sottrazione minori

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza  28 aprile 2014, n. 17799

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 9 ottobre 2012 la Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in data 1 giugno 2007, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.F. in ordine al reato di cui all’art. 574 c.p., perché estinto per intervenuta prescrizione.
1.1. All’esito del giudizio di primo grado, ritenuta l’equivalenza delle attenuanti generiche alla contestata recidiva e concesso il beneficio della sospensione condizionale, il M. era stato condannato alla pena di anno uno di reclusione ed al risarcimento del danno cagionato alla parte civile, per avere, il (omissis) , sottratto i figli M.J. e L. , minori degli anni quattordici, a C.G. , cui veniva impedito l’esercizio delle potestà inerenti alla qualità di genitore.
2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, che ha dedotto quattro motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
2.1. Violazione dell’art. 606, lett. c), c.p.p., in relazione alla ipotesi di nullità prevista dall’art. 522 c.p.p., per essere stato il ricorrente condannato per un fatto diverso da quello contestato, dal momento che tutti i testimoni hanno riferito che vi era stato un pregresso accordo tra i coniugi in base al quale il M. il 29 maggio 2003 avrebbe dovuto presentarsi a prendere i suoi figli minori presso l’abitazione della nonna materna, in (…), dove si trovavano con la madre, per condurli e trattenerli un periodo con sé in (…). Stante la presenza di un consenso da parte della moglie, deve pertanto escludersi la configurabilità del reato nella forma della sottrazione senza il consenso dell’altro genitore, tenuto conto anche del fatto che nell’imputazione non è stata inclusa la condotta di ritenzione (quale seconda ipotesi prevista dall’art. 574 c.p., e mai contestata all’imputato).
2.2. Violazione di legge (art. 606, lett. b), c.p.p.) per avere la Corte d’appello condannato non un fatto di reato, ma una presunta riserva mentale dell’imputato, legata all’inadempimento dell’obbligo di restituire i figli alla moglie.
2.3. Vizi motivazionali (art. 606, lett. e), c.p.p.) nelle parti in cui la impugnata pronuncia ha ammesso un accordo per la consegna dei figli in data 29 maggio 2003, così negando l’ipotesi della sottrazione descritta nell’imputazione, e però, al contempo, evidenziando che il consenso originariamente prestato avrebbe dovuto ritenersi revocato per non avere il M. – che, una volta arrivato presso l’abitazione dei suoceri, aveva manifestato agitazione e destato allarme – indicato alla moglie la precisa data di riconsegna dei figli (elemento, questo, da cui non consegue automaticamente ed inequivocabilmente la revoca del consenso): la contestazione sulla data della riconsegna, infatti, è sorta dopo l’accordo tra i coniugi e nulla ha a che vedere con esso.
2.4. Violazione di legge per non aver dichiarato la prescrizione dei crediti vantati dalla parte civile, in accoglimento della precisa e tempestiva eccezione sul punto avanzata dall’imputato. Il diritto della parte civile, infatti, è stato esercitato sino all’emissione della sentenza di primo grado – ossia, il 1 giugno 2007 – mentre da allora, e fino alla data del 9 ottobre 2012, in cui si è celebrata l’udienza di appello, non è sopraggiunto alcun atto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che, essendo trascorsi più di cinque anni senza che sia intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione, il diritto si è prescritto.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni di seguito esposte e precisate.
4. Infondata deve ritenersi la prima doglianza in ricorso prospettata (v., supra, il par. 2.1.), dovendosi escludere ogni ipotesi di nullità per difetto di contestazione, ove si consideri che la condotta costitutiva tipica della fattispecie può in concreto articolarsi attraverso due forme alternative, e perciò equivalenti, la sottrazione e la ritenzione, senza che il legislatore abbia richiesto la presenza di specifiche note modali delle azioni od omissioni nelle quali esse vengano effettivamente a tradursi.
Invero, la sottrazione di un minore alla potestà del genitore o dei genitori e la sua ritenzione contro la volontà del titolare o dei titolari della potestà parentale tutelano il medesimo bene giuridico incentrato sulla protezione degli interessi del minore e comportano entrambe l’assoggettamento della vittima all’esercizio di un potere illegittimo, distinguendosi solo per le modalità attraverso le quali l’autore del delitto entra in contatto con il minore ed interferisce sui suoi diritti e sulle sue situazioni soggettive, distogliendolo dalle direttive a lui impartite dal genitore o dal tutore: nel primo caso, infatti, si fa cessare de facto una determinata relazione che unisce una persona ad un determinato soggetto, nell’altra ipotesi l’autore del reato approfitta del fatto di essere venuto in contatto con il minore per una causa lecita e lo trattiene indebitamente presso di sé, ossia contro la volontà dell’altro genitore, del tutore, del curatore, o comunque di colui che eserciti una forma di vigilanza o custodia nei confronti del minore.
Al riguardo si è infatti precisato (Sez. 6, 19 novembre 1986, n. 12950, Rv. 174333) che la condotta di uno dei due coniugi deve portare ad una globale sottrazione del minore alla vigilanza dell’altro, sì da impedirgli non solo l’esercizio della funzione educativa e dei poteri inerenti all’affidamento, ma da rendere impossibile quell’ufficio che gli è stato conferito dall’ordinamento nell’interesse del minore e della società.
Nel caso in esame, la Corte d’appello ha correttamente replicato ai rilievi difensivi, ponendo in evidenza l’identità sostanziale del tema d’accusa, tenuto conto della natura permanente della condotta costitutiva della fattispecie in esame (Sez. 6, n. 21441 del 18/02/2008, dep. 28/05/2008, Rv. 239881; Sez. 6, n. 7836 del 08/04/1999, dep. 16/06/1999, Rv. 214762) e della concreta possibilità di interloquire sulla fondatezza della contestazione, incentrata sul fatto che l’imputato, come più innanzi meglio si vedrà, ha per diversi mesi persistito nella sua illecita condotta sottrattiva dei minori, trattenuti presso di sé senza il consenso della madre, privata delle relative facoltà genitoriali.
È, del resto, evidente che nessuna immutazione può ipotizzarsi quando, come avvenuto nel caso di specie, siano contenuti nella contestazione, considerata nella sua interezza, gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, laddove la violazione del principio di correlazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto, così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo, senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa (Sez. 6, n. 35120 del 13/06/2003, dep. 04/09/2003, Rv. 226654).
5. Per quel che attiene alla seconda e terza censura, entrambe al limite dell’inammissibilità in quanto fortemente orientate verso una rivalutazione del merito, incompatibile con l’odierno scrutinio di legittimità, è necessario ribadire, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d’appello, che tale decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che l’iter motivazionale di entrambe sostanzialmente si dispiega secondo l’articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Rv. 223061). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).
Nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte, in particolare, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che l’impugnata pronunzia ha comunque offerto una congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell’odierno ricorrente.
Discende da tale evenienza, secondo la linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l’esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507).
Nel caso di specie, invero, l’adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nell’impugnata sentenza non è stata validamente censurata dal ricorrente, limitatosi a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa Sede, evidentemente, non assoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato.
Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, dunque, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Corte elaborato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui alla lett. e) del comma primo dell’art. 606 c.p.p. (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dal ricorrente articolate.
6. Entro tale prospettiva, deve rilevarsi come, sulla base delle univoche emergenze probatorie offerte dall’esito dell’istruzione dibattimentale, i Giudici di merito abbiano ricostruito analiticamente l’intera vicenda storico-fattuale oggetto della regiudicanda, evidenziando come, a seguito dell’istanza di separazione presentata dalla C. al Tribunale di Pisa nel maggio 2003, con la relativa udienza fissata il 21 novembre 2003, i due coniugi avessero trovato un accordo affinché il M. , contrario alla separazione, venisse a prendere i due bambini presso l’abitazione familiare della C. in (…).
Allorquando si presentò presso quell’abitazione, tuttavia, egli manifestò una particolare agitazione e destò un certo allarme, tanto che la moglie cercò, invano, di farsi dire con precisione quando avrebbe provveduto alla riconsegna. In quel frangente, mentre egli cercava di allontanarsi in macchina con i bambini, il fratello della C. provò ad inseguirlo e, nel tentativo di frapporsi, venne trascinato per un lungo tratto di strada sul cofano dell’autovettura, fino a quando il M. la fermò, facendo salire a bordo il cognato.
Intervenuta la Polizia, l’imputato assunse il formale impegno di restituire i figli in data (omissis) presso il porto di (omissis) , impegno che tuttavia non rispettò, trattenendo i figli con sé e manifestando l’intenzione di non riconsegnarli fino a quando il Tribunale non si fosse pronunziato sull’affidamento. Vanamente decorsa quella data, infatti, la situazione si sbloccò nel mese di ottobre di quello stesso anno, quando il Tribunale decise sull’affidamento, assegnando definitivamente i figli alla madre, che poté rivederli solo in data (omissis) . Durante il rilevante lasso di tempo su indicato, peraltro, il M. consentì solo per cinque giorni alla moglie di vedere i propri figli, sotto stretto controllo, presso l’abitazione della suocera.
7. Così ricostruito il compendio storico-fattuale, i Giudici di merito hanno coerentemente ritenuto la configurabilità della contestata ipotesi delittuosa, rilevando come l’imputato abbia sottratto i due minori per il periodo di circa cinque mesi all’altro genitore, trattenendoli presso di sé senza il suo consenso ed impedendone, di conseguenza, l’effettivo esercizio della potestà genitoriale.
In tale prospettiva, inoltre, i Giudici di merito hanno concordemente inquadrato la condotta costitutiva del reato nel suo continuo e progressivo dispiegarsi, fissando l’inizio della sottrazione proprio nel maggio 2003, sulla base del rilievo, motivatamente desunto dal comportamento posto in essere dall’imputato, che la sua intenzione era proprio quella di sottrarre alla madre i minori e ritenerli indebitamente con sé, inducendola a prestare un consenso viziato dalla formale promessa della riconsegna, a prescindere dal fatto che egli, davanti alle forze dell’ordine, si fosse reso apparentemente disponibile a restituirli nel giorno prestabilito.
In tal guisa, essi hanno fatto buon governo del quadro di principii che regolano la materia in esame, mostrando di uniformarsi all’insegnamento di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 12950 del 25/06/1986, dep. 19/11/1986, Rv. 174329), secondo cui il delitto di sottrazione di persone incapaci, previsto dall’art. 574 cod. pen., ha natura di reato permanente, poiché è caratterizzato:
a) da un’azione iniziale, costituita dalla sottrazione del minore; b) dalla protrazione della situazione antigiuridica mediante la ritenzione, attuata attraverso una condotta sempre attiva, perché intesa a mantenere il controllo sul minore e spesso ad utilizzare tale situazione per i fini più diversi; c) dalla possibilità, per il reo, di porre fine alla situazione antigiuridica fino a quando la cessazione di tale situazione non intervenga per sopravvenuta impossibilità o per la pronunzia della sentenza di primo grado.
Lo svolgersi della condotta – che è, come già rilevato, a forma libera, ben potendo, sia la sottrazione che la ritenzione, articolarsi in concreto senza la necessaria connotazione di specifiche modalità esecutive che ne vincolino i profili della tipicità – esige, infatti, il decorso di un apprezzabile spazio temporale, che si interrompe solo quando l’incapace o il minore dissenziente, per volontà dello stesso autore, o, come avvenuto nel caso in esame, per una causa da lui indipendente, possano di nuovo beneficiare dell’assistenza di colui che nei loro confronti è ad essa obbligato.
8. Manifestamente infondata, infine, deve ritenersi l’ultima doglianza in ricorso prospettata, che non tiene conto dei principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 3, n. 872 del 17/01/2008, Rv. 601457), secondo cui, qualora il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, se quest’ultimo si estingue per prescrizione, si estingue pure l’azione civile di risarcimento, data l’equiparazione tra le due prescrizioni, a meno che il danneggiato, costituendosi parte civile nel processo penale, non interrompa la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 cod. civ. e tale effetto interruttivo, che si ricollega all’esercizio dell’azione civile nel processo penale, ha carattere permanente protraendosi per tutta la durata del processo; in caso di estinzione del reato per prescrizione, tale effetto cessa alla data in cui diventa irrevocabile la sentenza che dichiara l’estinzione, tranne che la parte civile abbia revocato la costituzione o non abbia, comunque, coltivato la pretesa, venendo in tal caso meno la volontà di esercitare il diritto che è alla base dell’effetto interruttivo.
Se, dunque, vi è stata costituzione di parte civile, si verifica l’interruzione con effetto permanente per tutta la durata del processo e tale termine ricomincia a decorrere dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per essersi il reato estinto per prescrizione (Sez. 3, n. 14450 del 19/11/2001, Rv. 550336).
9. Al rigetto del ricorso, conclusivamente, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 c.p.p..
Da tale pronuncia discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile, la cui liquidazione viene operata secondo l’importo in dispositivo meglio enunciato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì il ricorrente a rimborsare alla parte civile le spese di questo grado, che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00, oltre IVA e CPA.

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