Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 30 novembre 2015, n. 24400.
In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali di cui agli articoli 1667, 1668 e 1669 del Cc, integrano, senza escluderne l’applicazione, i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui l’opera sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per pagamento del prezzo, può, al fine di paralizzare la pretesa avversaria, opporre le difformità e i vizi dell’opera, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 1667 del Cc, anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 30 novembre 2015, n. 24400
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16750/2014 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso la signora (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) DI (OMISSIS) in persona del suo titolare, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1480/2013 del TRIBUNALE di CAGLIARI del 20/04/2013, depositata il 03/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della controricorrente che si riporta agli scritti e chiede l’inammissibilita’ del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ditta (OMISSIS) di (OMISSIS) agiva, con distinti ricorsi, in sede monitoria per decreto ingiuntivo alla fine di conseguire da (OMISSIS) e (OMISSIS) il pagamento della somma di euro 1.250,30 e di euro 2.491,30 oltre accessori di legge in forza di due distinti contratti d’opera inerenti la realizzazione dell’impianto di riscaldamento nelle rispettive abitazioni di (OMISSIS) dei predetti convenuti come meglio specificato nelle fatture commerciali prodotte a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo.
Avverso i predetti decreti ingiuntivi proponevano distinte opposizioni, successivamente riunite, (OMISSIS) e (OMISSIS) eccependo che nulla era dovuto alla ditta ricorrente perche’ gli impianti di riscaldamento erano del tutto insufficienti e mal funzionanti per carente afflusso d’aria ed acqua calda negli elementi radianti; che alcune componenti erano diverse dalle marche pattuite, che non era stata mai consegnata la certificazione di conformita’ e di garanzia degli impianti istallati. Chiedevano, pertanto, la revoca dei decreti ingiuntivi.
La opposta creditrice resisteva eccependo: la decadenza degli opposti dall’invocata garanzia per vizi non essendo stata la prescritta denuncia inviata negli otto giorni successivi dalla consegna ed essendo la relativa azione proposta oltre il prescritto termine annuale; nel merito contestava l’infondatezza del gravame ed essenzialmente perche’ gli impianti di riscaldamento di cui si dice non presentavano i vizi lamentati, l’opera era stata accettata all’atto della consegna e del collaudo, era stata nelle more fornita la relativa documentazione.
Il Giudice di Pace di Cagliari con sentenza n. 1405 del 2009 accoglieva le opposizioni ritenendo infondata l’eccezione, di decadenza perche’ gli opponenti invocavano l’eccezione di inadempimento di cui all’articolo 1460 c.c., e non gia’ la garanzia per vizi e nel merito reputava che i vizi erano stati dimostrati risultando dalla CTU. Previa dichiarazione di incompetenza rimetteva le parti davanti al Tribunale per la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dagli opponenti, disponeva la revoca dei decreti e condannava l’opposto al pagamento delle spese di lite.
Avverso questa sentenza, proponeva appello (OMISSIS) di (OMISSIS) deducendo che la gravata sentenza aveva erroneamente disatteso la proposta eccezione di decadenza, nonostante, fosse emerso in causa come i committenti avessero accettato l’opera alla consegna senza rilevare alcun vizio; nel merito che non era emersa una prova compiuta in ordine all’esistenza degli asseriti danni. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata.
Si costituivano gli appellati ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) ritenendo corretta l’applicazione della normativa di cui all’articolo 1460 cc e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 1480 del 2013 accoglieva l’appello e in riforma della sentenza impugnata rigettava l’opposizione proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS), dichiarava totalmente compensate le spese del primo e del secondo grado del giudizio. Secondo il Tribunale di Cagliari i vizi e le difformita’ dell’opera, noti o facilmente conoscibili alla parte committente al momento della stipulazione dell’atto e al momento della consegna, erano da intendersi come da questa accettati con conseguente preclusione di qualsivoglia azione o eccezione fondate sull’esistenza degli stessi (risoluzione del contratto, risarcimento danni, riduzione del prezzo).
Tale condizione applicativa ricorreva pienamente nel caso concreto posto che al momento della consegna degli impianti richiesti il connotato, nonche’, le eventuali difformita’, delle caldaie installate erano note e/o comunque conoscibili alla parte committente e, dunque, erano da ritenersi tacitamente accettate. Nel caso concreto, per altro, non ricorrevano i presupposti per l’applicabilita’ della normativa di cui all’articolo 1460 c.c., perche’ (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno mai contestato che gli impianti di riscaldamento commessi al (OMISSIS) fossero stati dal medesimo effettivamente installati nelle abitazioni di loro proprieta’. Hanno piuttosto contestato che gli stessi non avessero mai correttamente funzionato palesando un’insufficiente ed irregolare potenza termica specie nei vani bagno e cucina.
La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta da (OMISSIS) e (OMISSIS) con ricorso affidato ad un motivo, illustrato con memoria. La ditta (OMISSIS) di (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con l’unico motivo di ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) denunciano la violazione di norma di diritto in relazione all’articolo 1460 c.c., (articolo 360 c.p.c., n. 3). Secondo i ricorrenti, avrebbe errato il Tribunale di Cagliari laddove ha affermato che l’articolo 1460 c.c., non poteva trovare applicazione alla fattispecie oggetto del giudizio perche’ i committenti di un’opera, convenuti in giudizio per il pagamento del saldo del prezzo pattuito, possono legittimamente sollevare l’eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c., nel caso in cui l’opera sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche e risulti non perfettamente funzionante anche qualora non si siano avvalsi della garanzia per difformita’ e vizi dell’opera di cui all’articolo 2226 c.c., o siano decaduti per non aver denunciato tempestivamente le difformita’ e i vizi medesimi ovvero l’azione sia prescritta.
1.1.- Il motivo e’ infondato.
Questa Corte ha ripetutamente precisato che in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali di cui agli articoli 1667, 1668 e 1669 c.c., integrano – senza escluderne l’applicazione – i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui l’opera sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, puo’ – al fine di paralizzare la pretesa avversaria – opporre le difformita’ e i vizi – dell’opera, in virtu’ del principio “inadimplenti non est adimplendum”, richiamato dal secondo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 1667 cod. civ., anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta (Cass. n. 4446 del 20/03/2012).
Tuttavia, e’ opportuno evidenziare che l’articolo 1667 c.c., ma lo stesso vale per la normativa di cui all’articolo 2226 c.c., specifica che il committente convenuto per il pagamento puo’ sempre far valere la garanzia purche’ le difformita’ o i vizi siano stati denunziati entro (otto giorni e/o) sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna. Cio’ significa che il committente convenuto per il pagamento del corrispettivo non ha possibilita’ di opporre le difformita’ e i vizi dell’opera, in virtu’ del principio “inadimplenti non est adimplendum”, se i vizi o le difformita’ non siano stati denunciati nei tempi previsti. D’altra parte, se cosi’ non fosse, verrebbe vanificata la portata dell’articolo 2226 c.c., e/o dell’articolo 1667 c.c., cioe’, la necessita’ di una tempestiva denuncia dei vizi e delle difformita’ da parte del committente, perche’ sarebbe facilmente superabile.
Ora, la decisione impugnata si e’ uniformata, correttamente, a questi principi.
Come e’ stato affermato: a) gli opponenti non hanno mai contestato che gli impianti di riscaldamento commessi al (OMISSIS) fossero stati effettivamente dallo stesso installati nelle abitazione di loro proprieta’; b) gli opponenti non hanno fornito in giudizio compiuta dimostrazione dell’avvenuto inoltro di tempestiva denuncia entro il termine di otto giorni dalla scoperta del vizio, relativo ad un mal funzionamento della caldaia, denunciato, come sembra, con lettera del 20 ottobre 2004 e, cioe’, quasi un anno dopo l’avvenuta consegna dell’opera. Sicche’, alla luce delle emergenze istruttorie ed, in particolare, considerata l’irrimediabile tardivita’ della denuncia dei vizi da parte dei committenti, odierni ricorrenti, correttamente la Corte distrettuale ha ritenuto che nel caso concreto non potesse trovare applicazione la normativa di cui all’articolo 1460 c.c..
In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti, in ragione del principio di soccombenza ex articolo 91 c.p.p., condannati in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.
Il Collegio, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 1.200,00 di cui euro 200,00, per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge. Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis.
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