistenza del sodalizio criminoso contestato, ma anche della partecipazione ad esso da parte dell’imputata, per come di qui a poco si dirà.

Le censure di cui al secondo e terzo motivo sotto l’apparenza della denuncia di vizi di legittimità sottendono una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze processuali.

Nella concreta fattispecie la corte di merito, dopo avere correttamente richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di reato associativo, ha adeguatamente dato conto della sussistenza dello stabile accordo intervenuto tra il N. e la M. , pubblici ufficiali in servizio presso al Motorizzazione Civile di Palermo da un lato e alcuni titolari di autoscuole dall’altro avente ad oggetto un numero indeterminato di fatti corruttivi del tipo di quelli descritti nel capo di imputazione, richiamando le riprese audiovideo e il contenuto dei dialoghi intercorsi tra il N. e i privati, presente e consapevolmente complice la M. , il passaggio di danaro tra i secondi e i due pubblici ufficiali, a riprova dell’incontro di volontà e del duraturo programma criminoso, che di quell’incontro costituisce l’oggetto, nonché dell’esigenza del N. di rappresentare ai consociati la variazione di uno dei termini fondamentali dell’accordo – il prezzo delle corruzioni -, come quando nel dialogo con C.G. , titolare di una autoscuola, riferisce della necessità di selezionare il novero degli aderenti, escludendo in vista dell’indeterminata serie di episodi corruttivi, “un pò di immondizia”, dialogo questo evocativo di un modo di agire attraverso operazioni di corruzione, elevato a sistema, che non può non presupporre uno stabile accodo tra i protagonisti di tali illecite operazioni. La stessa ricorrente non nega poi di avere assistito alle operazioni di passaggio di danaro, giustificando la sua condotta in ragione della posizione di superiorità gerarchica, rivestita dal N. , ma il giudice del gravame non ha mancato di valutare anche tale circostanza, ritenendola tuttavia ultronea e irrilevante, escludendo quindi la ricorrenza dell’attenuante ex art.114/3 cp., con argomenti in fatto, immuni da aporie o vizi logici e come tali incensurabili in questa sede. La censura di cui al quarto motivo pone in discussione, allegando sostanzialmente argomenti non in diritto, ma in fatto, come tali non apprezzabili in questa sede, il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di discrimine tra i reati di corruzione e concussione, che i giudici del merito hanno correttamente applicato, traendo dalla disinvoltura e dalla confidenza dei rapporti tra i privati corruttori e i pubblici ufficiali corrotti, come desunto dal tenore delle conversazioni, il convincimento della libera convergenza delle volontà dei soggetti in posizione paritaria e verso un comune obiettivo illecito.

La corte territoriale non ha neppure mancato di valutare l’ipotesi difensiva del post-factum non punibile, correttamente richiamando la giurisprudenza di questa Corte a mente della quale il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l’accettazione della promessa ovvero con la dazione-ricezione dell’utilità e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione-ricezione, è solo da tale ultimo momento che il reato viene a consumazione.

Infine la censura di cui al quinto motivo si ravvisa priva di pregio giuridico. È ben vero che nei motivi di appello la difesa si era doluta del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di tanto lo stesso giudice del gravame ne ha dato atto, ma la doglianza e stata formulata genericamente senza indicare gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che la giustificassero. Non poteva quindi esigersi una risposta specifica da parte della corte di merito, che tuttavia nel valutare la congruità del trattamento sanzionatorio, pur apportandovi una modifica a tutto beneficio dell’imputata, ha complessivamente e implicitamente apprezzato sia la gravità dei fatti addebitati, sia la personalità della M. .

Il primo motivo del ricorso di B. esula dal catalogo dei casi di ricorso, profilandosi come doglianza non consentita ai sensi dell’art. 606/1 cpp., volta, come essa appare, a introdurre sul tema del riconoscimento dell’imputato una rivisitazione del “meritum causae”, precluso, come tale in sede di scrutinio di legittimità e a sollecitare una valutazione alternativa a quella adottata dai giudici del merito, i quali, non hanno dubitato della attribuibilità della condotta criminosa al ricorrente, correttamente richiamando non solo il riconoscimento ad opera del personale della Squadra Mobile, ma anche la conferma, riveniente dalle dichiarazioni del N. e della M. , nonché l’appellativo “F. “, rivolto dal N. al proprio interlocutore nel corso della conversazione captata. La censura di cui al secondo motivo pone in discussione senza apprezzabili motivi in diritto il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia di individuazione dell’atto contrario ai pubblici uffici.

Ha più volte chiarito questa Corte che ai fini della configurabilità del reato proprio occorre avere riguardo non ai singoli atti, ma all’insieme del servizio reso dal p.u. al privato; per cui, anche se ogni atto separatamente considerato corrisponde ai requisiti di legge, l’asservimento costante alla funzione, per danaro, agli interessi del privato concreta il reato di corruzione ex art.319 cp.. Ne deriva che l’atto contrario ai doveri di ufficio non va inteso in senso formale, dovendo la locuzione ricomprendere qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale, che sia in contrasto con norme giuridiche, con istruzioni di servizio e che comunque violi quegli specifici doveri di fedeltà, imparzialità e onestà, che debbono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione, con la conseguenza che la mancata individuazione in concreto del singolo “atto”, che non avrebbe dovuto essere omesso o ritardato ovvero avrebbe dovuto essere compiuto dal p.u., non fa venir meno il reato previsto dalla cit. norma incriminatrice, ove venga accertato che la consegna del danaro al p.u. sia stata effettuata in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e dei conseguenti favori, oggetto della pattuizione (ex multis Cass.Sez. 6, 16/5-23/7/2012 n.30058 Rv.253216).

Nel caso in esame i giudici del merito, dopo avere accertato al di là di ogni dubbio il passaggio di danaro tra l’imputato e il L.C. , ha correttamente evidenziato come tale comportamento violasse il dovere di imparzialità esercitato dal p.u., con riferimento al potere discrezionale nella fissazione delle date di esame, avuto riguardo alle posizioni di altri titolari di scuole-guida, che tale agevolazione non hanno ricevuto. Le censure poste sul punto da parte della difesa si basano sostanzialmente su elementi di fatto, non solo preclusi in questa sede, ma anche inidonei a scardinare la corretta applicazione del principio summenzionato.

Il terzo è ultimo motivo di ricorso difetta di specificità e tende unicamente a sottoporre al giudizio di legittimità questioni di mero fatto e valutazioni discrezionali in ordine all’entità della pena, rimesse alla esclusiva competenza del giudice di merito, che (nel caso in esame. ha correttamente valorizzato il grave disvalore sociale della condotta criminosa posta in essere dal ricorrente e adeguatamente giustificato il diniego delle generiche.

Il primo motivo del ricorso di P.G. ricalca la doglianza formulata dal B. nel suo secondo motivo ed in proposito valgano i rilievi e le osservazioni espresse in precedenza. Occorre solo richiamare, quanto alla invocata derubricazione della condotta ex art.318 cp., l’insegnamento di questa Corte, secondo cui in tema di corruzione propria sono atti contrari ai doveri di ufficio non solo quelli illeciti, siccome vietati da atti imperativi o illegittimi, perché dettati da norme giuridiche, riguardanti la loro validità ed efficacia, ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono per consapevole volontà del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio dall’osservanza dei doveri istituzionali, espressi in norme di qualsiasi livello, compresi quelli di correttezza e di imparzialità, con la conseguenza che, ai fini della distinzione tra corruzione propria e impropria, nella prima il p.u., violando anche il solo dovere di correttezza, connota l’atto di contenuto privatistico, così perseguendo esclusivamente o prevalentemente l’interesse del privato corruttore; nella seconda invece il p.u., che accetta una retribuzione per l’unico atto reso possibile dalle sue attribuzioni, viola soltanto il dovere di correttezza (Cass.Sez. 6, 4/12/2002-23/1/2003 n.3388 Rv.224056).

Nel caso in esame anche a voler seguire la tesi sostenuta dal ricorrente della liceità dell’atto, cui era finalizzata la contestata condotta agevolatrice, risulta pur sempre violato il dovere di correttezza da parte del pubblico ufficiale nel dimostrarsi disponibile a definire un procedimento di interesse del P. , per il quale la competenza è di altro funzionario. Né maggior pregio riceve la tesi della derubricazione del reato nell’ipotesi prevista dell’art. 318/2 cp., che contempla il fatto del p.u. che riceve la retribuzione per un atto di ufficio già compiuto, sulla quale già si è pronunciato il giudice del gravame, che, valutando le risultanze processuali, emerse sul punto, alla stregua delle stesse ammissioni del P. ha ritenuto provato che la pratica de qua necessitava della firma di un altro funzionario, ciò che rendeva evidente che essa non poteva considerarsi definita, onde ben poteva ritenersi che l’atto finale, cui tendeva la condotta agevolatrice, non era ancora compiuto. Ogni altra ricostruzione alternativa del fatto non è suscettibile di valutazione in sede di controllo di legittimità.

Quanto alle doglianze di cui agli ultimi due motivi i rilevati vizi di legittimità in relazione alla mancata concessione della attenuante di cui all’art.323/bis cp. e delle circostanze attenuanti generiche sono non veritieri e destituiti di ogni fondamento, avendo la corte di merito adeguatamente giustificato la non applicabilità di entrambe le attenuanti con argomenti in fatto, pienamente condivisibili, perché immuni da vizi logici o interne contraddizioni, e come tali non censurabili in questa sede.

Il primo motivo del ricorso di R.I. ripropone l’eccezione della inutilizzabilità delle disposte intercettazioni telefoniche, formulata dal P. nei motivi di appello, sulla quale si è già soffermato il giudice del gravame, e omette di considerare la giurisprudenza di questa Corte, a mente della quale l’eventuale difetto di motivazione del decreto emesso in via di urgenza dal P.M. è sanato con l’emissione del decreto di convalida da parte del G.I.P., che assorbe integralmente il provvedimento originario e rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione, perché preclude qualunque discussione sulla sussistenza del requisito dell’urgenza (Cass.Sez. 6, 19/7-16/9/2009 n.35930 Rv.244872). Nel fattispecie puntuale è il decreto del G.I.P. che nel giustificare l’urgenza fa riferimento alla peculiarità delle indagini in corso e alla necessità di acquisire ulteriori prove a sostegno dell’accusa. Prive di pregio sono le censure di cui al secondo e quarto motivo e quanto alla configurabilità del delitto contestato e alla invocata riqualificazione del fatto nel reato ex art.318 cp., si rinvia ai rilievi e alle argomentazioni esposte in precedenza. Occorre solo aggiungere, quanto al “pactum sceleris”, di cui la difesa ha contestato la prova, che il giudice del gravame e più ancora il giudice di primo grado, procedendo ad una adeguata e corretta valutazione degli elementi raccolti, prima singolarmente e poi unitariamente, ha ampiamente dimostrato che il compimento dell’atto, contrario ai doveri del pubblico ufficiale, è stata la causa della consegna del danaro e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale.

Le censure di cui al terzo motivo esulano dal catalogo dei casi di ricorso, disciplinati dall’art.606/1 cpp, in quanto tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio, rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e mirano solo a prospettare una ricostruzione alternativa della vicenda, indicata come preferibile rispetto a quella adottata dai giudici del merito, ricostruzione non suscettibile di valutazione in sede di controllo di legittimità. Analogamente la censura di cui al quinto e ultimo motivo, ancorché generica, riecheggia quella formulata dalla difesa del P. in ordine al trattamento sanzionatorio e per essa valgono le considerazioni già svolte sul punto.

Segue al rigetto dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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