Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 28 agosto 2014, n. 36392

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO’ Antonio S. – Presidente
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – rel. Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 77/2014 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del 05/02/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. Paolo Canevelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 5 febbraio 2014 il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell’appello proposto dal P.M. avverso l’ordinanza di rigetto emessa in data 13 gennaio 2014 dal G.i.p. presso il Tribunale di Trapani, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di (OMISSIS), indagato del reato di cui all’articolo 572 c.p., articolo 61 c.p., n. 11 quinquies, commesso in (OMISSIS) con condotta permanente, in danno della moglie dei figli minori.
2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, deducendo violazioni di legge e carenze motivazionali con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera a) e c), avendo il Tribunale affidato le proprie valutazioni a mere presunzioni, ad es. con riguardo alla possibilita’ di commettere in futuro dei reati con l’utilizzo di armi, senza considerare il fatto che, dopo un periodo di allontanamento, la moglie ritenne di farlo rientrare a casa prima delle feste natalizie del dicembre 2013 per tentare di riavviare, anche per le condizioni di depressione nelle quali egli versava, un rapporto di serena convivenza nell’interesse dei figli minori. L’indagato, peraltro, ha trovato un lavoro continuativo, come comprovato in sede di discussione dinanzi al Tribunale della liberta’, che gli consente di vivere in una condizione di serenita’ e di mantenere la famiglia, circostanza, questa, non considerata nella motivazione dell’impugnato provvedimento.
Entrambe le ravvisate esigenze cautelari, infine, potevano essere salvaguardate anche con i recenti istituti introdotti dagli articoli 282 bis e 282 ter c.p.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ fondato esclusivamente entro i limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
4. La gravita’ del panorama indiziario evocato a sostegno della misura deve ritenersi congruamente sostenuta nella motivazione del provvedimento impugnato, che ha correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica ed adeguata, delle ragioni che giustificano l’epilogo del relativo percorso decisorio.
Entro tale prospettiva, dunque, l’impugnata ordinanza ha fatto buon governo del quadro dei principii che regolano la materia, ponendo in evidenza, sulla base delle univoche indicazioni offerte dalle emergenze investigative, ed in particolare dalle convergenti dichiarazioni rese dalle persone offese, come l’indagato abbia posto in essere, nell’intero arco del rapporto matrimoniale, una serie di violente aggressioni in danno della moglie e dei figli minori, idonee a rendere abitualmente doloroso ed umiliante il quadro delle relazioni familiari.
Parimenti congrua, tenuto conto della natura cautelare della cognizione e della valutazione rebus sic stantibus ivi propriamente espressa, deve altresi’ ritenersi, nell’iter motivazionale dell’impugnato provvedimento, la giustificazione offerta riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera c), – desunte dall’evidenziato rischio di reiterazione delle gravi condotte oggetto di addebito cautelare – oltre che di quelle individuate nella lettera a) della su citata disposizione, che il Tribunale ha ricavato dal fatto che lo stato di soggezione mostrato dalla moglie nei confronti dell’indagato, a causa dei tratti violenti della sua personalita’, possa risultare addirittura accresciuto dall’avvenuta ripresa della convivenza familiare, con il conseguente pericolo che la moglie non denunzi ulteriori episodi di maltrattamento.
5. Non coerentemente motivato, di contro, risulta il profilo dell’adeguatezza della misura cautelare prescelta, ove si consideri che i principii generali di proporzionalita’ e adeguatezza delle misure coercitive – siano esse di natura personale o reale – devono costituire oggetto di una valutazione preventiva e non eludibile sia da parte del giudice che le disponga, sia di quello investito dell’istanza di riesame, che di conseguenza e’ tenuto a motivare adeguatamente sulla impossibilita’ di conseguire il medesimo risultato con le meno invasive, e piu’ appropriate, misure coercitive previste nelle disposizioni di cui agli articoli 282 bis e 282 ter c.p.p., avuto riguardo, in particolare, alle deduzioni difensive in ordine all’elemento di novita’ concernente l’occupazione lavorativa che l’indagato avrebbe di recente ottenuto.
Si tratta, invero, di tipologie di misure che devono essere modellate in relazione alle peculiarita’ della condotta illecita considerata, e che si caratterizzano per il fatto di affidare al giudice della cautela il compito, oltre che di verificare i presupposti applicativi ordinari, di riempire la misura di quelle specifiche prescrizioni ritenute essenziali per raggiungere l’obiettivo cautelare, ovvero per limitare le conseguenze della misura stessa.
Cosi’, ad es., nel provvedimento di allontanamento dalla casa familiare il giudice penale puo’ prescrivere determinate modalita’ di visita del soggetto allontanato dalla abitazione coniugale, tenendo presenti le esigenze educative dei figli minori; con il provvedimento di divieto di avvicinamento, inoltre, il giudice deve individuare i luoghi ai quali l’indagato non puo’ avvicinarsi e in presenza di ulteriori esigenze di tutela puo’ anche prescrivere di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dai parenti della persona offesa e, addirittura, indicare la distanza che l’indagato deve tenere da tali luoghi o da tali persone; inoltre, spetta al giudice vietare che l’indagato comunichi con la vittima, indicando i mezzi vietati; in entrambi i casi, qualora la frequentazione dei luoghi sia necessaria per motivi di lavoro, ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le modalita’ e puo’ imporre specifiche limitazioni (al riguardo v., in motivazione, Sez. 6, n. 26819 del 07/04/2011, dep. 08/07/2011, Rv. 2507289).
6. S’impone, conclusivamente, l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza, per un nuovo esame in relazione allo specifico profilo sopra evidenziato, che nella piena liberta’ dei relativi apprezzamenti di merito dovra’ colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi ai principii di diritto in questa Sede stabiliti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’adeguatezza della misura cautelare e rinvia per nuova deliberazione sul punto al Tribunale di Palermo.

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