Il testo integrale

 

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 21 novembre 2013 n. 26147[1]

 

La sentenza d’appello ritiene non censurabile la sentenza di primo grado in punto di spese, accogliendo espressamente un orientamento giurisprudenziale secondo cui i “giusti motivi” di compensazione non devono essere necessariamente specificati all’interno della sentenza, ma è sufficiente che essi siano desumibili dalla loro relazione con la motivazione della sentenza e con le vicende processuali (Cass. n. 17457 del 2006; Cass. 15882 del 2007).

Di conseguenza, affermano i magistrati  nella sentenza impugnata non vi è alcuna motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto il Giudice di Pace alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado.


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/11/compensazione-delle-spese-il-tribunale-specificare-i-giusti-motivi.html

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