Le massime

1. Anche le pratiche persecutorie realizzate fuori dello stretto ambito familiare possono integrare il delitto di maltrattamenti all’interno di comunità in cui il rapporto tra agente e parte offesa assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell’altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia, connotata dall’esercizio di un potere direttivo o disciplinare tale da rendere ipotizzabile una condizione di soggezione, anche solo psicologica. Negli ambienti carcerari si è in presenza di una posizione di supremazia formale e sostanziale nei confronti del soggetto passivo, con modalità e caratteri propri dei rapporti di natura para-familiare. Pertanto, le condotte vessatorie, umilianti e denigranti cui vengono sottoposti i detenuti possono ricondursi all’elemento materiale del reato di cui all’art. 572 c.p.

2. Il delitto istantaneo di “abuso di autorità contro arrestati o detenuti” (art. 608 c.p.) è speciale rispetto a quello, parimenti istantaneo, di abuso di mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.), non già rispetto al reato di maltrattamenti previsto dall’art. 572 c.p., il quale sanziona comportamenti abituali caratterizzati da una serie indeterminata di atti di vessazione e umiliazione che manifestano l’esistenza di una direzione di volontà di cui i singoli episodi (d’ingiurie, percosse, lesioni etc.), da valutare unitariamente, costituiscono l’espressione e in cui il dolo si configura come volontà comprendente il complesso dei fatti e coincidente con il fine di rendere disagevole in sommo grado e per quanto possibile penosa la vita della parte offesa. Ne consegue la possibilità di concorso tra le due fattispecie delittuose, in presenza di accertata protrazione delle condotte per un periodo di tempo significativo, integrando a tutti gli effetti i connotati dell’abitualità che caratterizza il reato di maltrattamenti.

 

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

SENTENZA 27 luglio 2012, n. 30780

Ritenuto in fatto

 

l. C.B. e M.S., furono tratti a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 110, 572, 61 n. 9 cod. pen., perché, in concorso tra loro, in qualità di agenti della polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Asti, e abusando dei poteri inerenti alla loro funzione, maltrattavano il detenuto C.R., affidato alla loro vigilanza e custodia in quanto ristretto in regime di detenzione carceraria, sottoponendolo a un tormentoso e vessatorio regime di vita all’interno della struttura carceraria: in particolare spogliavano completamente il R. e lo rinchiudevano in una cella senza vetri alle finestre (chiuse soltanto dopo circa un mese con cellophane), priva di materasso per il letto, di lavandino e di sedie o sgabelli, ave veniva lasciato (i primi giorni completamente nudo) per circa due mesi, razionandogli il cibo e fornendogli unicamente pane e acqua; durante tale periodo picchiavano il R. ripetutamente ed anche più volte al giorno, con calci, pugni e schiaffi per tutto il corpo, fino a cagionargli lesioni personali (tra cui la frattura dell’ottava costola sinistra, ecchimosi diffuse in sede toracico-addominale di sinistra) da cui derivò una malattia giudicata guaribile in 20 giorni; in un’occasione il B. strappò con le mani il “codino” che il detenuto si era fatto ai capelli.

Analoga contestazione veniva mossa al B. (in concorso con altri) con riferimento al detenuto A.C.

2. Con sentenza pronunciata il 30 gennaio 2012, il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei due imputati per estinzione del delitto di cui all’art. 608 c.p., così riqualificato il reato di cui all’art. 572 c.p. contestato nel capo di imputazione, a seguito del decorso del termine per prescrizione.

2.1. All’esito di una meticolosa e approfondita istruttoria di cui è dato analitico conto nella sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto provato “”al di là di ogni ragionevole dubbio” che:

– nel carcere di Asti era stata instaurata una prassi di maltrattamenti dei detenuti più “problematici”;

– due di essi, R. e C., subirono non solo singole vessazioni, ma una vera e propria tortura, durata per più giorni e posta in essere in modo scientifico e sistematico;

– B. e S. parteciparono con certezza a tutte o quasi tutte le vessazioni (fisiche, psicologiche e materiali).

2.2. Passando alla qualificazione giuridica, osserva il Tribunale che «i fatti in esame potrebbero essere agevolmente qualificati come ‘tortura’», se l’Italia non avesse omesso di dare attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, pur ratificata dal nostro Paese con L. 3 novembre 1988, n. 498.

In mancanza di tale fattispecie delittuosa, il Tribunale ha escluso che le condotte sopra indicate possano configurare il reato di cui all’art. 572 c.p., ritenendo che le stesse debbano essere ricondotte alla fattispecie di cui all’art. 608 c.p.

3. Ha impugnato la sentenza, con ricorso immediato per cassazione, il Pubblico Ministero, il quale chiede l’annullamento della sentenza, deduce la nullità per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione alla riqualificazione del fatto in abuso di autorità contro arrestati o detenuti.

4. Nell’interesse di C.B. la difesa ha depositato memoria con cui rileva che l’imputato, contumacia durante il giudizio, non ha ricevuto notifica dell’avviso del deposito dell’estratto della sentenza di cui all’art. 548.3 c.p.p., e deduce, ex art. 606.1 lett. c) cod. proc. pen., “una violazione di legge che, qualora non rilevata e sanata, potrà, sicuramente, invalidare la successiva pronuncia di questa Corte”.

 

Considerato in diritto

 

1. Va preliminarmente esaminata la deduzione della difesa, secondo cui la mancata notifica all’imputato dell’estratto contumaciale preclude la possibilità di procedere, da parte di questa Corte, alla trattazione del ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso la declaratoria di estinzione del reato di cui all’art. 608 c.p., così qualificato il fatto originariamente contestato come delitto previsto dall’art. 572 c.p.

L’eccezione è infondata.

Va certamente riconfermato il principio affermato dalla Sezioni Unite e invocato dal difensore di uno degli imputati, secondo cui, ai fini della decorrenze del termine d’impugnazione di sentenza contumaciale, la notificazione all’imputato dell’avviso di deposito con l’estratto di sentenza non può essere sostituita da alcun altro atto, pur se quest’ultimo ne contenga tutti gli elementi essenziali (Cass. Sez. U, n. 35402/2003, Rv. 225362).

Ciò, tuttavia, non rileva nel presente procedimento, in cui la Corte è chiamata a decidere sul ricorso presentato dal pubblico ministero, giacché in nessun modo la decisione su di esso può compromettere il diritto dell’imputato a impugnare la sentenza di condanna, quando sarà a lui formalmente notificata.

Se persino l’impugnazione proposta dal difensore non preclude il diritto dell’imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento, a essere restituito nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale (v. Corte cost. sent. n. 317 del 2009, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 175, comma 2, c.p.p.), a maggior ragione non può essere preclusiva di tale diritto la decisione sull’impugnazione presentata dal Pubblico Ministero.

D’altro canto, la mancata proposizione del ricorso dell’imputato non può costituire ostacolo alla trattazione dell’impugnazione ritualmente presentata dal pubblico ministero.

Se l’imputato avesse avuto interesse all’esame congiunto del ricorso del P.M. e del suo (eventuale) ricorso, ben avrebbe potuto presentare la sua impugnazione, avendo comunque avuto conoscenza, attraverso la notificazione dell’impugnazione del Pubblico Ministero, dell’esistenza della sentenza del Tribunale di Asti, emessa nel procedimento penale a suo carico.

2. Passando dunque all’esame del ricorso, osserva il Collegio che la penetrante critica svolta dal Pubblico Ministero alla conclusione cui è pervenuto il Tribunale in ordine alla qualificazione del fatto va condivisa, senza però che possano essere accolte le richieste di annullamento della sentenze impugnata.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che anche le pratiche persecutorie realizzate fuori dello stretto ambito familiare possono integrare il delitto di maltrattamenti all’interno di comunità in cui il rapporto tra agente e parte offesa assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell’altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia, connotata dall’esercizio di un potere direttivo o disciplinare tale da rendere ipotizzabile una condizione di soggezione, anche solo psicologica (Cass. n. 26594/2009, Rv. 244457; n. 685/2011, Rv. 249186; n. 43100/2011, Rv. 251368).

Nel caso in esame si è in presenza di una posizione di supremazia formale e sostanziale nei confronti del soggetto passivo, con forme e modalità tali da assimilarne i caratteri a quelli propri di un rapporto di natura para-familiare.

Come annota lo stesso Tribunale, negli ambienti carcerari si possono ben manifestare le condotte integranti il reato di cui all’art. 572 c.p., giacché in essi si realizzano relazioni intense e abituali, essendo la permanenza del detenuto costante e obbligata, e si consolidano consuetudini di vita tra soggetti che entrano a contatto con costanza e con modalità predeterminate, in un rapporto per definizione di soggezione del detenuto nei confronti degli appartenenti all’Amministrazione penitenziaria.

Da ciò discende che la realizzazione di una pluralità di condotte violente, vessatorie, umilianti e denigranti da parte di appartenenti alla polizia penitenziaria ai danni di detenuti in ambiente carcerario integra l’elemento materiale del reato di cui all’art. 572 c.p. (il quale contempla espressamente il caso del maltrattamento di persona sottoposta all’autorità dell’agente o a lui affidata per ragione di vigilanza o custodia), allorquando le condotte realizzate sono espressione di una pratica reiterata e sistematica.

2.1. Il Tribunale ha però escluso la sussistenza per mancanza dell’elemento soggettivo, sebbene – secondo pacifica giurisprudenza – ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti sia sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di sottoporre la vittima ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, instaurando un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che ne avviliscono la personalità (Cass. n. 27048/2008, Rv. 240879; n. 39927/2005, Rv. 233478; Sez. 6, n. 4933/2004, Rv. 229514; n. 11476/1997, Rv. 209218).

Il Tribunale ha ritenuto che, “nel caso in esame gli agenti avevano come fine primario quello di instaurare un sistema di sopraffazione e di vessazioni non tanto per svilire la personalità di R. e C., quanto per punirli e per dare un segnale forte e chiaro a tutti gli altri detenuti” e ha perciò dubitato dell’esistenza dell’elemento soggettivo del delitto di maltrattamenti.

In conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi l’irrilevanza, ai fini della sussistenza del dolo generico, delle predette finalità, come in generale degli scopi o dei moventi o delle intenzioni dell’agente autore delle condotte illecite (Cass. n. 1067/1991, Rv. 186275; n. 6979/1981, Rv. 149782; n. 39927/2005, Rv. 233478), va pertanto, escluso il dubbio, paventato nella sentenza impugnata, che ritenere il reato di maltrattamenti nel caso in esame costituisca una “operazione ermeneutica indubbiamente estensiva e dunque in malam partem verso l’imputato”.

Ha, perciò, errato il Tribunale nel ritenere che i comportamenti descritti nel capo d’imputazione siano “esattamente quelli descritti dall’art. 608 c.p.” concludendo per l’integrazione di tale reato, sia pur prescritto e ritenendo che tale norma si porrebbe in rapporto di specialità rispetto all’art. 572 c.p.

2.2. Non può, poi, ritenersi – come si sostiene nella sentenza impugnata – che l’art. 608 c.p. sia norma speciale rispetto alla fattispecie di maltrattamenti, in quanto punisce non solo singoli atteggiamenti vessatori, ma anche comportamenti tenuti in modo abituale, ancorando tale ragionamento al fatto che la dizione normativa dell’art. 608 c.p. fa riferimento alla sottoposizione a “misure di rigore” e non già a singole condotte violente.

Il reato di cui all’art. 608 c.p. è di carattere istantaneo e se l’adozione di “misure di rigore non consentite dalla legge” viene reiterata sarà eventualmente applicabile l’art. 81 cpv. cod. pen..

Il delitto istantaneo di “abuso di autorità contro arrestati o detenuti” (art. 608 c.p.) è speciale rispetto a quello, parimenti istantaneo, di abuso di mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.), non già rispetto al reato di maltrattamenti previsto dall’art. 572 c.p., il quale sanziona comportamenti abituali caratterizzati da una serie indeterminata di atti di vessazione e umiliazione che manifestano l’esistenza di una direzione di volontà di cui i singoli episodi (d’ingiurie, percosse, lesioni etc.), da valutare unitariamente, costituiscono l’espressione e in cui il dolo si configura come volontà comprendente il complesso dei fatti e coincidente con il fine di rendere disagevole in sommo grado e per quanto possibile penosa la vita della parte offesa.

Ne consegue la passibilità di concorso tra il delitto di cui all’art. 572 c.p. e quello di cui all’art. 608 c.p. (come del reato di lesioni personali gravi), in presenza di accertata protrazione delle condotte per un periodo di tempo significativo (come accaduto ai danni dei due detenuti R. e C. ristretti in regime d’isolamento per più giorni) integrando a tutti gli effetti i connotati dell’abitualità che caratterizza il reato di maltrattamenti.

3. Ciò premesso, non può essere accolta la richiesta di annullamento della sentenza, in quanto – secondo la condivisibile conclusione del Procuratore generale d’udienza – il ricorso è inammissibile per mancanza d’interesse, essendo stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte che l’interesse all’esatta applicazione della legge non è sufficiente a legittimare l’impugnazione da parte del P.m. quando egli non abbia la possibilità di conseguire un risultato utile e favorevole in concreto.

Nel caso in esame, infatti, anche il reato di maltrattamenti è prescritto. E questa Corte ha ritenuto inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato determinata dalla prescrizione se, indipendentemente dalla correttezza di tale decisione, la prescrizione sia comunque da ritenersi maturata in riferimento al successivo sviluppo avuto dal processo (Cass. Sez. 5, n. 43983/2009, Rv. 245100).

In ogni caso, è stata condivisibilmente ritenuta l’inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso per cassazione proposto dal P.M. avverso una sentenza di non luogo a procedere, emessa a norma dell’art. 425, comma terzo cod. proc. pen., qualora si denunci, al fine di ottenere l’esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto sostanziale o processuale, senza indicare come da tale rettificazione possa derivare per l’impugnante un risultato praticamente e concretamente favorevole (Cass. n. 12722/2009, Rv. 243242). E, nel ricorso in esame, non c’è alcun cenno al persistere di qualsiasi interesse del Pubblico Ministero.

 

P.Q.M.

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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