Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 30 luglio 2015, n. 33760

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente

Dott. CARCANO Domenico – Consigliere

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. DE AMICIS G. – rel. Consigliere

Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedetto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1685/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del 11/11/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso per la inammissibilita’ dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 11 novembre 2014 la Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa in data 27 novembre 2012, che condannava alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione (OMISSIS) e a quella di anno uno e mesi due di reclusione (OMISSIS), oltre alle pene accessorie di legge, per il reato di cui agli articoli 81 cpv., 110 e 323 c.p., commesso in concorso con (OMISSIS) (nei cui confronti si e’ separatamente proceduto), la quale, nella qualita’ di dirigente del settore affari del personale del Comune di (OMISSIS), omettendo di astenersi in presenza di un interesse dei predetti prossimi congiunti, procurava loro un ingiusto vantaggio patrimoniale costituito dall’assunzione alle dipendenze del Comune di (OMISSIS) con contratti a tempo determinato, reiteratamente prorogati previo parere conforme della stessa (OMISSIS).

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia degli imputati, deducendo, con separati atti d’impugnazione, violazioni di legge e vizi motivazionali per non avere la Corte d’appello risposto alle doglianze formulate in sede di gravame, ove si contestava la carenza degli elementi strutturali della fattispecie, con particolare riferimento all’assenza dell’elemento psicologico ed alla carenza di elementi probatori significativi al fine di ritenere un effettivo e rilevante contributo causale nella realizzazione del reato in concorso con la su indicata dirigente del settore affari del personale del Comune di (OMISSIS).

Si deduce, al riguardo, che dalle dichiarazioni dei testimoni escussi in dibattimento e’ emerso, in particolare, che nella procedura avviata per la stabilizzazione del rapporto di lavoro dei l.s.u. (tra i quali vi era anche (OMISSIS)) la documentazione non fu richiesta perche’ non prescritta dalla circolare, e che tale prassi fu addirittura applicata anche a tutte le successive procedure di stabilizzazione, cosi’ escludendo in radice un comportamento di favoritismo della (OMISSIS) nei confronti degli imputati. Relativamente alla pratica per l’assunzione di (OMISSIS), inoltre, la teste (OMISSIS), funzionaria dell’Ufficio del personale, ha affermato che la stessa fu istruita e collegialmente decisa da un gruppo di funzionari, e non esclusivamente dalla (OMISSIS).

Ne’, al riguardo, puo’ farsi leva sul rapporto di parentela tra le parti, poiche’ la procedura seguita dall’Ufficio del personale venne applicata a tutti i lavoratori interessati gia’ dalla fine del 1997, sia pure, probabilmente, quale frutto di una prassi erroneamente consolidata.

Illogica ed errata, infine, deve ritenersi la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, motivata nel caso di specie esclusivamente in relazione alla contestata recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati e vanno rigettati per le ragioni qui di seguito esposte e precisate.

2. In ordine ai su illustrati profili di doglianza, tutti al limite della inammissibilita’ in quanto fortemente orientati verso una rivalutazione dei profili di merito della regiudicanda, e come tali incompatibili con l’odierno scrutinio di legittimita’, e’ necessario ribadire, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d’appello, che tale decisione non puo’ essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che l’iter motivazionale di entrambe sostanzialmente si dispiega secondo l’articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (Sez. 4 , n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, Rv. 239735; Sez. 6 , n. 1307 del 14/1/2003, Rv. 223061).

Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorche’ i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze gia’ esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, v. Sez. 3 , n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).

Nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte, in particolare, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, si’ da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di entrambi i ricorrenti.

Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l’esito del giudizio di responsabilita’ non puo’ certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perche’ illustrati come maggiormente plausibili, o perche’ assertivamente dotati di una migliore capacita’ esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si e’ in concreto realizzata (Sez. 6 , n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1 , n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507).

Nel caso di specie, l’adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nell’impugnata sentenza non e’ stata validamente censurata dai ricorrenti, limitatisi a riproporre, per lo piu’, una serie di obiezioni gia’ esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa Sede, evidentemente, non assoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato.

Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, dunque, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorieta’ o macroscopica illogicita’ del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Suprema Corte elaborato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dai ricorrenti articolate.

3. Invero, sulla base delle inequivoche risultanze offerte dal materiale probatorio orale e documentale compiutamente illustrato in motivazione, i Giudici di merito hanno puntualmente ricostruito l’intera vicenda storico-fattuale oggetto della regiudicanda ed hanno partitamente esaminato ciascuna delle posizioni oggetto del tema d’accusa, evidenziando segnatamente: a) che l’intera procedura di assunzione dei (OMISSIS) (bando di concorso, graduatoria ed infine il contratto di lavoro) si svolse su proposta e sotto il controllo della dirigente del personale, (OMISSIS), cognata di (OMISSIS) e zia di (OMISSIS), come risulto’ solo all’atto di una successiva ispezione; b) che la predetta dirigente, come dichiarato da uno dei funzionari, ossia dalla teste (OMISSIS), era la responsabile per l’istruzione delle pratiche del proprio ufficio e, oltre ad approvarle e firmarle tutte, dava anche le direttive ed effettuava i necessari controlli; c) che la previsione di una corsia preferenziale per i contratti di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, sulla base di quanto dichiarato dal teste (OMISSIS), segretario generale del Comune di (OMISSIS), non esimeva di certo il Comune dallo svolgimento dei necessari controlli al momento della stipula dei contratti; d) che la natura del progetto, espressamente rivolto ad ex detenuti, e la tipologia dei lavori socialmente utili non esoneravano in alcun modo i concorrenti dall’obbligo di produrre la necessaria documentazione ex lege (documentazione che la dirigente, in ogni caso, doveva invitare a produrre, se non ancora fornita dai diretti interessati); e) che nel caso di (OMISSIS), peraltro, risultava essere stata irrogata la sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, con il conseguente divieto assoluto di assunzione presso il Comune; f) che, sebbene fosse richiesta un’attestazione in merito alla presenza di una qualifica specifica ovvero di un’esperienza nel settore, (OMISSIS) non possedeva ne’ l’una ne’ l’altra, ne’ risultava aver prodotto il titolo richiesto per lo svolgimento del lavoro per il quale era stato assunto; g) che del tutto irrilevante doveva ritenersi, in tal senso, la documentazione prodotta dalla difesa (ossia, un certificato della regione Sicilia attestante che egli aveva lavorato in qualita’ di conduttore di un apparato di disidratazione presso il Comune di (OMISSIS)), siccome comprovante un’attivita’ di lavoro svolta solo a far data dalla stipula del contratto oggetto del procedimento in esame, laddove la richiesta attestazione doveva chiaramente riferirsi ad un periodo antecedente il momento della presentazione della domanda; h) che sulla (OMISSIS), peraltro, gravava un obbligo di astensione Decreto Ministeriale 28 novembre 2000, ex articolo 6 recante il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in ragione dello stretto rapporto di parentela con (OMISSIS) (figlio della sorella) e del rapporto di affinita’ con il (OMISSIS) (cognato); i) che nel consentire a (OMISSIS) la stabilizzazione del rapporto per un lustro, senza richiedere i certificati penali e quelli dei carichi pendenti, ne’ alcuna dichiarazione attinente al godimento dei diritti politici, la (OMISSIS) gli procurava un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nell’ottenimento di un posto di lavoro stabile – almeno per un quinquennio – e regolarmente retribuito; l) che nel valutare positivamente la domanda avanzata da (OMISSIS), infine, si consentiva al predetto, pur in difetto delle condizioni di legge, di instaurare un rapporto di lavoro precario, ma reiteratamente prorogato, che gli permetteva di beneficiare di un ingiusto vantaggio patrimoniale e di acquisire, fra l’altro, un’esperienza lavorativa necessaria per la partecipazione ai bandi successivi.

4. Muovendo dal complesso di tali risultanze istruttorie, la Corte distrettuale ha ampiamente esaminato e puntualmente disatteso le censure difensive mosse in ordine alle modalita’ di ricostruzione dei fatti, coerentemente uniformandosi al quadro di principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 6 , n. 37880 del 11/07/2014, dep. 16/09/2014, Rv. 260031; Sez. 6 , n. 40499 del 21/05/2009, dep. 19/10/2009, Rv. 245010), secondo cui, ai fini della configurabilita’ del concorso del privato nel delitto di abuso d’ufficio, l’esistenza di una collusione tra il privato ed il pubblico ufficiale non puo’ essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell’uno e il provvedimento adottato dall’altro, dovendosi invece considerare i profili inerenti al contesto fattuale, ai rapporti personali tra i predetti soggetti, ovvero ad altri dati di contorno, idonei a dimostrare che la domanda del privato sia stata preceduta, accompagnata o seguita dall’accordo con il pubblico ufficiale, se non da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell’atto illegittimo.

In tal senso, invero, i Giudici di merito hanno logicamente ravvisato l’esistenza di un’intesa tra le parti, non solo valorizzando gli elementi sintomatici desunti dal contesto e dalla natura dei rapporti fra le stesse intercorsi, ma ponendo al contempo in rilievo non solo la1 circostanza dell’evidente vantaggio patrimoniale ingiustamente ottenuto dagli imputati, ma anche l’abnormita’ degli atti e dei comportamenti posti in essere in loro favore (mancata richiesta del godimento dei diritti politici a (OMISSIS) ed utile collocamento nelle graduatorie, pur in mancanza dei titoli richiesti, per il (OMISSIS)), oltre al connesso profilo del mancato adempimento di un preciso obbligo di astensione da parte della dirigente responsabile del settore affari del personale del Comune di (OMISSIS).

5. Inammissibili, infine, devono ritenersi le censure difensive prospettate in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiche’ la Corte distrettuale ha correttamente indicato, con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, le ragioni giustificative del suo apprezzamento, incentrato su una valutazione di merito riguardo alla personalita’ di (OMISSIS) (in ragione dei numerosi precedenti penali a carico) ed alla specifica gravita’ del reiterato comportamento delittuoso tenuto in ordine alla posizione dell’altro imputato (in ragione della molteplicita’ degli episodi in contestazione, caratterizzati dal succedersi di ripetute proroghe attraverso la reiterata sottoscrizione di contratti a tempo determinato, pur in assenza dei necessari requisiti): valutazioni discrezionali, queste, effettuate nel pieno rispetto dei criteri direttivi indicati dall’articolo 133 c.p. e, come tali, non assoggettabili a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive sul punto formulate nella mera prospettiva di accreditare una diversa ed alternativa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero la concessione dell’invocato beneficio.

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, d’altronde, non e’ necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma e’ sufficiente che egli, come avvenuto nel caso in esame, faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (v. Sez. 6 , n. 34364 del 16/06/2010, dep. 23/09/2010, Rv. 248244; Sez. 3 , n. 30562 del 19/03/2014, dep. 11/07/2014, Rv. 260136).

6. Al rigetto dei ricorsi, conclusivamente, consegue ex articolo 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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