Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 9 giugno 2014, n. 24057
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere
Dott. VILLONI Orlando – rel. Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 5552/2013 Corte d’Appello di Roma del 121/06/2013;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte d’Appello di Roma, in riforma di quella resa in data 10/05/2011 dal Tribunale di Viterbo, riqualificata la condotta originariamente contestata di riduzione in schiavitu’ di cui all’articolo 600 c.p., comma 1, come maltrattamenti in famiglia ai sensi dell’articolo 572 c.p., riduceva a (OMISSIS) la pena di otto anni e tre mesi di reclusione infettagli in primo grado, rideterminandola nella misura di due anni e revocando le pene accessorie previamente applicate.
Ripercorrendo analiticamente la vicenda di fatto sottesa all’imputazione e valutando la condotta contestata all’appellante di avere tenuto alle proprie dipendenze lavorative alcuni cittadini rumeni in condizioni di estremo degrado materiale, poiche’ ospitati in locali fatiscenti, in pessime condizioni igienico – sanitarie, con somministrazione scarsa o nulla di cibo e privazione del compenso, la Corte riteneva tuttavia che dette condizioni non avevano impedito alle persone offese – tutte ascoltate in qualita’ di testimoni con incidente probatorio – di determinarsi liberamente sulle proprie scelte di vita, sottraendosi alla fine all’iniquo regime lavorativo, senza esserne tuttavia impedite o dissuase dal farlo mediante impiego di minacce e/o violenze.
Riteneva, inoltre, la Corte che la condotta contestata integrasse il diverso e meno grave reato di cui all’articolo 572 c.p., la cui sussistenza e’ stata piu’ volte affermata nell’ambito di rapporti lavorativi di natura c.d. parafamiliare, caratterizzati da plurimi indici quali l’esistenza di relazioni abituali ed intense tra datore e prestatore di lavoro, consuetudini di vita tra i soggetti, soggezione degli uni nei confronti dell’altro, fiducia riposta dal soggetto passivo in quello attivo, tutti ravvisabili nel caso di specie.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo di cui all’articolo 572 c.p., essendogli state attribuite condotte logicamente a lui non riferibili; secondo il ricorrente, la riqualificazione dei fatti operata in appello altro non costituirebbe che un espediente per giustificare la custodia cautelare previamente infintagli nel contesto di una complessiva vicenda erroneamente interpretata e comunque sanzionata in modo sproporzionato dal giudice di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile.
Nell’escludere correttamente la sussistenza del piu’ grave reato di cui all’articolo 600 c.p., comma 1, la Corte territoriale ha comunque dato conto delle condizioni di estrema durezza del rapporto lavorativo instauratosi tra l’imputato e un numero limitato di dipendenti di nazionalita’ romena, accompagnate da situazioni di acuto disagio riferite al vitto, all’alloggio e alle relative condizioni igieniche, caratterizzanti una situazione critica al punto tale da poter addirittura essere apprezzata in termini analoghi alla riduzione in schiavitu’.
Trattasi all’evidenza di una situazione di gran lunga piu’ grave di quelle, talora ricorrenti nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato, in cui la giurisprudenza di questa Corte e di questa sezione ravvisano pacificamente la ricorrenza del reato di maltrattamenti di cui all’articolo 572 c.p..
S’intende, infatti, alludere a quelle situazioni in cui il rapporto tra il datore di lavoro ed il dipendente assume natura c.d. parafamiliare, poiche’ caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell’altra, dalla fiducia riposta dal soggetto piu’ debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia (Cass. Sez. 6, sent. n. 28603 del 28/03/2013, P.C. in proc. S. e altro, Rv. 255976; Sez. 6, sent. n. 16094 del 11/04/2012, I., Rv. 252609; Sez. 6, n. 685 del 22/09/2010, P.C. in proc. C, Rv. 249186) ovvero quando nell’ambito di un rapporto professionale o di lavoro, il soggetto attivo si trovi un una posizione di supremazia, connotata dall’esercizio di un potere direttivo o disciplinare tale da rendere ipotizzabile una condizione di soggezione, anche solo psicologica, del soggetto passivo, che appaia riconducibile ad un rapporto di natura parafamiliare (Cass. Sez. 6, sent. n. 43100 del 10/10/2011, R.C. e P., Rv. 251368).
Trattasi di principi che hanno portato, in tutti i precedenti citati, ad escludere in concreto la sussistenza del reato, ma che trovano piena applicazione nella fattispecie, in cui la vicinanza tra il datore di lavoro e i subordinati era tale da vedere questi ultimi vivere, nelle condizioni precarie anzidette, in un alloggio fornito dal primo ed in cui la dipendenza e la soggezione dei secondi si manifestava al punto che era il ricorrente a fornire il vitto (e sovente a non fornire affatto, stando alle risultanze probatorie) ai dipendenti, trattenendo addirittura i loro documenti d’identita’ al fine di impedirne l’allontanamento.
La Corte territoriale non ha, dunque, proceduto ad alcuna forzatura interpretativa nel ritenere il rapporto lavorativo anzidetto di natura parafamiliare e le condizioni in cui esso si svolgeva di carattere tale da integrare il reato contestato, fornendo la corretta qualificazione giuridica di una fattispecie rientrante pienamente nell’ambito di applicazione dell’articolo 572 c.p..
4. Alla dichiarazione d’inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di 1.000,00 (mille) euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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