Cassazione 4

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

SENTENZA 24 marzo 2015, n. 5891

Ritenuto

che con ricorso depositato il 29, agosto 2005 presso il Giudice di pace di Nocera Terinese, C. F. chiedeva l’annullamento dei verbali di contestazione n. 02326 e 21/2005; n. 224 e n. 19/05 e n. 225 e n. 20/05 emessi dal Corpo forestale dello Stato, Comando stazione di Nocera Terinese;

che il ricorrente esponeva che il provvedimento era illegittimo in quanto egli non aveva violato l’art. 10, commi 5 e 6, della legge n. 353 del 2000, non avendo bruciato le sterpaglie;

che il Comando provinciale del Corpo forestale faceva pervenire all’ufficio del Giudice di pace documentazione e scritti difensivi, eccependo la inammissibilità del ricorso, non essendo consentito il rimedio esperito avverso i verbali di contestazione, ma solo nei confronti della ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1991;

che l’adito Giudice di pace accoglieva l’opposizione;

che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali proponeva appello, cui resisteva il C.;

che il Tribunale di Catanzaro accoglieva il gravame, rilevando che il verbale di contestazione di un illecito amministrativo non è impugnabile con ricorso ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, essendo tale rimedio possibile solo nei confronti dell’ordinanza-ingiunzione;

che per la cassazione di questa sentenza C. F. ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui il Ministero ha resistito con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 327 cod. proc. civ., nel testo vigente prima della modificazione introdotta dalla legge n. 69 del 2009, sostenendo che l’appello proposto dal Ministero avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza;

che, ad avviso del ricorrente, poiché la sentenza di primo grado era stata depositata il 9 ottobre 2006, l’appello, che avrebbe dovuto essere proposto con atto di citazione e non con ricorso, era stato notificato ben oltre un anno e quarantacinque giorni dopo la detta data;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per avere il Tribunale deciso su un atto di appello notificato tardivamente e quindi inammissibile;

che il ricorrente si duole altresì della condanna alle spese, per non avere il Tribunale valutato la possibilità della compensazione delle stesse;

che il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, è fondato;

che le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente affermato i seguenti principi, condivisi dal Collegio: «nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall’art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e quindi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, l’appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti cod. proc. civ.»; «l’appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l’appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento» (Cass., S.U., n. 2907 del 2014) ;

che, alla luce di tali principi, il ricorso è fondato;

che, invero, posto che la sentenza del Giudice di pace è stata depositata il 9 ottobre 2006 e che l’appello è stato proposto dall’amministrazione con ricorso depositato il 2 novembre 2007 e notificato il 21 gennaio 2008, risulta del tutto evidente la tardività della impugnazione;

che il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., perché il giudizio, stante la inammissibilità dell’appello, non poteva essere proseguito;

che, quanto alle spese, il Collegio ritiene che le stesse, in considerazione del fatto che la questione delle modalità di introduzione del giudizio di appello nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa ha richiesto l’intervento delle Sezioni Unite, possano essere compensate interamente tra le parti

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese dell’intero giudizio.

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