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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 22 maggio 2013 n. 21982[1]

Il principio generale per cui la declaratoria di incostituzionalità, incidente fin dalla sua originaria vigenza sulla norma penale eliminata dall’ordinamento, rendendola inapplicabile ai rapporti giuridici in corso con effetti invalidanti assimilabili all’annullamento (Corte Cost. sentenza n. 127/1996), rinviene una eccezione in materia penale sino a travolgere lo stesso giudicato (art. 30, comma 4, legge 11 marzo 1953 n. 87: quando in applicazione della norma dichiara incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali)

Per altro e connesso verso se il ridetto principio è pacificamente applicabile alle sole disposizioni penali sostanziali, deve convenirsi che nella nozione di norma penale sostanziale, può sussumersi ogni ipotesi o situazione in cui sia stabilita la sanzione penale per un aspetto dell’agire umano, essendo indifferente – da questo punto di vista che la norma disciplini un autonomo titolo di reato o una circostanza del reato (Cassazione n. 26899/2012)


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/05/la-declaratoria-di-incostituzionalita-travolge-il-giudicato.html

 

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