cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 27 agosto 2014, n. 36192

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GARRIBBA Tito – Presidente
Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere
Dott. LEO Guglielmo – Consigliere
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto ex articolo 625 bis c.p.p. da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 21/11/2012 della Corte di Cassazione;
esaminati gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto P.G. Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso straordinario e l’inammissibilita’ del ricorso originario;
uditi i difensori del ricorrente, avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), che hanno insistito per l’annullamento della sentenza di appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con tempestivo atto d’impugnazione personale (OMISSIS) ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza del 21.11.2012, depositata il 20.2.2013, di questa S.C. (Sez. 2, n. 8078/13). Sentenza che – dichiarandone inammissibile il ricorso contro la decisione della Corte di Appello di Napoli, resa il 7.6.2012 a seguito di giudizio di rinvio, quoad poenam (articolo 624 c.p.p.), di questa stessa Corte (Sez. 6, 5.12.2011 n. 6214/12: tentato omicidio della vittima, scaturito dalla “gambizzazione” ordinata dal (OMISSIS), qualificato ex articolo 110 c.p., articolo 116 c.p., comma 2) – ha reso definitiva la condanna alla minore pena, con l’attenuante di cui all’articolo 116 c.p., comma 2, stimata equivalente alle aggravanti ad eccezione di quella di cui alla Legge n. 2013 del 1991, articolo 7, di sedici anni e dieci mesi di reclusione per il delitto di concorso in tentato omicidio volontario di tale (OMISSIS). Inammissibilita’ scaturita dalla ritenuta manifesta infondatezza della censura concernente l’asserita erroneita’ del calcolo della nuova minore pena determinata in sede di rinvio dalla Corte territoriale.
2. Delibata in via preliminare de plano (udienza camerale 20.3.2014) l’ammissibilita’ dell’impugnazione straordinaria (rectius la sua non manifesta infondatezza) ai sensi dell’articolo 625 bis c.p.p., comma 3, prima parte, e’ stata disposta rituale trattazione nell’odierna udienza pubblica del ricorso nella sua duplice potenziale valenza rescindente, quanto al giudizio sull’errore di fatto in cui sarebbe incorsa l’impugnata decisione di questa Corte, e rescissoria, quanto all’eventuale giudizio sul merito del ricorso originario contro la sentenza della Corte distrettuale partenopea del 7.6.2012.
Specifica congiunta modalita’ di trattazione imposta (oltre che dalla simmetria con il tipo di giudizio definito dalla sentenza di questa S.C. oggetto di ricorso straordinario e dall’adozione della forma di piu’ ampio contraddittorio processuale consentita nel giudizio di legittimita’ ex articolo 610 c.p.p., comma 3, e articolo 611 c.p.p.) dall’esigenza -impregiudicata l’autonomia normativa e concettuale delle due distinte fasi rescindente e rescissoria – di evitare distonie processuali e inaccettabili cesure di continuita’ decisoria di giudicati penali di condanna gia’ in corso di esecuzione, perche’ resi definitivi dalle decisioni di legittimita’ emesse in via ordinaria (arg. ex articolo 625 bis c.p.p., comma 2, ultima parte – e articolo 665 c.p.p., comma 3). Impostazione in linea, d’altro canto, con il dictum delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “pur restando il momento rescindente e quello rescissorio sempre distinguibili concettualmente, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza, pubblica o in camera di consiglio, per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione e puo’ ben avvenire con l’immediata pronuncia della decisione che, se e’ di accoglimento del ricorso, non rappresenta una semplice “correzione” di quella precedente, ma la sostituisce in toto”. (Sez. U., 27.3.2002 n. 16103, Basile, rv. 221282; in termini: Sez. 6, 12.1.2012 n. 9926, Rizzato, rv. 252257).
3. Con il ricorso straordinario si adduce che erroneamente la Cassazione ha definito il giudizio senza consentire l’intervento del difensore di fiducia dell’imputato avv. (OMISSIS), presente in fase di verifica della regolare costituzione delle parti (articolo 614 c.p.p., comma 3) e rivendicante la propria posizione di codifensore di fiducia del (OMISSIS), in quanto da questi nominato in carcere (tanto che lo stesso avv. (OMISSIS) aveva depositato una memoria difensiva nell’interesse dell’imputato). Intervento dell’avv. (OMISSIS) negato sull’erroneo presupposto fattuale della mancanza in atti della nomina di tale difensore. Di conseguenza la Corte ha ammesso alla discussione orale, dopo la requisitoria del pubblico ministero, il solo precedente difensore dell’imputato avv. (OMISSIS), presente. A tale errore di fatto si cumula, sul piano formale, quello ravvisabile nell’epigrafe della sentenza, in cui – in aperta contraddizione con l’anteriore descritta decisione procedurale della Corte – si attesta l’intervento in favore dell’imputato dell’avv. (OMISSIS) (che non ha discusso, rimanendo silente) e non invece dell’avv. (OMISSIS).
4. Il ricorso straordinario e’ fondato, poiche’ effettivamente – come si evince dagli atti allegati al ricorso e da quelli relativi al giudizio di legittimita’ gia’ svoltosi – questa Corte e’ incorsa in erronea percezione degli atti relativi alla assistenza difensiva del ricorrente (OMISSIS). Svista indotta dalla formale assenza in atti della nomina quale difensore di fiducia dell’avv. (OMISSIS) e che, per altro e come si fa rilevare nel ricorso ex articolo 625 bis c.p.p., avrebbe potuto essere evitata o sanata con una semplice e immediata verifica telefonica presso la direzione della casa circondariale di (OMISSIS), dove era detenuto il ricorrente (OMISSIS) e dove costui – come affermato dall’avv. (OMISSIS) – aveva perfezionato la nomina del nuovo difensore (cfr.: Sez. 6, 16.10.2008 n. 40628, Ianno’, rv. 241526; Sez. 3,20.1.2010 n. 5039, Sidibe, rv. 245916).
In vero emerge per tabulas che il 15.11.2012 l’imputato detenuto (OMISSIS) ha formalizzato, con pedissequa annotazione nel registro mod. IP1 del carcere, presso l’ufficio matricola della casa di reclusione di (OMISSIS), la nomina come difensore di fiducia dell’avv. (OMISSIS) unitamente al gia’ nominato avv. (OMISSIS) (“nomino mio difensore di fiducia l’avv. (OMISSIS) del Foro di (OMISSIS) con l’avv. (OMISSIS) del Foro di (OMISSIS) e revoco l’avv. (OMISSIS) del Foro di (OMISSIS)”). L’avv. (OMISSIS) aveva pieno titolo, quindi, a intervenire e a prendere la parola in difesa del (OMISSIS), unitamente al collega avv. (OMISSIS), nella discussione del giudizio di legittimita’ definito con sentenza di questa Corte del 21.11.2012. Costituisce ius receptum che l’eventuale errore della direzione del carcere nel trasmettere la nomina di un difensore di un indagato o imputato detenuto non possa tradursi in un pregiudizio per il detenuto, all’uopo prevedendo l’articolo 123 c.p.p., comma 2, che le dichiarazioni del soggetto detenuto, ivi comprese le nomine di eventuali difensori, “hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorita’ giudiziaria” competente. Non a caso l’articolo 44 disp. att. c.p.p., impone alla direzione dell’istituto penitenziario l’immediata comunicazione (“nel giorno stesso o al piu’ tardi nel giorno successivo”) delle dichiarazioni del detenuto all’autorita’ giudiziaria (ex plurimis: Sez. 6,18.4.2003 n. 26707, Taffarello, rv. 225714; Sez. 1, 4.10.2007 n. 40495, Silvestre rv. 237864; Sez. 3, 9.2.2011 n. 8789, Randazzo, rv. 249786). Nel caso del (OMISSIS) la direzione del carcere di Opera non ha comunicato alla Cassazione l’intervenuta nomina dell’avv. (OMISSIS) perfezionata dall’imputato, che ha invece (come si desume dalla copia del documento allegata al ricorso straordinario) erroneamente trasmesso alla Corte di Appello di Napoli.
L’errore materiale sulla costituzione delle parti processuali (recte dell’imputato) ha infirmato il giudizio di legittimita’ definito con la sentenza di questa S.C. del 21.11.2012 per violazione delle regole sul contraddittorio processuale (articolo 178 c.p.p., lettera c, e articolo 179 c.p.p.). Con l’effetto che detta sentenza della Sezione 2 pronunciata nei confronti di (OMISSIS) e impugnata con il ricorso straordinario deve essere revocata a norma dell’articolo 625 bis c.p.p., comma 4, ultima parte.
5. Alla procedura incidentale rescindente introdotta dal ricorso straordinario del (OMISSIS), in tal modo esaurita, si giustappone specularmente la necessaria coeva procedura rescissoria avente per oggetto la genetica impugnazione per cassazione della sentenza di merito di secondo grado emessa nei confronti del (OMISSIS) dalla Corte di Appello di Napoli il 7.6.2012, quale giudice di rinvio ex articoli 624 e 627 c.p.p..
L’originario ricorso dell’imputato avverso la sentenza di appello va dichiarato inammissibile per le stesse ragioni gia’ chiarite dalla decisione di legittimita’ oggi revocata nei termini e per i motivi appena indicati. Il ricorso lamentava incongruamente la supposta erroneita’ del calcolo compiuto dalla Corte distrettuale per determinare, nel giudizio di rinvio (articolo 624 c.p.p.), la “nuova” pena inflitta al (OMISSIS), ritenuto in sede di legittimita’ responsabile del reato di concorso “anomalo” in tentato omicidio volontario, quale reato diverso e piu’ grave da quello da lui voluto (articolo 116 c.p., comma 2).
In discussione il difensore avv. (OMISSIS) ha insistito nel richiamare le ragioni di censura enunciate nella memoria difensiva (a firma sua e del codifensore avv. (OMISSIS)) depositata nella cancelleria di questa Corte, rivendicandone la tempestivita’. Al riguardo non puo’ che condividersi il rilievo espresso dalla anteriore revocata decisione di legittimita’, che ha constatato la tardi vita di detta memoria. Questa, denominata “motivi aggiunti e memoria ex articolo 121 c.p.p.”, risulta, infatti, depositata in cancelleria soltanto in data 19.11.2012. Cioe’ appena due giorni prima della udienza di trattazione del ricorso (21.11.2012) e, dunque, ben dopo la scadenza del termine di quindici giorni fissato per la presentazione di motivi nuovi e memorie nel giudizio ordinario di cassazione dall’articolo 611 c.p.p., comma 1, u.p.. In guisa, dunque, da doversi valutare tamquam non esset e insuscettibile di essere presa in considerazione ai fini del giudizio di legittimita’ (ex plurimis: Sez. 6, 28.2.2012 n. 18453, Cataldo, rv. 252711: “Il termine di quindici giorni per il deposito di memorie difensive, previsto dall’articolo 611 c.p.p., e’ da ritenersi applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di cassazione dall’obbligo di prenderle in esame”). In ogni caso – puo’ aggiungersi per mera completezza di analisi – la censura attinente alla nuova determinazione della pena, per avere la Corte territoriale individuato una pena base per il delitto di tentato omicidio in misura non prossima al minimo edittale (pena base fissata dalla Corte di Appello in dodici anni di reclusione), senza chiarire le ragioni di un simile discostarsi dal minimo di legge (otto anni di reclusione), e’ priva di pregio. Al riguardo, in vero, la sentenza di appello in sede di rinvio ha puntualmente rimarcato, nel rispetto dei criteri dettati dall’articolo 133 c.p., la “eccezionale capacita’ a delinquere dell’imputato” (OMISSIS), fatta palese dai suoi gravi trascorsi giudiziari.
Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo stabilire in misura di euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Revoca la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione 2 Penale, n. 8078/2013 emessa il 21.11.2013 nei confronti di (OMISSIS).
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da (OMISSIS) contro la sentenza n. 1614/2012 emessa in data 7.6.2012 dalla Corte di Appello di Napoli in sede di rinvio ai sensi degli articoli 624 e 627 c.p.p..
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.

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