Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 3 agosto 2015, n. 33999
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILO Nicola – Presidente
Dott. CARCANO Domenic – Consigliere
Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuel – Consigliere
Dott. PATERNO’ RADDUSA B. – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 378/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del 10/12/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALLI M. che ha concluso per l’annullamento senza rinvio perche’ il fatto no e’ previsto dalla legge come reato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. (OMISSIS) impugna la sentenza della Corte di Appello di Messina con la quale a conferma della condanna emessa in primo grado dal Tribunale della stessa citta’ il ricorrente e’ stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all’articolo 334 c.p., comma 2.
Tanto per aver consentito la circolazione del mezzo di sua proprieta’ sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato alla sua custodia.
2. Lamenta il ricorrente violazione di legge giacche’ la condotta riscontrata da’ luogo all’illecito amministrativo di cui all’articolo 213 C.d.S., comma 4 e non al reato contestato.
3. Il ricorso e’ fondato.
4. Vero e’ che la circolazione del veicolo sottoposto al sequestro amministrativo, posta in essere dal proprietario di cui il bene e’ affidato in custodia, da’ corpo ad una ipotesi di amotio che in linea di principio concreta l’ipotesi della sottrazione sanzionata dall’articolo 334 c.p., comma 2; e’ del pari vero tuttavia che secondo la consolidata interpretazione offerta da questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 1963 del 28/10/2010 Rv. 248721; piu’ di recente cfr anche Sez. 6, n. 42752 del 24/09/2014 – dep. 13/10/2014, Magrini, Rv. 260446) la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell’articolo 213 C.d.S., integra esclusivamente l’illecito amministrativo previsto dal comma 4 dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all’articolo 334 c.p..
tanto perche’ la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente.
Secondo le Sezioni Unite sopra richiamate, infatti, gli elementi specializzanti sono tutti contenuti nell’articolo 213 C.d.S., comma 4, (in particolare, il fatto che la norma si riferisce al solo sequestro amministrativo previsto dal medesimo articolo e che non ogni condotta prevista dall’articolo 334 c.p. integra l’ipotesi di illecito amministrativo, ma esclusivamente la condotta di chi “circola abusivamente”), con la conseguenza che la su indicata disposizione normativa deve essere ritenuta speciale ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 9, comma 1, e che il concorso con l’articolo 334 c.p. – limitatamente alla condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo in base alla medesima norma – deve essere ritenuto apparente.
Nel caso, dunque, ricorrevano i presupposti dell’illecito amministrativo sopra indicato, dovendosi per contro escludere la configurabilita’ del reato contestato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.
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