Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 3 ottobre 2014, n. 20943

 

Svolgimento del processo e Motivi della decisione

I. – Il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione in base agli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
“1. – Con ordinanza resa il 15.4.2013 ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., la Corte d’appello di Palermo dichiarava inammissibile l’appello proposto da G.L. contro la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 12.7.2012, con la quale era stata respinta l’opposizione che questi aveva proposto al decreto ingiuntivo emesso su ricorso di C.F. per il pagamento della somma di E 51.646,00.
In particolare la Corte d’appello riteneva che il gravame non avesse ragionevoli probabilità di accoglimento, in quanto, a) pur nell’ipotesi d’irregolarità della procura rilasciata per la fase monitoria, la relativa nullità non avrebbe comportato la rimessione della causa al giudice di primo grado, dovendo comunque la Corte decidere la controversia nel merito; b) era palesemente infondata l’eccezione di nullità del ricorso ingiuntivo per illeggibilità della sottoscrizione del giudice; e c) l’appellante non aveva formulato alcuna censura di merito avverso la sentenza impugnata.
2. – Contro la sentenza di primo grado G.L. propone ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348-ter, terzo comma c.p.c.
2.1. – Resiste con controricorso C.F..
3. – Due i motivi di ricorso.
3.1. – Col primo è dedotta la violazione degli artt. 83, 125 e 638 c.p.c., in relazione ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c., per essere stato il ricorso per decreto ingiuntivo sottoscritto da difensore privo di procura. Ciò comporterebbe l’inesistenza giuridica della domanda giudiziale e l’impossibilità di provvedervi altrimenti, non avendo la F. avanzato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo alcuna richiesta al di fuori di quella avente ad oggetto la conferma del decreto.
3.2. – Il secondo mezzo denuncia la violazione degli artt. 132, n. 5, 135, quarto comma e 161, secondo comma c.p.c. AI difetto di sottoscrizione della sentenza deve equipararsi, sostiene parte ricorrente, la sottoscrizione illeggibile, allorché nella sentenza non risulti indicato il giudice che l’abbia pronunciata, sicché risulti impedita ogni possibilità d’individuarlo.
4. – I due motivi, esaminare congiuntamente perché mettono capo ad una medesima questione (gli effetti dell’invalidità del procedimento monitorio e del decreto ingiuntivo sul giudizio d’opposizione ex art. 645 c.p.c.), sono infondati.
Questa Corte ha avuto modo di osservare che a) l’inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l’invalidità non solo della fase monitoria e dell’ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché l’opposto non abbia prodotto in quest’ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta, con la conseguenza che il giudice deve definire l’opposizione con una pronuncia di mero rito dichiarativa del difetto del presupposto processuale del ministero del difensore (Cass. n. 4780/13); e b) l’invalidità del decreto ingiuntivo, per essere stato il ricorso sottoscritto da un difensore sfornito di procura, non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l’opposizione, dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dallo ingiungente opposto, ove ritualmente riproposto in tale sede, senza che rilevi – salvo che ai fini dell’esecuzione provvisoria e dell’incidenza delle spese nella fase monitoria – se l’ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa (Cass. n. 5171194).
4.1. – Nella specie, pacifica tra le parti e per di più coperta da giudicato interno l’esistenza di altra procura in favore della parte opposta, regolarmente costituitasi nella fase di cognizione piena, il coordinamento fra i suddetti
principi comporta che l’invalidità del decreto ingiuntivo, vuoi propria per difetto dei requisiti minimi per individuarne la sottoscrizione, vuoi derivata dall’inesistenza di procura al difensore della parte ricorrente, non consente la pretesa definizione in rito del processo.
4.1.1. – Né la mancata espressa formulazione da parte della F. di una diversa ed apposita domanda di condanna del L., in luogo della sola richiesta di conferma del decreto ingiuntivo, è argomento minimamente spendibile al fine di pervenire ad una soluzione opposta.
Ed infatti, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che l’opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza, della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall’opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l’ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto. Ne consegue che il giudice che dichiari nullo il decreto per nullità della procura ed emetta una sentenza di condanna non incorre in alcuno dei vizi di cui all’art. 112 c.p.c., non configurando l’opposizione un’impugnazione del decreto.
5. – Per le considerazioni svolte si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi di cui sopra, in base al n. 5 dell’art. 375 c.p.c.”.
II. – La Corte condivide la relazione, rispetto alla quale la memoria di segno contrario depositata dalla parte ricorrente (adesiva, invece, quella della controricorrente) non apporta elementi di giudizio idonei a giustificare una diversa conclusione.
In particolare, la tesi secondo cui i giudici di merito hanno omesso di revocare un decreto invalido, il quale in tal modo continuerebbe ad integrare il capo di condanna, di guisa che esso avrebbe dovuto essere revocato “anche al solo fine di sostituirlo con una sentenza di condanna”, non ha pregio.
In disparte il fatto che il ragionamento di parte ricorrente si pone su di un piano ipotetico, non essendo stata dichiarata dal Tribunale né dimostrata dal ricorrente stesso la dedotta nullità del procedimento monitorio, deve considerarsi che nella situazione processuale ipotizzata (mancata declaratoria d’invalidità del decreto ingiuntivo) la conseguenza sarebbe non già l’annullamento ma la correzione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ult. comma c.p.c., perché non verrebbe meno l’accertamento positivo – non investito da apposita censura – del credito effettuato all’esito della causa di opposizione.
Né la declaratoria d’invalidità del decreto avrebbe autonomo rilievo per l’incidenza che può svolgere sul regolamento delle spese, ché anche tale capo della sentenza impugnata non è stato investito da motivo d’impugnazione.
III. – Il ricorso va pertanto respinto.
IV. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente.
V. – Sussistono presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in ê 2.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

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