Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 gennaio 2014 n. 99[1]
La direttrice aveva comunque invitato le denuncianti <a mettere per iscritto quanto da loro ritenuto riprovevole nella condotta della insegnante. Non solo, aveva anche indetto una riunione tra tutti gli insegnanti alla presenza della psicologa: condotta – osserva la sentenza – difficilmente compatibile con una volontà di coprire responsabilità.
Per la Cassazione non sembra dunque emergere un sufficiente quadro indiziario circa una volontà della direttrice di disinteressarsi del comportamento tenuto nella sua classe>> risultando allo stato << solo una sua sottovalutazione della rilevanza – disciplinare o penale – dei fatti.
[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2014/01/abusi-scolastici-lomessa-vigilanza-della-direttrice-va-provata.html
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