Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 15 novembre 2013, n. 25764

Svolgimento del processo

Con citazione ritualmente notificata il 5 marzo 1986 N.S. conveniva in giudizio l’Unità sanitaria locale XX di Ravenna ed il prof. E..D.F. , primario del reparto di Oftalmologia dell’Ospedale locale (omissis) , chiedendo il risarcimento dei danni subiti per la perdita pressoché totale del visus all’occhio sinistro a causa di un intervento chirurgico cui si era sottoposta nel reparto di oculistica diretto dal prof D.F. , in base ad una diagnosi di “distacco sieroso di retina” per la quale le erano stati prescritti trattamenti di laserterapia. Secondo l’attrice il prof D.F. era incorso in un errore diagnostico nonché in un errore terapeutico consistito nell’impiego di laserterapia in maniera eccessiva e dannosa, tale da determinare le perdita del visus dell’occhio sinistro. Nel corso del giudizio di primo grado, su ordine del giudice, veniva chiamato in causa il Dott. G..S. il quale aveva eseguito materialmente l’intervento di laserterapia, con richiesta da parte dell’attrice della condanna in via solidale dello stesso insieme agli altri convenuti D.F. e Usl XX di Ravenna, per le stesse causali indicate nell’atto introduttivo del giudizio. In esito al giudizio, nel corso del quale l’Usl ed i convenuti D.F. e S. si costituivano in giudizio negando la sussistenza di qualsiasi loro responsabilità, il Tribunale di Ravenna rigettava le domande attrici. Avverso tale decisione la N. proponeva appello ed in esito al giudizio la Corte di Appello di Bologna dichiarava la carenza di legittimazione dell’AUSL XX e rigettava nel merito l’impugnazione proposta. La Corte di cassazione dichiarava la nullità della sentenza con rinvio disponendo che il giudizio di secondo grado venisse svolto con la chiamata in causa della Gestione liquidatoria dell’Usl XX di Ravenna. Il giudizio veniva riassunto con atto del 25.10.2005 a cura della N. . Quindi la Corte di appello di Bologna con sentenza depositata in data 18 gennaio 2011 rigettava l’appello proposto dalla N. compensando le spese processuali. Avverso la detta sentenza la soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi, illustrato da memoria. Resistono con controricorso il S. , il D.F. nonché la Regione Emilia Romagna e la Gestione liquidatoria dell’Usl XX. Queste ultime hanno altresì proposto ricorso incidentale, affidandolo rispettivamente ad un unico motivo, illustrato da memoria. Anche il S. ha infine depositato memoria ex art. 378 cpc.

Motivi della decisione

In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso principale e quelli incidentali sono stati riuniti, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
Procedendo all’esame delle doglianze formulate dalla ricorrente principale, va rilevato che con il primo motivo la N. ha lamentato l’errata e/o omessa e/o insufficiente motivazione in riferimento al tempo della formulazione della diagnosi di “neoplasia” rispetto alla data di ricovero, deducendo la falsità dell’affermazione contenuta nella sentenza impugnata circa l’annotazione, nella cartella clinica, della diagnosi di neoplasia formulata dal prof. D.F. già all’atto del ricovero della paziente. Al contrario non vi sarebbe prova di tale circostanza e la diagnosi di neoplasia sarebbe stata formulata solo successivamente all’intervento di laserterapia per giustificarne a posteriori l’esito infausto.
La censura è inammissibile per un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, va osservato che, se fosse esatto l’assunto della ricorrente – fondato sulla mancanza dell’annotazione, nella cartella clinica, della diagnosi di neoplasia formulata già all’atto del ricovero della paziente e sulla falsità della relativa affermazione contenuta in sentenza – non ricorrerebbe il vizio di motivazione denunciato, il quale postula che il giudice di merito abbia percepito il fatto di causa in termini esatti, valutandolo in modo insufficiente o illogico. Invero, qualora, l’omessa valutazione dipenda da una falsa percezione della realtà, nel senso che il giudice ritiene per una svista, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, inesistente un fatto o un documento, la cui esistenza risulti incontestabilmente accertata dagli stessi atti di causa, è configurabile un errore di fatto deducibile esclusivamente con l’impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (tra le tantissime cfr Cass. n. 15672/05, 3024/02, 10027/04, 21870/04, 11276/05).
Parimenti, qualora il giudice del merito fondi la sua decisione supponendo l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, la sentenza è viziata da un errore di fatto ex art. 395 n. 4 del cpc. Il c.d. travisamento dei fatti, come vizio revocatorio, consiste infatti nell’inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte come base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, e quindi non può’ costituire motivo di ricorso per cassazione, non consistendo in vizi logici o giuridici, ma costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c..
Ma vi è di più. Invero, l’inammissibilità della censura deriva altresì dalla considerazione che, dopo aver sostenuto nella parte iniziale del ricorso, peraltro a caratteri cubitali ed in una forma al limite dell’irrispettosità, che nella cartella clinica non sarebbe stata annotata la diagnosi di neoplasia già all’atto del ricovero, la ricorrente, alcune pagine dopo (v. pag.18), riconosce l’esistenza di una pagina, la n.13, contenuta nella medesima cartella clinica, in cui sotto il nome “N.S. ” era espressamente annotata l’indicazione “neoplasia”, anche se non accompagnata dall’indicazione della data.
L’intrinseca conflittualità logica, tra i due diversi assunti, testimonia con tutta evidenza l’evidente inammissibilità della doglianza.
Passando all’esame delle successive doglianze, va rilevato che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell1 art. 1176 2 comma CC per non aver la Corte considerato che l’intervento di laserterapia era facile e “routinario” per cui l’operatore, dr. S. , doveva rispondere del danno provocato anche solo per colpa lieve. Peraltro, il sanitario avrebbe eseguito l’intervento in maniera errata, con grave negligenza ed imprudenza, sottoponendo la paziente ad una intensità eccessiva, per un tempo notevole e su area molto estesa, così da causare la completa cecità all’occhio sinistro. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2236 cc deducendo la negligenza ed imperizia da parte dei medici che curarono la paziente i quali non effettuarono i riscontri necessari clinici e le valutazioni diagnostiche necessarie nel caso di sospetto di presenza di neoplasia, attuarono inoltre il trattamento di laserterapia con intensità tale da determinare un effetto distruttivo sulla massa coroidale.
Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta l’omessa e/o insufficiente motivazione, in merito al 1 Motivo d’Appello inerente alle risultanze della CTU anche in rapporto alla CP del 15/11/1998 ed in merito alla richiesta istruttoria di nuova CTU, aggiungendo che la Corte non avrebbe attribuito il giusto rilievo alle testimonianze secondo cui il D.F. non avrebbe formulato l’ipotesi di neoplasia se non con il certificato del 5.5.1983 dopo l’intervento di laserterapia.
Con il sesto motivo, la cui trattazione viene anticipata per comodità di trattazione, la ricorrente lamenta infine l’omessa e/o insufficiente motivazione in merito al 3 Motivo d’Appello inerente alle risultanze delle prove testimoniali, deducendo l’erroneità della lettura datane dalla Corte.
I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, sono inammissibili per varie considerazioni.
In primo luogo, l’inammissibilità deriva dal rilievo che le ragioni di doglianza, formulate dalla ricorrente, come risulta di ovvia evidenza dal loro stesso contenuto e dalle espressioni usate, non concernono violazioni o false applicazioni del dettato normativo bensì la valutazione della realtà fattuale, come è stata operata dalla Corte di merito; né evidenziano effettive carenze o contraddizioni nel percorso motivazionale della sentenza impugnata ma, riproponendo l’esame degli elementi fattuali già sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi disattesi, mirano ad un’ulteriore valutazione delle risultanze processuali, trascurando che a questa Corte non è riconosciuto dalla legge il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. In secondo luogo, l’inammissibilità deriva dalla mancanza di correlazione con le ragioni di fatto e di diritto poste a base della sentenza impugnata – tale considerazione investe in particolare la seconda e la terza doglianza – in quanto la Corte di secondo grado in esito alla compiuta istruttoria ha escluso ogni ipotesi di errore diagnostico e terapeutico a carico dei due sanitari, statuendo che la diagnosi di neoplasia, formulata dal prof. D.F. già all’atto del ricovero della paziente, come risultava dall’annotazione nella cartella clinica, era stata preceduta da tutti gli accertamenti di carattere diagnostico necessari al fine di poter addivenire ad una valutazione precisa della patologia ed era stata assolutamente corretta (v. pagg. 20 e 21 della sentenza impugnata).
Inoltre, il CTU aveva escluso la sussistenza di un errore terapeutico precisando che, in caso di melanoma, il trattamento laser per essere efficace doveva essere eseguito con quelle specifiche modalità adottate (v. pag. 23); che, nel caso specifico, il trattamento fu eseguito nella zona interessata al distacco secondario di retina e nell’intensità necessaria per ottenere la modificazione morfologica richiesta (v. pagg. 23 e 24). Tutto ciò premesso e considerato, risulta con chiara evidenza come la Corte, attraverso un iter motivazionale assolutamente corretto e lineare rispetto al quale il ricorrente non ha dedotto alcun vizio della motivazione in senso proprio ma ha semplicemente proposto una diversa interpretazione, secondo la sua personale valutazione, abbia affermato la correttezza sia della diagnosi sia dell’intervento terapeutico, riconducendo l’evento lesivo ad una reazione individuale della paziente del tutto anomala, non prevedibile e dunque non attribuibile ad un comportamento colposo ed all’azione posta in essere dai sanitari (v. pag. 24).
Ciò posto, non aveva e non ha rilievo stabilire il grado di difficoltà tecnica dell’operazione ed il conseguente grado di perizia professionale richiesto per eseguirla onde l’assoluto difetto di correlazione delle ragioni sulle quali si fondano le due censure in esame, inidonee a contrapporsi alle ragioni addotte nella sentenza a giustificazione della decisione.
In terzo luogo, l’inammissibilità del quarto e del sesto motivo, in particolare, derivano altresì dalla considerazione che il giudice del merito, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non è tenuto, anche a fronte di un’esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d’ufficio né a disporne l’integrazione (Cass. 19199/04, n. 10849/2007, n. 7560/2006). Giova aggiungere che, ove condivida le valutazioni del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo specifico ed articolato le ragioni che lo abbiano indotto a far propri gli argomenti contenuti nella relazione, essendo sufficiente che nella motivazione, mediante gli opportuni richiami alla relazione, lasci desumere che le contrarie deduzioni delle parti siano state disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte (Cass. 8355/07). Nel caso di specie, ad ogni modo, la Corte territoriale ha spiegato diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del perito d’ufficio evidenziando come le stesse fossero state pienamente avvalorate sia dalla documentazione allegata agli atti del processo sia dalle ulteriori indagini eseguite dallo stesso CTU.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi riguardo all’omessa valutazione delle prove testimoniali.
A riguardo, mette conto di sottolineare che la Corte di merito ha spiegato in maniera chiara ed esaustiva le ragioni che l’hanno indotta a ritenere l’irrilevanza delle prove testimoniali dedotte, spiegando che esse, in parte, erano confliggenti con circostanze provate documentalmente ed in altra parte riguardavano circostanze estranee al tema decisionale. Ciò posto, deve ritenersi l’inammissibilità delle ragioni di censura nella misura in cui i rilievi della parte ricorrente mirano con tutta evidenza ad una diversa valutazione sul punto senza peraltro riuscire ad individuare effettivi vizi logici o giuridici nell’impugnata decisione.
Passando all’esame del quinto motivo, va rilevato che la ricorrente lamenta l’omessa e/o insufficiente motivazione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc, l’errore nel procedimento, in merito alla assenza di consenso informato della paziente all’intervento chirurgico, deducendo che la Corte avrebbe errato nel ritenere nuova e tardiva la domanda di risarcimento per mancanza di consenso informato, trascurando che tale richiesta di addebitamento di responsabilità contrattuale doveva essere intesa come un’ emendatici libelli in quanto era contenuta implicitamente nell’atto di citazione. Il profilo di doglianza relativo all’omessa pronuncia è del tutto destituito di fondamento in quanto il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all’art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamente quando risulti completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile in riferimento al caso concreto, mancando qualsiasi statuizione su un capo della domanda o su un’eccezione di parte così da dar luogo all’inesistenza di una decisione sul punto, mentre non sussiste il vizio in parola quando il giudice di appello, come nel caso di specie, dichiari che una determinata questione non può formare oggetto del giudizio trattandosi di domanda nuova, non ritualmente introdotta nell’ambito del giudizio di primo grado. In tal caso infatti sussiste la statuizione sulla domanda, ritenuta implicitamente inammissibile.
Vale la pena di aggiungere che è altresì destituito di ogni fondamento il profilo di doglianza, fondato sull’omessa e/o insufficiente motivazione, ove si consideri che la Corte di merito ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali le questioni relative alla violazione del dovere di informazione e del consenso informato costituivano domande nuove, all’uopo ancorando espressamente il proprio giudizio a due precisi presupposti: 1) la domanda era stata proposta dall’attrice solo in sede di comparsa conclusionale 2) le altre parti costituite avevano espressamente dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove formulate dalla difesa della N. all’esito del giudizio di primo grado (v. pag. 18).
Resta da esaminare l’ultimo profilo di doglianza, fondato sulla considerazione che la Corte di merito aveva trascurato che la richiesta di addebitamento di responsabilità doveva essere intesa come un’emendatio libelli in quanto era contenuta implicitamente nell’atto di citazione.
Ed infatti – così scrive la ricorrente – “i fatti a fondamento della domanda attorea non cambiano perché vi è intervento chirurgico produttivo di lesione grave ed ingiusta all’occhio S., vi è richiesta di risarcimento danno per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in concorso tra loro” (v. pag.45 del ricorso).
Anche tale profilo di doglianza è infondato.
Ed invero, la violazione della tutela del diritto alla salute per omessa prestazione del consenso informato postula la sussistenza di un preciso collegamento causale tra la lesione della salute e la colposa condotta del medico nell’esecuzione della prestazione terapeutica, inesattamente adempiuta, ed inoltre richiede necessariamente l’accertamento e la prova – il relativo onere compete al danneggiato – che l’adempimento da parte del medico dei suoi doveri informativi avrebbe con certezza prodotto l’effetto della non esecuzione dell’intervento chirurgico dal quale lo stato patologico è poi derivato.
Ne deriva che la formulazione della domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad intervento chirurgico, in difetto di consenso informato, in aggiunta all’azione risarcitoria fondata sulla sola colpa professionale, comporta inevitabilmente un ampliamento, di non poco conto, sia del tema di indagine sia di quello decisionale, occorrendo verificare conseguentemente se l’osservanza, da parte del sanitario, dell’obbligo di fornire al paziente le necessarie informazioni sul bilancio rischi/vantaggi dell’intervento ne avrebbe con certezza impedito l’effettuazione.
Ed è appena il caso di sottolineare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, si verifica una mutatio libelli, e non già una mera emendatio, quando una domanda venga impostata su presupposti di fatto e su conseguenti situazioni giuridiche non prospettati in precedenza, con conseguente immutazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere. Ed invero, ciò comporta l’introduzione nel processo di un nuovo tema di indagine e di decisione, che altera l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza. (v. sul punto Cass. n. 10741/2009 e Cass. n. 18513/2007, che ha qualificato come mutamento della causa petendi il porre a fondamento dell’azione di risarcimento danni conseguenti ad intervento chirurgico il difetto di consenso informato, dopo aver fondato tale azione sulla colpa professionale). Ne deriva il rigetto della doglianza in esame.
Passando al settimo motivo, va osservato che la ricorrente lamenta l’omessa e/o insufficiente motivazione e violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in merito alla contestazione di un autonomo titolo di responsabilità relativa al dottor S. , deducendo che la Corte di appello avrebbe sbagliato nel ritenere la novità della domanda proposta nei confronti del S. , in relazione all’errata esecuzione dell’intervento di laserterapia, trascurando che, al momento della citazione, l’attrice non sapeva il nominativo del medico che aveva effettuato l’intervento.
Il profilo di doglianza, riguardante il preteso difetto di motivazione della sentenza, è destituito di ogni fondamento. Ed invero, il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. si verifica nell’ipotesi di totale assenza di una qualunque esplicitazione delle ragioni della pronunzia o comunque nel caso di una sostanziale inidoneità della motivazione a rappresentare le ragioni poste a base della decisione. Al contrario, nel caso di specie, la Corte di merito ha spiegato in termini sufficientemente chiari le ragioni della decisione evidenziando come la contestazione di un autonomo titolo di responsabilità relativo al S. per errata esecuzione della laserterapia, in violazione delle disposizioni impartitegli dal primario, non fosse affatto contenuta nell’originaria contestazione avente ad oggetto una responsabilità solidale con il prof. D.F. e tale domanda del tutto nuova non era stata ritualmente proposta nell’ambito del giudizio di primo grado (v. pagg. 18 e 19 della sentenza impugnata).
Tutto ciò premesso, risulta con chiara evidenza come la Corte territoriale abbia argomentato adeguatamente sul merito della questione con una motivazione sufficiente, logica, e rispettosa della normativa in questione. Ed invero, l’originaria prospettazione della causa petendi era stata fondata esclusivamente sulla deduzione di una responsabilità, non già autonoma del Dott. S. , ma unitaria con quella del prof. D.F. .
Con la conseguenza che la domanda dell’accertamento di una sua responsabilità, per violazione delle disposizioni impartitegli dal primario, costituiva una domanda inevitabilmente nuova che, in quanto tale, comportando un nuovo tema di indagini e di decisione, non poteva formare oggetto del giudizio. È invece inammissibile l’altro profilo di doglianza, riguardante la pretesa violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, che non sono state indicate.
Ed invero, pur aderendo all’orientamento giurisprudenziale (Cass. 26091/05) secondo cui l’indicazione delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell’ammissibilità della censura occorre comunque tener presente che si tratta di un elemento richiesto al fine di chiarirne il contenuto e di identificare i limiti dell’impugnazione, ragion per cui la mancata indicazione delle disposizioni di legge può comportare l’inammissibilità della singola doglianza qualora gli argomenti addotti, come nel caso di specie, non consentano di individuare le norme e i principi di diritto che si assumono violati. Inoltre, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, essendo il giudizio di cassazione un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, il singolo motivo assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore.
Pertanto, la tassatività e la specificità del motivo di censura esigono una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (cfr Cass. n. 18202/2008).
Le considerazioni appena svolte vanno estese anche all’ultima doglianza, con cui la ricorrente, in merito alla mancata estromissione dalla causa della AUSL di Ravenna, ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto senza indicare la norma che sarebbe stata violata o falsamente applicata dalla Corte territoriale.
Ne deriva l’inammissibilità anche di quest’ultimo motivo di impugnazione.
Passando all’esame dei ricorsi incidentali, va premesso che le due doglianze, articolate sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, presentano eguale contenuto e si fondano entrambe sulla considerazione che la Corte territoriale, disponendo la compensazione delle spese del giudizio di appello e di quelle del giudizio di rinvio, avrebbe derogato al principio di soccombenza di cui all’art. 91 cpc in ragione della “natura e complessità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto” senza spiegare le ragioni di siffatta valutazione.
Le doglianze sono infondate. A riguardo, occorre premettere che la modifica dell’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., da parte della legge 28 dicembre 2005, n. 263, il cui art. 2 ha introdotto l’obbligo del giudice di indicare i motivi della compensazione delle spese di lite, vale soltanto nei procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore. Per i giudizi instaurati precedentemente è ammissibile la compensazione per giusti motivi senza obbligo di specificazione degli stessi e tale decisione non è censurabile in sede di legittimità, salvo i casi in cui sia accompagnata da ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche, tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto dal giudice di merito (Cass. n. 15882/2007).
Giova aggiungere che nel caso di specie la Corte di merito ha comunque indicato i motivi della disposta compensazione delle spese, riguardanti non solo il giudizio di rinvio ma anche il precedente grado di appello, ravvisandoli nella complessità delle questioni trattate e nella natura della controversia e che, in materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Cass. n. 14023/02, n. 10052/06, n.13660/04, n. 5386/03, n. 1428/93, n. 12963/07, n. 17351/2010 tra le tante), intendendosi per tale, cioè totalmente vittoriosa, la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, giacché solo la parte totalmente vittoriosa, neppure in parte, può e deve sopportare le spese di causa.
In tutti gli altri casi, non si configura la violazione del precetto di cui all’art. 91 cod. proc. civ in quanto la materia del governo delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, pertanto, esula dal sindacato di legittimità, salva la possibilità di censurarne la motivazione basata su ragioni illogiche o contraddittorie (profilo nella specie insussistente). Ne deriva l’infondatezza anche delle doglianze contenute nei ricorsi incidentali.
Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, vanno rigettati sia il ricorso principale che quelli incidentali. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese tra le parti ricorrenti. Al rigetto del ricorso principale segue la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, alla stregua dei soli parametri di cui al D.M. n.140/2012 sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

P.Q.M.

La Corte decidendo sui ricorsi riuniti li rigetta. Compensa le spese tra le parti ricorrenti, in via principale ed in via incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore di D.F.E. e di G..S. , delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed Euro 200,00 per esborsi.

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