CASSAZIONE

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

SENTENZA 8 maggio 2014, n.18948

Ritenuto in fatto

 1. È impugnata la sentenza in data 6/07/2012 della Corte d’appello di Genova con la quale S.G. , in riforma della sentenza assolutoria pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sanremo all’esito di un giudizio abbreviato, è stato dichiarato colpevole del delitto di cui all’art. 317 cod. pen..

1.1. S. , all’epoca dei fatti, era componente del Consiglio regionale della Liguria, ma era stato, in precedenza, anche consigliere comunale, assessore e vicesindaco del comune di (omissis) . Era condomino in uno stabile sito in tale ultimo centro. Una parte dell’edificio, per lungo tempo, era stata destinata ad uso pubblico dall’ente proprietario, cioè le Poste italiane. In seguito la porzione era stata venduta ad un soggetto privato, la Libra s.r.l., che intendeva frazionare gli spazi, mutandone la destinazione d’uso, e soprattutto collegare quelli del primo piano al vano comune delle scale (in precedenza, infatti, era utilizzabile solo una scala interna agli uffici postali). Si era creato, in proposito, un contenzioso con il condominio, e con lo stesso S. . In quest’ambito sarebbero maturati i comportamenti concussivi dell’imputato.

Il Comune di Ventimiglia, su sollecitazione del condominio, aveva sospeso gli effetti della DIA (12/02/2004) presentata dalla società Libra. Pochi giorni dopo S. aveva inoltrato alla dirigente regionale competente, utilizzando carta intestata del proprio gruppo consiliare, recante l’indicazione del suo nome e del suo ruolo di consigliere regionale, una richiesta di parere proveniente dal geometra del suo condominio, tale B. , a proposito della possibilità e delle condizioni per il mutamento di destinazione dell’immobile. Nelle more, il 12/03/2004, il Comune di Savona aveva consentito alla Libra la ripresa dei lavori.

Tuttavia, quando aveva ottenuto dalla dirigente interpellata un parere negativo circa la possibilità di mutare la destinazione d’uso, S. (o comunque un addetto del gruppo consiliare del suo partito) avrebbe inoltrato l’atto – sempre mediante carta intestata – al Comune di Ventimiglia, un funzionario del quale, C.C. , aveva nuovamente ed immediatamente sospeso, il 22/03/2004, gli effetti autorizzativi della DIA. Il provvedimento era stato poi revocato il 2/04/2004, in esito ad iniziative dei legali della Libra, che avevano documentato l’infondatezza del parere regionale, dichiaratamente assunto in mancanza di informazioni essenziali.

Nelle more, cioè nel corso del secondo periodo di sospensione della DIA, l’imputato aveva convocato nel proprio ufficio uno dei due soci della Libra, G. , ottenendo in vendita un garage per il prezzo di 40.000 Euro, asseritamente vile e comunque inferiore a quello (50.000 Euro) già promesso da altro interessato, tale F. .

Secondo l’accusa, con i fatti anzidetti, commessi mediante abuso della propria qualità di consigliere regionale, S. avrebbe indotto il funzionario responsabile a disporre la seconda sospensione della DIA, ed anche per tale via avrebbe indotto il comproprietario della Libra a cedergli il box menzionato ad un prezzo di favore.

Il Giudice di primo grado, relativamente alla prima parte della condotta, ha escluso l’abuso della qualità di pubblico ufficiale, e relativamente alla seconda ha negato ogni effetto di costrizione o induzione in danno del G. .

La Corte d’appello, ovviamente investita dal Pubblico ministero, ha concluso in senso opposto.

1.2. L’ufficio diretto dalla Dott.ssa M. , secondo la Corte, potrebbe rendere pareri solo su richiesta di enti pubblici e di loro rappresentanti che agiscano nell’esercizio della proprie funzioni.

Per questa ragione S. avrebbe allegato la richiesta di B. ad una propria missiva, spedita nell’apparente esercizio del ruolo di consigliere regionale. In questa prospettiva – secondo la sua testimonianza – la citata M. aveva accolto la richiesta, esprimendo un parere contrario in assenza di informazioni sulla precedente autorizzazione al frazionamento conseguita da Poste italiane (e per altro ribadendo il proprio parere pur dopo avere appreso del frazionamento). Dunque la Corte ha escluso il ruolo di mera “mediazione” tra un privato cittadino e gli uffici regionali, che la difesa ha rivendicato per l’odierno ricorrente.

Nel contempo è stata ritenuta inattendibile la pretesa del B. , il quale ha riferito d’aver sollecitato il parere di propria iniziativa e per mera curiosità.

Acquisita la premessa di un abuso della qualità per ottenere il parere dell’ufficio regionale, la Corte di merito ha stabilito che la relativa acquisizione sarebbe intervenuta allo scopo di indurre il funzionario comunale C. a sospendere nuovamente gli effetti della DIA. In particolare, la riferibilità dell’iniziativa per l’acquisizione del parere (e per il suo fallace orientamento in senso negativo) all’odierno ricorrente sarebbe stata addirittura ostentata, allo scopo di creare la pressione culminata con la cessione del garage a prezzo di favore. Inoltre la Corte territoriale – che ha attribuito anche al C. un atteggiamento processuale incline ad alleggerire la posizione dei S. – ha ritenuto che l’odierno ricorrente avesse interagito col funzionario comunale allo scopo di ottenere la seconda sospensiva.

1.3. Come si è accennato, nella vigenza della nuova sospensione, con la mediazione del direttore dei lavori nello stabile di (omissis) , S. aveva convocato nel proprio ufficio un socio della Libra, cioè G. . In quel momento, secondo la testimonianza dell’altro socio, D.B. , tale F. aveva già offerto 50.000 Euro per il garage che interessava all’odierno ricorrente. Sempre secondo D.B. , i due soci della Libra avevano concluso, data la continua esibizione del potere esercitato da S. sui condomini e nell’ambito del procedimento amministrativo, e data la pretestuosità piuttosto evidente degli ostacoli frapposti alla continuazione dei lavori, che la cessione a buon prezzo del garage avrebbe potuto far “cessare le ostilità”.

L’errore del Tribunale sarebbe consistito nel trascurare tali dichiarazioni a favore di quelle del G. . Questi per vero, sentito dal pubblico ministero, aveva confermato lo stupore provato allorquando aveva notato, in allegato alla nuova sospensiva, il carteggio tra S. e l’amministrazione regionale. Tanto che, non appena ricevuta una brusca richiesta di vendere a 40.000 Euro, aveva accettato, nell’aspettativa che i lavori potessero poi riprendere senza ulteriori ostacoli, così come, del resto, sarebbe in seguito puntualmente avvenuto. Sentito nell’ambito di un incidente probatorio, il teste aveva minimizzato la portata del sinallagma, ma l’aveva poi riproposta in un ulteriore interrogatorio reso al pubblico ministero, pur precisando di non avere subito minacce esplicite.

Nella sentenza impugnata, la Corte territoriale ha illustrato lungamente le ragioni della propria convinzione di scarsa attendibilità della versione intermedia di G. , ed anche della versione difensiva proposta da S. , secondo cui il garage gli sarebbe stato offerto ad un buon prezzo in cambio di un ‘interessamento’ affinché cessassero le obiezioni condominiali ai lavori della Libra.

Confutato l’assunto del primo Giudice, per il quale sarebbe stata risolutiva l’assenza di esplicita minaccia, la Corte ha valutato da ultimo il senso di ulteriori controversie intercorse tra la Libra e il condominio, relative ad inadempienze degli impegni assunti il 24/06/2004 con un accordo transattivo utile proprio a confermare, secondo il Giudici dell’appello, che dopo l’affare del garage il condominio aveva consentito all’apertura delle scale, sia pure chiedendo opere di ripristino poi non adempiute.

2. Propongono ricorso i Difensori di S. , con un unico ma multiforme e assai diffuso motivo di impugnazione, presentato in applicazione dell’art. 606, comma 1, lettere b) ed e) dell’art. 606 cod. proc. pen.: violazione degli artt. 317 cod. pen. e 125 cod. proc. pen.; erronea applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione; travisamento della prova.

In sintesi la Difesa ripropone la tesi secondo cui la richiesta di parere diretta alla Regione palesemente proveniva da un privato, con funzioni di mero inoltro da parte del ricorrente, il cui ruolo istituzionale era del resto privo di pertinenza alle competenze sia dell’Ufficio regionale che di quello comunale. La sentenza avrebbe tautologicamente ribaltato il quadro, affermando senza fondamento che i pareri non avrebbero potuto essere rilasciati a privati, e deducendone che la relativa attività era stata quindi ‘pubblica’. Attività sollecitata, tra l’altro, quando già il Comune d Ventimiglia aveva sospeso, per la prima volta, l’efficacia della Dia.

Analogamente, una serie di affermazioni contraddittorie ed illogiche avrebbero condotto il Giudice di appello a considerare irrilevante l’esattezza o non del parere reso dalla Dott.ssa M. , oppure la qualità dei rapporti tra il teste B. e l’odierno ricorrente: rapporti non buoni, in realtà, come emergerebbe da un verbale il cui contenuto sarebbe stato travisato dalla Corte, e dunque non credibili come spiegazione di un atteggiamento benevolo del teste verso l’imputato.

Ancora, il percorso motivazionale sarebbe incompleto ed arbitrario nella parte in cui attribuisce al funzionario C. un ruolo concorsuale che neppure la pubblica accusa era giunta ad ipotizzare, contraddetto dal fatto che lo stesso C. aveva revocato la prima sospensione proprio durante il rilascio del parere dell’Ufficio regionale. La fragilità della costruzione, contraddittoriamente, avrebbe spinto la Corte a considerare indifferente l’atteggiamento del funzionario, pure in astratto essenziale nell’economia del disegno concussivo attribuito a S. .

Anche nella parte propriamente relativa allo scambio economico indotto dall’imputato, la motivazione sarebbe carente e contraddittoria, trascurando il fatto che il ricorrente aveva fatto una proposta concreta ed immediata, mentre gli altri condomini interessati (il già citato F. e tale Ca. ) avevano fatto offerte superiori ma ancora aleatorie. Inoltre, S. avrebbe fatto valere la propria influenza tra i condomini, e non certo la propria qualità di pubblico ufficiale.

La difesa discetta più in generale, lungamente, sulla parte da privilegiare del contributo dichiarativo di G. . Si nega inoltre che la transazione finale fra la Libra ed il condominio fosse stata ‘frutto’ della compravendita del garage, essendo piuttosto dipesa dall’atteggiamento definitivamente assunto in sede comunale, a favore della prima e contro gli interessi del secondo.

In sostanza, S. si sarebbe al più avvalso del suo ruolo di condomino influente, e non di quello di consigliere regionale, per altro mai manifestato presso i soci di Libra.

 Considerato in diritto

 1. Il ricorso difensivo è infondato, e solo la sopravvenienza di una norma penale più favorevole, che si attaglia con evidenza al caso concreto, ne impedisce il rigetto ed impone il parziale annullamento della sentenza impugnata, limitatamente, per altro, al punto concernente la quantificazione della pena.

2. L’atto di impugnazione, nonostante i continui riferimenti a presunte carenze o contraddizioni nell’apparato motivazionale della sentenza, cui si aggiungono occasionali evocazioni del travisamento di prove, mira di fatto ad ottenere che questa Corte accetti una ricostruzione degli avvenimenti alternativa a quella operata dai Giudici dell’appello.

2.1. Nella generalità dei casi la Difesa attribuisce ai Giudici dell’appello una incongruente lettura delle risultanze, proponendo una confutazione di senso per ciascuna delle risultanze medesime, attraverso una considerazione frammentaria ed analitica, che disperde il senso complessivo della vicenda, senza realmente attingere i profili essenziali della regiudicanda (a partire da una spiegazione del ricorso alla qualità di consigliere regionale per una questione che riguardava S. personalmente). Operazione, questa, che notoriamente differisce dalla denuncia d’un vizio essenziale della motivazione.

Ciò vale, anzitutto, riguardo ai fatti concernenti la richiesta alla Regione del “parere” che avrebbe poi fruttato la pur temporanea sospensione degli effetti autorizzativi della Dia. La Corte territoriale ha preso atto che S. aveva sollecitato la funzionaria M. senza averne alcun titolo, e per altro trasmettendole la richiesta del B. su carta intestata del suo gruppo consiliare, mettendo talmente in chiaro la provenienza sostanziale della domanda che la risposta, in seguito, gli stata indirizzata in via diretta ed esclusiva. Ha preso atto che dallo stesso gruppo consiliare il parere negativo ottenuto era stato trasmesso, senza alcuna legittimazione istituzionale, al comune di Ventimiglia. Ha preso atto della conclamata irragionevolezza delle giustificazioni di B. , e dell’evidente imbarazzo della stessa M. , la quale ha comunque riferito d’avere ricevuto informazioni incomplete. Da tutto questo avrebbe irragionevolmente dedotto che l’odierno ricorrente aveva abusato della propria qualità di consigliere regionale, per ottenere prestazioni indebite e comunque pertinenti alla sfera dei suoi interessi privati.

Tali deduzioni sarebbero illogiche. La provenienza da B. della richiesta di parere avrebbe dovuto convincere la Corte territoriale che S. si era limitato al ruolo di nuncius. La dichiarazione della M. , la quale ha voluto affermare che avrebbe reso lo stesso parere anche se correttamente informata, avrebbe dovuto sancire la linearità della intera operazione.

I limiti della logica difensiva sono evidenti. Occorrerebbe credere che B. fosse preda di mera curiosità (davvero un eccesso), e che la “mediazione” di un consigliere regionale fosse indifferente (quasi un servizio di recapito) nonostante l’esibita sua ostentazione, verso gli uffici regionali e poi verso gli uffici comunali. Occorrerebbe comprendere, in questa logica, perché S. avrebbe agito nel proprio ruolo istituzionale, se non appunto al fine di abusarne. Tanto più se, come sostenuto con determinazione nell’interesse del ricorrente, qualunque cittadino avrebbe ottenuto l’identico risultato rivolgendosi agli uffici regionali. Occorrerebbe accettare il rilievo che S. , tacendo nelle comunicazioni scritte ed orali che era personalmente interessato alla vicenda (e ad una interruzione dei lavori della Libra), cioè dissimulando l’unico interesse lecito che avrebbe potuto muoverlo, l’avesse fatto per discrezione, per agire “in modo neutro” (cosa che gli sarebbe meglio riuscita, obiettivamente, omettendo di intervenire in qualità di consigliere regionale).

Ma non è necessario né possibile che questa Corte si addentri nella ricostruzione del fatto, bastando che constati come, già per questa parte, i motivi difensivi non valgano certo a dimostrare incongruenze fondamentali nella motivazione del giudizio maturato presso il Giudice del merito. Mirano piuttosto, e come detto, a proporre una lettura alternativa dei fatti e delle prove, oltretutto non particolarmente attendibile.

Analogo discorso va fatto, con opportuna sintesi, quanto al rilievo da conferire alla “deposizione” di B. ed al giudizio di inattendibilità che la Corte territoriale ha formulato riguardo alle relative dichiarazioni. Al netto della profusione di particolari inconferenti, viene segnalato un travisamento della prova in relazione ai “buoni rapporti” che sarebbero intercorsi tra il testimone e lo S. . Rapporti invece cattivi, come il ricorrente desume dalla deposizione dello stesso B. : di qui la “caduta” del ragionamento incentrato sulla premessa contraria.

Ora, è quasi inutile commentare il paradosso dell’attendibilità di un teste desunta da una “autocertificazione” del medesimo teste. E naturalmente resta il paradosso – immeritevole di commento – di un geometra alla ricerca di mere soddisfazioni “intellettuali”, da procurare per altro con intercessione di un consigliere regionale (per giunta in cattivi rapporti con lui). Il fatto è che la Corte territoriale non ha attribuito al teste “buoni rapporti” con lo S. , semplicemente prospettando una spiegazione per l’evidente inattendibilità delle sue dichiarazioni: l’esistenza di un interesse a favorire l’imputato. Interesse per la verità molto attendibile, data la comune responsabilità dell’iniziativa di richiedere il parere con modalità che, al momento delle dichiarazioni in commento, erano già state qualificate nel senso della illiceità penale.

In ogni caso, il Giudice d’appello ha preso in considerazione la dichiarazione di B. sulla qualità dei propri rapporti con S. , rettamente percependola e semplicemente giudicandola ininfluente, con motivazione coerente ed esaustiva. Un ennesimo aspetto del fatto.

2.2. Un andamento del tutto similare segna le svariate pagine del ricorso dedicate all’inopinato provvedimento sospensivo adottato dal funzionario comunale C. .

Il fatto resta chiaro. Senza alcuna plausibile ragione istituzionale (od anche pratica, se si esclude l’intenzione di generare un metus o comunque una pressione), un gruppo consiliare regionale aveva inviato un parere della Regione ad un funzionario comunale, ed il funzionario, il giorno stesso, aveva sospeso gli effetti della DIA, con un provvedimento compiutamente censurato nell’ambito della sentenza impugnata. A tutta giustificazione della sospensiva, il parere regionale era stato allegato alla medesima, semmai ne potessero sfuggire le ragioni e la “provenienza”.

Il ricorrente afferma che non sarebbe data la prova di una costrizione o induzione in danno del C. , tesi che per la verità la stessa Corte territoriale non ha inteso sostenere, manifestando anzi piuttosto chiaramente una propensione a raffigurare il funzionario comunale quale compiacente esecutore dei voleri del potente S. . La Corte, soprattutto, ha doverosamente semplificato il quadro dei fatti. Grazie al parere regionale, ed all’uso che prontamente se ne era fatto a (OMISSIS) , ad onta del carattere non istituzionale della provenienza dell’atto, la società Libra era inciampata in una nuova difficoltà sulla strada del suo progetto imprenditoriale. E la ragione era chiara ed “ufficiale”.

Può darsi poi che C. avesse manifestato nei confronti di S. un ossequio spontaneo, o magari privo di completa consapevolezza degli avvenimenti in atto. Nel ricorso si pone in evidenza che una prima sospensione era già stata revocata dallo stesso C. , e che anche il nuovo provvedimento sospensivo era rimasto in vigore per qualche tempo soltanto (anche perché i legali della Libra erano intervenuti non senza argomenti). Ma non si comprende come tali considerazioni, che attengono alla posizione del C. (nella qualità alternativa di complice delle pressioni esercitate su terzi o di vittima d’un rapporto concussivo), e che la Corte ha motivatamente giudicato inessenziali (in carenza di esplicite contestazioni della pubblica accusa), potrebbero ribaltare il senso assegnato alla lineare sequenza proposta dal Giudice territoriale.

Di nuovo, una faticosa (ed inefficace) critica alla ricostruzione del fatto, e non certo alla logica ed alla completezza della motivazione.

2.3. Uno schema ancora simile si riproduce quanto alla terza sequenza di avvenimenti. I soci della Libra avevano ben compreso da dove venivano le difficoltà. L’aveva dichiarato esplicitamente il teste D.B. , menzionando il parere richiesto da S. (potente condomino “avverso” alla Libra) ed allegato alla seconda sospensiva del Comune di (OMISSIS) .

Che la cessione del garage all’odierno ricorrente fosse stata deliberata nella speranza (fondata) che le difficoltà cessassero era stato dichiarato, sempre da D.B. , con la massima chiarezza (di talché le reiterate argomentazioni difensive sulle diverse ragioni che avrebbero orientato la scelta dell’acquirente si svelano per ciò che sono, cioè tentativi di accreditare una versione alternativa dei fatti, per altro priva di solido fondamento).

V’è poi la questione delle difformità riscontrabili nelle varie dichiarazioni rilasciate da G. , non risolte, per scelta della Difesa, attraverso un nuovo esame condotto nel pubblico dibattimento, quanto piuttosto, e correttamente, attraverso un vaglio della maggiore o minore attendibilità di ciascun enunciato, in rapporto al contesto di assunzione, alla cronologia, ai timori ed agli interessi ragionevolmente attribuibili al testimone.

Per quanto spetta a questa Corte, può dirsi che il Giudice territoriale ha seriamente e coerentemente condotto l’esame indicato, valorizzando le dichiarazioni iniziali e finali del G. , di univoco portato probatorio relativamente alla tesi d’accusa. Il ricorrente esprime in modo argomentato una diversa ‘preferenza’, a favore delle dichiarazioni intermedie, senza però individuare effettive omissioni od incongruenze, di segno decisivo, nel tessuto motivazionale della decisione.

Lo stesso può dirsi, per finire, quanto alla “pace” improvvisamente calata nel condominio dopo l’acquisto del garage da parte di S. . Negli stessi motivi di ricorso si rammenta che il 21/05/2004 la Libra aveva ceduto con atto pubblico l’immobile all’odierno ricorrente, e che il 24/06/2004 era intervenuto un accordo transattivo con il condominio, che aveva sbloccato la situazione (salve liti successive sull’adempimento degli impegni assunti da parte della società).

La Difesa assume che il contenzioso era cessato piuttosto per la definitiva revoca della sospensione della DIA, che risaliva al 2/04/2004, tanto che vi sono in atti riferimenti ad un primo incontro con finalità transattive alla data del 26/04/2012, antecedente al rogito. La Corte ha considerato realmente significativa, nella cronologia degli avvenimenti, la sequenza tra la cessione effettiva e la transazione formale, entrambi avvenimenti che, com’è naturale, erano stati preceduti da atti preparatori (si ricordino le dichiarazioni degli imprenditori, secondo le quali la perentoria richiesta di S. era stata formulata durante la seconda sospensione). Si tratta all’evidenza di una ricostruzione del fatto, argomentata e plausibilmente motivata.

Oltretutto, e più precisamente, si tratta di un post factum, valutato solo in ragione del valore confermativo della lettura essenziale degli avvenimenti: una pesante azione di disturbo attuata con abuso della qualità di consigliere regionale, e poi la cessazione degli intralci dopo una vantaggiosa transazione con la Libra. Tale lettura è argomentata passo per passo, senza alcun travisamento e senza effettive e decisive contraddizioni. Tanto basta per confermare il giudizio di infondatezza del ricorso annunciato in apertura.

3. È invece fondata la prospettazione difensiva, svolta in via subordinata nel corso della discussione, circa la nuova qualificazione giuridica da conferire ai fatti, alla luce della novella introdotta con la legge 6 novembre 2012, n. 190, successivamente alla sentenza impugnata.

Com’è noto, il legislatore della riforma ha scorporato dal testo dell’art. 317 cod. pen. le ipotesi di concussione per induzione, così da conservare l’originario nomen iuris per i soli fatti di costrizione realizzata mediante abuso dei poteri o della qualità di pubblico ufficiale. Per i comportamenti che invece, con la medesima modalità abusiva, inducono l’interlocutore del pubblico ufficiale alla prestazione, è stata introdotta la fattispecie di “induzione indebita a dare o promettere utilità” (art. 319-quater cod. pen.).

Ora, non v’è dubbio che le condotte ascritte allo S. , ove tenute successivamente alla riforma, avrebbero dovuto essere qualificate ex art. 319-quater cod. pen. La Corte territoriale – pur escludendo che il rilievo incidesse sulla sussistenza dei contestati fatti di induzione – ha ripetutamente confermato che mancano nella specie le prove di atteggiamenti minacciosi o prevaricatori del ricorrente; non v’è prova, comunque, che le prestazioni ottenute da S. fossero state estorte grazie ad una situazione di costrizione dei suoi interlocutori.

Più volte nel testo della sentenza impugnata è tecnicamente utilizzato un riferimento alla induzione, termine del resto utilizzato finanche nel capo di imputazione, relativamente alla cessione da parte di G. del garage di cui lungamente si è detto.

Va considerato, d’altra parte, che la sopravvenuta previsione incriminatrice contiene disposizioni più favorevoli al reo con riguardo al trattamento sanzionatorio: ad una pena edittale compresa tra i quattro ed i dodici anni di reclusione, anche per la concussione mediante induzione, è stata sostituita, per il reato di induzione indebita, una analoga sanzione con valori più ridotti nel minimo e nel massimo (da tre ad otto anni).

Ovviamente, recando disposizioni più favorevoli al reo, la legge sostanziale sopravvenuta deve essere applicata al caso di specie, secondo quanto disposto dall’attuale comma 4 dell’art. 2 del codice penale.

Ciò comporta la necessità di una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio per il ricorrente, cui questa Corte non può provvedere direttamente (Sez. 4, Sentenza n. 41569 del 27/10/2010, rv. 248458).

In particolare, e fermo restando il divieto della reformatio in peius, l’opzione del Giudice territoriale per l’applicazione del minimo edittale è chiaramente maturata alla luce di condizioni (una previsione valevole sia per i fatti di costrizione sia per quelli di induzione, un minimo edittale particolarmente alto, ecc.) che hanno perso attualità, e non può quindi considerarsi “stabilizzata”. Occorre, piuttosto, che la gravità del fatto, nei suoi profili soggettivi ed oggettivi, venga stimata, unitamente agli ulteriori fattori indicati all’art. 133 cod. pen., nel nuovo assetto che il legislatore ha inteso dare al sistema dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio, avuto esclusivo riguardo ad una nuova determinazione della pena in rapporto ai valori edittali di cui all’art. 319-quater cod. pen..

 P.Q.M.

 Qualificato il fatto come reato di cui all’art. 319-quater cod. pen., annulla limitatamente alla pena la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d’appello di Genova.

Rigetta nel resto il ricorso.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *