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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 21 maggio 2013 n. 21703[1]

Quando il Giudice di pace competente convalida il provvedimento adottato dal questore, ai sensi dell’art. 75-bis comma 2 del Dpr n. 309 deI 1990, prima che sia trascorso il termine di 48 ore dalla notifica all’interessato del provvedimento stesso, si realizza una lesione del diritto all’intervento ed alla assistenza difensiva, che impone l’annullamento della decisione di convalida per violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p..
E’ evidente che la facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida verrebbe del tutto vanificata qualora non sia assicurata alla difesa un asso di tempo, tra la notifica del provvedimento dei questore e la convalida del giudice dl pace, adeguato per l’esercizio di questa forma di contraddittorio, se pur meramente cartolare


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/05/stupefacenti-e-nulla-la-convalida-della-misura-restrittiva-prima-delle-48-ore.html

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