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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 29 agosto 2014, n. 36405


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO’ Antonio – Presidente
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – rel. Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 747/2010 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI, del 31/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio perche’ il fatto non sussiste.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 31 gennaio 2013 la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del Tribunale di Nuora del 13 novembre 2009, che condannava (OMISSIS) alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di cui all’articolo 334 c.p., accertato in (OMISSIS), per avere egli sottratto cinque macchine “videopoker” sottoposte a sequestro penale, delle quali era proprietario e custode giudiziario (nominato con provvedimento del P.M. presso il Tribunale di Nuoro in data 21 marzo 2005).
2. Avverso la su indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del (OMISSIS), deducendo i seguenti motivi di doglianza.
2.1. Violazione di legge, in relazione all’articolo 191 c.p.p. e articolo 63 c.p.p., commi 1 e 2, e manifesta illogicita’ della motivazione, con riferimento all’articolo 192 c.p.p. e articolo 530 c.p.p., comma 2, per avere la Corte d’appello erroneamente affermato che, all’epoca in cui vennero posti in essere gli atti relativi all’esecuzione del provvedimento di archiviazione con dissequestro dei beni sequestrati nei confronti di (OMISSIS), quest’ultimo non risultava indagato nell’ambito del procedimento penale n. 2195/02: unitamente a (OMISSIS), infatti, il ricorrente era stato indagato relativamente ai reati di cui agli articoli 110, 718 c.p., articolo 719 c.p., comma 2, e su richiesta del P.M. era stata disposta in data 11 ottobre 2006 l’archiviazione del procedimento per la prescrizione del reato, seguita dal dissequestro e dalla restituzione dei beni agli aventi diritto. Gli agenti della Questura di Nuoro, in particolare, avrebbero dovuto avvisare il (OMISSIS) della facolta’ di farsi assistere da un legale il 28 febbraio 2007, ossia quando si recarono per la prima volta presso la struttura dove erano custoditi i beni dissequestrati: avvisato della rilevanza penale delle sue dichiarazioni in merito alla irreperibilita’ dei “videopoker”, egli avrebbe verosimilmente interrotto ogni altra attivita’ per ricercare quelli oggetto del provvedimento di dissequestro.
2.2. Violazione di legge, in relazione all’articolo 323 c.p.p e articolo 334 c.p., commi 1 e 2, poiche’ a fronte di un provvedimento di dissequestro immediatamente esecutivo a far data dall’11 ottobre 2006, solo il 28 febbraio 2007 la Questura di Nuoro si attivava per dare esecuzione al su indicato decreto di archiviazione e dissequestro adottato dal G.i.p., con la conseguenza che l’attivita’ svolta in epoca successiva all’ordine del Giudice non consentiva di ritenere accertata e realizzata in concreto la relativa fattispecie incriminatrice, che disciplina solo i casi in cui le condotte di sottrazione, soppressione, dispersione e deterioramento abbiano ad oggetto un bene sottoposto a sequestro che risulti ancora gravato dal vincolo nel momento in cui la condotta viene accertata.
Nel caso di specie, il vincolo era cessato in data 11 ottobre 2006 e i fatti di cui all’imputazione sono riferibili ad un arco temporale ricompreso fra il 28 febbraio 2007 ed il 31 marzo dello stesso anno, con la conseguente impossibilita’ di configurare anche il dolo generico in capo all’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Fondato, e assorbente rispetto alle residue doglianze difensive, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, atteso che i beni in custodia, al momento dell’accesso presso il magazzino dell’imputato, verificatosi il 28 febbraio ed il 31 marzo 2007, erano stati oggetto di un provvedimento di dissequestro e restituzione in favore degli aventi diritto, adottato dal G.i.p. presso il Tribunale di Nuora in data 11 ottobre 2006, che disponeva l’archiviazione del parallelo procedimento penale e la restituzione degli atti al P.M..
Ne discende che, a seguito del provvedimento di dissequestro, da ritenere immediatamente esecutivo ex articolo 323 c.p.p., comma 1, i beni originariamente in custodia non erano piu’ gravati da alcun vincolo reale di indisponibilita’ sin dall’11 ottobre 2006, mentre la condotta descritta nel capo di imputazione e’ collocata in un arco temporale successivo, ove la fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 334 c.p. non puo’ trovare alcuna applicazione a causa dell’intervenuta cessazione dell’efficacia del vincolo, irrilevante dovendosi ritenere, per effetto della su citata disposizione normativa, la successiva attivita’ volta alla notifica del provvedimento di dissequestro.
Pur non richiamando, il su citato disposto dell’articolo 323, l’ipotesi dell’archiviazione, e’ logico ritenere che l’automatismo degli effetti ivi regolati non si esaurisca solo nei casi, formalmente previsti, della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, non essendovi alcuna ragione plausibile per escludere che le relative conseguenze processuali debbano essere le medesime, avuto riguardo all’analoga evenienza legata alla perdita di efficacia, de iure, della misura cautelare personale, ex articolo 300 c.p.p., comma 1, quando sia disposta, appunto, l’archiviazione, ovvero sia pronunciata la sentenza di non luogo a procedere o quella di proscioglimento.
4. Secondo la linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 7964 del 26/06/1997, dep. 26/08/1997, Rv. 209760; Sez. 6, n. 4825 del 21/02/1986, dep. 04/06/1986, Rv. 172939), la presenza di eventuali cause di invalidita’ o di inefficacia del sequestro non autorizza alcun atto di disposizione della cosa sequestrata solo fino a quando esse, come avvenuto nel caso in esame, non siano state formalmente riconosciute dal giudice al riguardo investito attraverso l’attivazione dei normali rimedi giuridici, mentre la giuridica inesistenza del sequestro fa venire meno il reato in questione, poiche’ la norma incriminatrice de qua, la cui obiettivita’ giuridica e’ quella di tutelare l’interesse della P.A. a conservare il vincolo apposto con il pignoramento od il sequestro su determinati beni, sanziona la condotta delittuosa – di sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento – posta in essere durante l’esistenza di tale vincolo.
Deve dunque ritenersi che il sequestro rilevante ai fini della configurabilita’ del reato di cui all’articolo 334 c.p. e’ quello disposto attraverso un atto produttivo di effetti, con il logico corollario che le condotte ivi tipizzate rilevano se insistono su cose sequestrate con un atto, pur invalido, ma efficace, e sino a quando gli effetti del sequestro non siano cessati, o direttamente in forza di legge, al verificarsi di una determinata situazione, ovvero per una pronuncia adottata dall’autorita’ giudiziaria o amministrativa.
Per l’integrazione della su indicata fattispecie incriminatrice, conclusivamente e’ necessario verificare la contemporaneita’ della condotta con la effettivita’ del vincolo apposto sul bene, la cui presenza deve essere attuale e reale, non solo apparente, alla stregua delle pertinenti disposizioni normative – processuali, amministrative, ecc – che contengono la specifica disciplina della tipologia di sequestro di volta in volta rilevante nel caso concreto, non potendo assumere, al riguardo, alcun rilievo penale comportamenti tenuti prima della costituzione del vincolo, ovvero dopo la sua cessazione.
5. Sulla base delle su esposte considerazioni, in definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perche’ il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.

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