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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI
Sentenza 3 gennaio 2014, n. 88

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGINIO Adolfo – Presidente
Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere
Dott. VILLONI Orlando – rel. Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. APRILE Ercole – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 514/2012 Corte di Appello di Palermo del 18/02/2013;
che ha confermato la sentenza del 25/02/2009 dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, di condanna per i reati di tentata truffa aggravata di cui all’articolo 56 c.p., articolo 640 c.p., comma 2, n. 1, articolo 61 c.p., n. 11 e ricettazione di cui all’articolo 648 c.p.;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Villoni Orlando;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto P.G. Dott. PRATOLA Gianluigi che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS) che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, nonche’ il difensore della parte civile, (OMISSIS), avv. (OMISSIS), che ha insistito per la conferma della sentenza impugnata, chiedendo la liquidazione delle spese della presente fase, come da separata nota.
RITENUTO IN FATTO
1. A seguito di decisione di annullamento con rinvio pronunziata da questa Corte di Cassazione, sez. 2, in data 08/11/2011 (sent. n. 2065/12), la Corte di Appello di Palermo, 2 Sezione ha confermato la sentenza del locale Tribunale emessa il 25/02/2009, che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di un anno e mesi cinque di reclusione ed euro 700,00 di multa per i reati di cui all’articolo 56 c.p., articolo 640 c.p., comma 2, n. 1, articolo 61 c.p., n. 11 e di cui all’articolo 648 c.p..
L’accusa consiste propriamente nell’aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre in inganno, a fini d’ingiusto profitto, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato mediante richiesta di riscossione del premio di euro 70.000,00 portato da un biglietto della lotteria “Dado Matto” risultato contraffatto, nella consapevolezza dell’illecita provenienza del titolo della vincita.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il (OMISSIS), deducendo tre motivi di ricorso:
a) violazione di mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e travisamento del fatto ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) in relazione all’articolo 192 c.p.p., e articolo 627 c.p.p., comma 3.
Il ricorrente censura l’affermazione di responsabilita’ operata dalla Corte territoriale in violazione del disposto dell’articolo 627 c.p.p., comma 3, ed in spregio delle indicazioni fornite dalla Corte regolatrice in sede di annullamento con rinvio. In particolare, deduce che la Corte di Appello di Palermo ha ignorato completamente l’analisi dei punti fondamentali necessari per valutare il fatto storico nella sua completezza ed in particolare la condotta del ricorrente successiva alla presentazione del biglietto (presentazione al funzionario di banca, rilascio di copia di documenti validi, sollecitazione del pagamento a mezzo legale) gia’ ritenuta dalla corte regolatrice “perfettamente lineare rispetto alla procedura di riscossione”; l’emergenza processuale della non immediata riconoscibilita’ della contraffazione, accertata solo successivamente all’esito di lunghe e complesse analisi tecniche condotte negli Stati Uniti D’America; la denunziata omessa motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di tentata truffa in punto idoneita’ degli artifici e raggiri concretamente posti in essere dall’imputato.
Si deduce, inoltre, che la Corte territoriale ha affermato la sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati e l’inverosimiglianza della versione del (OMISSIS), con argomentazioni riprese dalla motivazione della decisione di primo grado tuttavia smentite dalle risultanze processuali, in particolare con riguardo: alla pretesa imprecisione del racconto dell’imputato circa luogo e modalita’ di ritrovamento del biglietto, invece dettagliatamente descritti nel corso dell’esame cui il (OMISSIS) si era sottoposto all’udienza del 10/12/2008; alla verifica della genuinita’ del biglietto che l’imputato avrebbe omesso prima della presentazione, non imposta ne’ dal titolo ne’ dal regolamento di gioco; alla sussistenza di evidenti anomalie sul biglietto, circostanza espressamente smentita dalla deposizione del teste di parte civile (OMISSIS); alla definizione del (OMISSIS) come abituale giocatore, frutto di mera illazione; all’affermata inverosimiglianza della tesi difensiva del rinvenimento casuale, asseritamente corroborata solo dalle dichiarazioni rese dalla moglie nel giudizio di primo grado, circostanza quest’ultima clamorosamente smentita dal fatto che la moglie del (OMISSIS) non aveva mai deposto come testimone nel processo.
La Corte avrebbe, infine, postulato una ricostruzione dei fatti precedente la condotta ascritta all’imputato del tutto soggettiva, avendo ipotizzato, sia pure al mero fine di escluderne l’evenienza in concreto, che altri avesse abilmente falsificato il biglietto, volutamente abbandonandolo al fine di trarre in inganno colui che l’avesse rinvenuto;
b) violazione di legge ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) in relazione agli articoli 47, 640 e 648 c.p..
Si deduce che la Corte territoriale non ha ravvisato la ricorrenza di un evidente errore sul fatto, idoneo ad escludere la sussistenza dell’elemento psicologico del reato di ricettazione, essendosi lo stesso concretizzato in una difettosa ricostruzione della realta’ da parte dell’imputato con la conseguente alterazione del suo processo intellettivo, tale da rendere evidente la sussistenza della buona fede;
c) violazione di mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) in relazione all’articolo 192 c.p.p. e articolo 627 c.p.p., comma 3, all’articolo 27 Cost., comma 1, e articolo 6 CEDU, all’articolo 530 c.p.p., comma 2, e articolo 533 c.p.p., comma 1.
Riproponendo un motivo presente gia’ nel precedente ricorso, il ricorrente lamenta, infatti, come la Corte territoriale abbia ribadito la sua responsabilita’ in ordine ai reati contestatigli in violazione del principio dell’affermazione di colpevolezza solo al di la’ di ogni ragionevole dubbio, posto che alla base della condanna confermata dalla Corte territoriale vi sarebbe piuttosto il mancato raggiungimento della prova della sua innocenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ manifestamente infondato.
Va premesso che, nel caso in esame, l’annullamento della sentenza del giudice di secondo grado e’ intervenuto per difetto di motivazione e, in particolare, per il ritenuto deficit argomentativo sull’inidoneita’ del ragionamento ad excludendum prospettato dalla Corte territoriale rispetto al comportamento riferito dal ricorrente: in altri termini, non sarebbe stata adeguatamente spiegata l’inverosimiglianza del rinvenimento fortuito del biglietto sostenuto dall’imputato, avendo i giudici di merito dedotto l’assenza di buona fede del ricorrente secondo una regola di esperienza oltre modo soggettivistica, in particolar modo se rapportata al suo comportamento successivo (presentazione al funzionario di banca, rilascio di copia di documenti validi, sollecitazione di pagamento a mezzo legale).
I presupposti di fatto cui ancorare la verifica della sussistenza dell’elemento psicologico del reato di ricettazione avrebbero, inoltre, trovato smentita nella circostanza che la tipologia della contraffazione non risultava chiaramente riconoscibile neppure agli addetti ai lavori; sarebbe stata, infine, del tutto omessa ogni motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi del reato di tentata truffa.
Come e’ dato notare, la sentenza di rinvio non ha posto un principio di diritto vincolante, mirando piuttosto sollecitare il giudice di merito a rivalutare le fonti di prova, pur senza precludere la possibilita’ di pervenire ai medesimi esiti decisori.
La giurisprudenza di questa Corte e’, infatti, costante nell’affermare che non viola l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio il quale, dopo l’annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all’affermazione di responsabilita’ sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello gia’ censurato in sede di legittimita’; gli eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non risultano, infatti, vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine dell’individuazione del vizio o dei vizi segnalati e, non, quindi, come dati che s’impongono per la decisione a lui demandata (Cass. sez. 4, n. 44644 del 18/10 /2011, Rv. 251660) e ancora che nel caso in cui l’annullamento sia stato pronunciato, come nella specie, per mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione, il giudice del rinvio puo’ procedere a un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333).
Cio’ premesso, ritiene il collegio che il giudice del rinvio abbia assolto all’onere di rivalutare il compendio probatorio acquisito, fornendo adeguata motivazione delle ragioni su cui ha fondato la tesi della sua sufficienza per affermare la responsabilita’ dell’imputato.
Sfuggono, infatti, a censure di carattere logico, le valutazioni in fatto in ordine all’imprecisione del racconto dell’imputato circa la modalita’ di rinvenimento del biglietto vincente, nonche’ in ordine all’omesso controllo preventivo della genuinita’ del titolo di vincita, certamente non imposto dalle prescrizioni ivi riportate ne’ dal regolamento di gioco, ma la cui attuazione costituisce prassi di assoluto buon senso cui anche una persona con scarse conoscenze giuridiche e’ solita ricorrere in casi analoghi; cosi’ come sfugge a censure di ordine logico la valutazione del fatto che il biglietto dichiarava altre vincite oltre a quella dell’importo di euro 70.000,00, circostanza che pure non aveva allarmato l’interessato.
Ne’ la forza logica di tali valutazioni risulta inficiata dall’obiettivo errore in cui la Corte territoriale e’ sicuramente incorsa, laddove e al fine di sminuire la valenza liberatoria della tesi difensiva, ha affermato che solo la testimonianza della moglie aveva fornito riscontro alla tesi del rinvenimento fortuito.
Posto, infatti, che risulta pacificamente dagli atti che la moglie del (OMISSIS) non ha mai reso testimonianza nel corso del giudizio di primo grado, appare tuttavia evidente come l’argomento erroneamente speso dal giudice di merito non esplichi in realta’ alcun rilievo nel rafforzare o sminuire l’efficacia delle predette argomentazioni.
Cosi’ e’ anche a dirsi della ricostruzione dei fatti precedente il rinvenimento fortuito, che la difesa censura come frutto di mera illazione dei giudici di merito: trattasi all’evidenza di un mero artificio argomentativo che non incide sulla tenuta logica e sulla coerenza delle argomentazioni che hanno ritenuto inverosimile la tesi difensiva sul punto.
In altri termini, ritiene questo collegio che, rovesciando totalmente l’ultima delle censure difensive circa l’affermazione di responsabilita’ dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio, la Corte territoriale abbia ritenuto del tutto irragionevole il dubbio prospettato dal (OMISSIS) in ordine alla sussistenza della buona fede, anche a voler considerare la condotta successiva al rinvenimento del titolo di vincita, ritenuta lineare dalla sentenza di annullamento.
Dato che, infatti, quella ora indicata costituisce una mera valutazione, non vincolante ne’ per il giudice di rinvio e tantomeno per questo collegio, resta da comprendere come possa la stessa condividersi ove solo si consideri che l’essersi asseritamente rivolto ad un consulente legale per ottenere il pagamento della pretesa vincita avrebbe di necessita’ posto all’imputato il problema della mancata attivazione da parte sua del procedimento che s’impone a tutti i cittadini in caso di rinvenimento di cose altrui (articolo 927 c.c., e segg.), quand’anche esse non rechino manifestamente i segni dell’altrui proprieta’ com’e’ nel caso del denaro o di beni di valore (tesoro), procedimento che com’e’ noto trova espressa sanzione penale nell’articolo 647 c.p..
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine alla pretesa carenza motivazionale inerente il contestato reato di tentata truffa, che la Corte territoriale ha ravvisato nella condotta della presentazione da parte del ricorrente del biglietto contraffatto all’istituto di credito, nella consapevolezza della ritenuta provenienza delittuosa.
Secondo i giudici di merito tale comportamento e’ sufficiente ad integrare il reato de quo e del resto se la giurisprudenza di questa Corte ha gia’ affermato il principio che integra il reato di tentata truffa l’esibizione al personale di compagnia telefonica di alcune false ricevute di pagamento al fine di trarla in inganno e cosi’ convincerla a non reclamare ulteriormente il pagamento di quelle bollette ovvero a non sospendere l’erogazione del servizio per morosita’ del cliente (Cass. Sez. 2, sent. n. 2730 del 26/10/2011, P.G. in proc. Boccuto, Rv. 251779) e se l’ordinamento penale prevede espressamente la punibilita’ di condotte fraudolente che si esauriscono nella mera presentazione non solo di documenti falsi ma anche di dichiarazioni attestanti situazioni in veritiere com’e’ nel caso dell’articolo 316 ter c.p., non si vede quale particolare obbligo motivazionale debba essere assolto dal giudice di merito, una volta affermato che il titolo di una pretesa vincita di gioco risulta contraffatto e che il relativo presentatore e’ consapevole della contraffazione.
4. In forza dei predetti rilievi, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonche’ di una somma in favore della cassa per le ammende che si reputa equo determinare in euro 1.000,00 (mille).
5. Il ricorrente va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese processuali sopportate dalla parte civile costituita (OMISSIS) che, per questa fase processuale, stima equo liquidare nella somma di euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida nella somma di euro 2.500,00 oltre accessori di legge, in favore della parte civile (OMISSIS).

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