Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 21 ottobre 2013, n. 43119
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SERPICO Frances – rel. Presidente
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. – Consigliere
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 470/2010 CORTE APPELLO di TRENTO, del 23/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D’AMBROSIO che ha concluso per n rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l’Avv. (OMISSIS) che conclude per il rigetto, del ricorso e si riporta alle conclusioni scritte chiedendone l’accoglimento.
2) Violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), per erronea applicazione della Legge n. 898 del 1970, articolo 12 sexies, non ravvisabile in un momento in cui non vi era in atto alcuna decisione attinente divorzio o separazione tra coniugi, ma solo in presenza di provvedimenti presidenziali assunti in via provvisoria, limitati ad autorizzare i coniugi a vivere separati, di guisa che, fino all’emissione di sentenza di separazione o divorzio, era contestabile il solo reato di cui all’articolo 570 c.p., di cui, tuttavia, non ricorrevano comprovatamente i presupposti e gli elementi costitutivi, quanto a stato di bisogno degli aventi diritto ed alla possibilita’ ad adempiere dell’obbligato;
3) Violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), in relazione al principio di tassativita’ e determinatezza delle norme penali con riferimento all’ipotesi di cui alla Legge n. 54 del 2006, articolo 3, che invoca l’applicazione della Legge n. 898 del 1970, articolo 12 sexies, in casi di violazione degli obblighi di natura economica, normativa che, per i suoi caratteri di indeterminatezza e carenza di tassativita’ precettiva era da considerarsi in palese violazione dei precetti costituzionali anche in punto di divieto di analogia in materia penale, con violazione dell’articolo 25, comma 2, della Carta costituzionale. Di qui la sollecitazione a sollevare la relativa eccezione di legittimita’ costituzionale della richiamata normativa;
4) Violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), per mancanza, contraddittorieta’ e/o manifesta illogicita’ della motivazione rispetto all’individuazione del concreto reato oggetto della condanna impugnata, con mancato accertamento in concreto dello stato di bisogno dei beneficiari e della sufficienza di quanto versato ai fini di garantire i mezzi di sussistenza agli aventi diritto.
Il ricorso e’ infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ alla rifusione di quelle in favore della costituita parte civile, liquida te complessivamente per il presente giudizio come da dispositivo.
Ed invero, contrariamente a quanto pur in termini di apprezzabile sforzo argomentativo ha dedotto la difesa con i motivi anzidetti a supporto del proposto gravame, giova ribadire il principio di diritto, utilmente richiamato in sentenza quanto alla corretta qualificazione normativo del reato (cfr. foll. 7 – 8 in richiamo alla sentenza n. 16458 della Sez. 6 di questa Corte in data 5-5-2011-RV 250090), secondo cui la violazione della Legge n. 898 del 1970, articolo 12 sexies, in virtu’ dell’estensione operata dalla Legge n. 54 del 2006, articolo 3, si riferisce alla posizione dei figli, indipendentemente dall’eta’ o dalla prova del loro stato di bisogno, quanto al mancato adempimento o parziale adempimento dell’assegno di mantenimento statuito in sede covile con provvedimento presidenziale, fermo restando che a tale violazione si accompagna anche quella di cui all’articolo 570 c.p., comma 2, ove tale omissione comporti anche il pregiudizio dei mezzi di sussistenza verso figli minori di eta’, mentre verso il coniuge opera utilmente la tutela dell’articolo 570 c.p., comma 1.
S’impone, pertanto il rigetto di quest’ultimo, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle in favore della costituita parte civile liquidate complessivamente come da dispositivo, oltre IVA e CPA.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ alla rifusione delle spese in favore della parte civile liquidate complessivamente in euro 2.500,00 oltre IVA e CPA.
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