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La massima

1. L’imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito che l’agente sta compiendo, esprimono categorie giuridiche concettualmente diverse ed operanti su piani diversi, benché ovviamente la prima, come substrato naturalistico della responsabilità penale, vada accertata con criterio di priorità rispetto alla seconda.

2. Il vizio parziale di mente (art. 89 c.p.) deve valutarsi logicamente compatibile con il dolo, non essendovi contrasto fra la seminfermità mentale ed il ritenere provato il dolo. La coscienza e la volontà, pur diminuite, non sono inconciliabili con il vizio parziale di mente, perché sussiste piena autonomia concettuale tra la diminuente, che attiene alla sfera psichica del soggetto al momento della formazione della sua volontà, e l’intensità del dolo, che riguarda il momento nel quale la volontà si esteriorizza e persegue l’obiettivo avuto di mira dal soggetto agente (Per cui, nel caso di un reato commesso da persona seminferma di mente deve essere in ogni caso oggetto di ricognizione e verifica la sussistenza dell’elemento psicologico del commesso reato, compatibile -come detto- con il vizio parziale di mente, atteso che anche nella condizione di imputabilità diminuita residua pur sempre la capacità di intendere e di volere, la cui contrazione può assumere possibile rilievo nei reati a dolo specifico, ma non in quelli connotati da dolo generico, come il reato di evasione).

3. Il reato previsto dall’art. 385 co. 3 c.p. è punito a titolo di dolo generico, sì che nessuna incidenza è riconoscibile ai motivi dell’azione consistente nell’uscire dalla dimora in assenza di eventuale autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

SENTENZA 4 ottobre 2013, n. 41083

Motivi della decisione

1. All’esito di giudizio abbreviato (così mutandosi -previo accordo delle parti sull’utilizzazione degli atti in precedenza assunti- il rito processuale ordinario per intervenuto mutamento della persona del decidente giudice monocratico) il Tribunale di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, ha prosciolto T.P. dall’ascritto reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari, commesso e accertato il (omissis), allorché la p.g. lo sorprendeva (alle ore 8,25) al di fuori della sua abitazione, fermo a 7-8 metri dall’androne dello stabile condominiale della sua dimora.

Decisione liberatoria adottata, ai sensi dell’art. 530 co. 2 c.p.p., con la formula del fatto non costituente reato sul presupposto che l’assunto difensivo dell’imputato (essere uscito dal suo appartamento, dopo aver assunto un farmaco neurolettico, ‘per prendere un pò d’aria’), secondo il quale egli avrebbe agito senza essere mosso da alcun proposito di sottrarsi per un tempo più o meno breve alla misura cautelare domestica, troverebbe causa nella sua condizione di seminfermità mentale, in guisa da escludere il dolo del contestato reato ex art. 385 co. 3 c.p. Stato di infermità del T. emerso da perizia psichiatrica disposta nell’anteriore fase del giudizio dibattimentale ordinario (imputato capace di stare in giudizio e di seguire la propria vicenda processuale, trovatosi al momento del fatto in stato di mente tale da scemarne, senza escluderla del tutto, la sua capacità d’intendere e di volere).

2. Avverso la sentenza di assoluzione ha proposto ricorso immediato per cassazione (art. 569 c.p.p. in rel. art. 443 c.p.p.) il Procuratore della Repubblica di Napoli, deducendo erronea applicazione degli artt. 89 e 385 co. 3 c.p..

Incongruamente il Tribunale ha motivato la ritenuta assenza del dolo del contestato reato in ragione dello stato di seminfermità mentale dell’imputato in palese violazione dell’art. 89 c.p. che, in caso di vizio parziale di mente, statuisce espressamente che l’imputato risponde del reato, pur essendogli riconosciuta una specifica attenuante. Di conseguenza il giudice di merito ha omesso di motivare sul dolo del reato di evasione, che non è reato a dolo specifico e rispetto al quale diventano irrilevanti i motivi della condotta di allontanamento dalla sede della misura domiciliare, non occorrendo a tal fine fornire prova della effettiva intenzione dell’imputato di sottrarsi ai controlli di rito sul rispetto delle modalità applicative della misura cautelare domiciliare.

3. Il ricorso del pubblico ministero è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice competente in grado di appello (art. 569 co. 4 c.p.p.).

Il giudice di merito ha erroneamente assimilato alla condizione di scemata capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto la ritenuta assenza dell’elemento soggettivo del reato di evasione.

Ribadito che -come osserva il ricorrente p.m. – il reato previsto dall’art. 385 co. 3 c.p. è punito a titolo di dolo generico, sì che nessuna incidenza è riconoscibile ai motivi dell’azione consistente nell’uscire dalla dimora in assenza di eventuale autorizzazione della competente autorità giudiziaria (v.: Cass. Sez. 6, 6.11.2008 n. 44969, Iussi, rv. 241658; Cass. Sez. 6, 8.5.2012 n. 19218, P.G. in proc. Rapillo, rv. 252876), è agevole puntualizzare che – diversamente da quanto supposto dal Tribunale – l’imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito che l’agente sta compiendo, esprimono categorie giuridiche concettualmente diverse ed operanti su piani diversi, benché ovviamente la prima, come substrato naturalistico della responsabilità penale, vada accertata con criterio di priorità rispetto alla seconda.

In altri termini il vizio parziale di mente (art. 89 c.p.) deve valutarsi logicamente compatibile con il dolo, non essendovi contrasto fra la seminfermità mentale ed il ritenere provato il dolo. La coscienza e la volontà, pur diminuite, non sono inconciliabili con il vizio parziale di mente, perché sussiste piena autonomia concettuale tra la diminuente, che attiene alla sfera psichica del soggetto al momento della formazione della sua volontà, e l’intensità del dolo, che riguarda il momento nel quale la volontà si esteriorizza e persegue l’obiettivo avuto di mira dal soggetto agente (ex plurimis: Cass. Sez. 1, 14.10.2012 n. 40808, Cazzaniga, rv. 248439; Cass. Sez. 6, 13.10.2011 n. 47379, Dall’Oglio, rv. 251183). Con la conseguenza, quindi, che nel caso di un reato commesso da persona seminferma di mente deve essere in ogni caso oggetto di ricognizione e verifica la sussistenza dell’elemento psicologico del commesso reato, compatibile -come detto- con il vizio parziale di mente, atteso che anche nella condizione di imputabilità diminuita residua pur sempre la capacità di intendere e di volere, la cui contrazione può assumere possibile rilievo nei reati a dolo specifico, ma non in quelli connotati da dolo generico, come il reato di evasione ascritto all’imputato T. .

L’autonomia concettuale e di corrispondente manifestazione esterna delle nozioni di imputabilità e di colpevolezza implica che il reato di evasione domiciliare può essere configurabile, e il giudice di merito deve accertare simile evenienza, indipendentemente dalla capacità di intendere e di volere, piena o scemata, del suo autore. Evenienza il cui dinamico controllo, fatto palese dagli esteriori indici dell’azione realizzata dall’agente, il Tribunale di Napoli ha incongruamente creduto di poter omettere in virtù di una ipotetica speculare vanificazione dell’elemento soggettivo del reato fatta discendere eo ipso dall’emerso stato di seminfermità mentale dell’imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di Appello di Napoli

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