Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 9 giugno 2015, n. 11977

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11556-2014 proposto da:

(OMISSIS) SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) e AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (OMISSIS) in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 344/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del 13.3.2013, depositata il 14/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito per la ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta ai motivi del ricorso, chiedendo l’accoglimento del ricorso;

udito per i controricorrenti l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli scritti, chiedendo il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 344 in data 14 marzo 2013, la Corte di appello di Brescia, accogliendo l’appello del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2247/2006, ha rigettato la domanda della (OMISSIS) s.r.l. di rimborso della somma di euro 1.802.782,76 indebitamente corrisposta a titolo di imposta erariale di consumo dell’energia elettrica e relative addizionali relativamente al periodo 1989/1995; ha compensato le spese di entrambi i gradi.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) s.r.l., in qualita’ di assuntore del concordato fallimentare della (OMISSIS) s.r.l., svolgendo quattro motivi.

Hanno resistito il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane, depositando controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di appello e’ pervenuta a conclusioni difformi dal primo Giudice, ritenendo che l’attrice fosse decaduta dal diritto al rimborso delle somme versate a titolo di imposte erariali e relative addizionali per avere proposto la domanda con citazione del 16 aprile 1998, oltre il termine biennale di cui al Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 14, comma 2 da calcolarsi per i versamenti effettuati prima dell’entrata in vigore della norma – come quelli di cui si chiedeva il rimborso nella specie – dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo.

1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia illegittimita’ della sentenza ed errata applicazione degli articoli 3 e 111 Cost. e dell’articolo 180 cod. proc. civ. ratione temporis vigente in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Al riguardo parte ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto scrutinabile un’eccezione di decadenza che era stata formulata dal resistente Ministero solo con la comparsa conclusionale nel primo grado del giudizio.

1.2. La censura e’ manifestamente infondata alla luce del principio, da cui totalmente prescinde il motivo, secondo cui in tema di contenzioso tributario, la decadenza nella quale il contribuente sia incorso per mancato rispetto dei termini per richiedere il rimborso di un tributo pagato per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligazione, e’ rilevabile d’ufficio, anche in sede di gravame e di legittimita’, salvo che si sia gia’ formato sul punto il giudicato interno, essendo quei termini dettati per finalita’ di interesse pubblico e di essi non potendo neppure l’amministrazione disporre (Cass. 28 agosto 2013, n. 19755) rispondendo all’esigenza di assicurare la stabilita’ delle entrate tributarie entro un periodo di tempo definito (cfr. Cass. 14 maggio 2014, n. 10465).

Di tale principio la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, rilevando come, nella fattispecie, non si fosse formato giudicato interno, in ragione della riproposizione dell’eccezione, gia’ formulata nella conclusionale di primo grado, con il secondo motivo di gravame.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia illegittimita’ della sentenza per violazione ed errata applicazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 14 in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, inapplicabilita’ del termine decadenziale previsto dal Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 14 ai pagamenti di imposta effettuati in epoca anteriore al novembre 1995. Al riguardo parte ricorrente deduce che la norma di cui all’articolo 14 cit., comma 2 avendo natura innovativa, non e’ applicabile retroattivamente, in mancanza di una disciplina transitoria, ai versamenti effettuati anteriormente all’entrata in vigore della stessa norma, come quelli di cui si chiede il rimborso nella specie.

2.1. Anche il presente motivo e’ infondato, avendo fatto il Giudice di appello corretta applicazione del principio, ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in materia di imposte indirette, alla richiesta di rimborso dell’imposta addizionale sul consumo di energia elettrica indebitamente versata anteriormente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, in assenza di una disposizione concernente il regime transitorio, e non piu’ applicabile il previgente termine di prescrizione quinquennale, si applica il termine biennale di decadenza previsto all’articolo 14 del citato decreto, con decorrenza peraltro non gia’ – come ivi disposto – dalla data del pagamento, giacche’ verrebbe a risultarne resa in concreto difficile la proposizione, bensi’ dall’entrata in vigore del decreto medesimo (Cass. 20 agosto 2004, n. 16469; Cass. 14 maggio 2008, n. 12045). Tale opzione ermeneutica trova conforto nella natura dei termini decadenziali che sono omogenei a quelli processuali, con conseguente immediata applicabilita’ delle nuove disposizioni ai rapporti non definiti, in mancanza di una disciplina transitoria (cfr. Cass. n. 16469 del 2004 cit. in motivazione); nel contempo essa evita di dar luogo a disparita’ di trattamento, attesa la manifesta omogeneita’ sostanziale, rispetto alla nuova disposizione, della posizione di chi abbia effettuato il pagamento il giorno stesso dell’entrata in vigore del ricordato testo unico rispetto a chi un tale pagamento abbia operato in precedenza (cfr. Cass. n. 16121 del 2004).

3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia illegittimita’ della sentenza per violazione ed errata applicazione dell’articolo 53 Cost., del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 14, della Legge n. 940 del 1966, articolo 2 (trasfuso nel Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 22) e del Decreto Legge n. 332 del 1989, articolo 4 (trasfuso nel Decreto Legge n. 250 del 2005, articolo 4) e dell’articolo 2964 cod. civ. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, inapplicabilita’ del termine decadenziale biennale nelle ipotesi in cui manchi il presupposto impositivo. Al riguardo parte ricorrente deduce che, in base alla normativa di riferimento – Legge n. 940 del 1966, articolo 2 (trasfuso nel Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 22) e del Decreto Legge n. 332 del 1989, articolo 4 (trasfuso nel Decreto Legge n. 250 del 2005, articolo 4) – mancava il fondamento dell’azione impositiva per cui l’azione di ripetizione di indebito era soggetta all’ordinario termine di prescrizione e non gia’ alla decadenza.

3.1. Anche il presente motivo e’ infondato, attesa la portata generale della norma di cui all’articolo 14, comma 2 cit..

Va qui ribadito che a norma del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 14 il rimborso dell’accisa sul gas metano indebitamente versata va richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento (ovvero entro due anni dalla data di entrata in vigore della norma, per l’ipotesi all’esame, in cui si controverte di versamenti anteriori al cit. Decreto Legislativo) che segna il momento dal quale indefettibilmente decorre il termine decadenziale per l’esercizio del diritto alla restituzione, fissato per finalita’ di interesse pubblico e non disponibile neppure dalla stessa P.A., restando ininfluenti le cause per cui il pagamento non e’ dovuto (cfr. Cass. 16 novembre 2011, n. 24056) e anche quando sia sopravvenuta una causa di non debenza del tributo (cfr. Cass. 12 settembre 2008, n. 23515).

4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia in via subordinata l’illegittimita’ della sentenza impugnata per violazione ed errata applicazione dell’articolo 2944 cod. civ. (e, per quanto occorrer possa dell’articolo 2959 cod. civ.) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Al riguardo parte ricorrente deduce l’interruzione della prescrizione per effetto del riconoscimento da parte dell’Amministrazione della non debenza dell’imposta.

4.1. Il motivo e’ privo di specificita’, rivelandosi eccentrico dalle ragioni della decisione che, dichiaratamente prescinde dall’eccezione di prescrizione, ritenendo assorbente la questione di decadenza formulata con il secondo motivo di gravame.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, seguono la soccombenza.

Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore della parte resistente in euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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