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Testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 21 maggio 2013 n. 21701[1]

 

La innovazione essenziale (introdotta dalla legge 190/2012) consiste in quello che è stato definito come ‘spacchettamento’ della concussione nelle due figure della concussione (art. 317 c.p.) e della induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.). Conseguentemente, mentre il previgente art. 317 c.p. considerava in alternativa di pari valenza le condotte della costrizione e dell’induzione a dare o promettere indebitamente a sé o a un terzo, con abuso della qualità o dei poteri, la nuova disciplina ha mantenuto nell’art. 317 c.p. la sola condotta di costrizione, creando una nuova fattispecie per la condotta di induzione; tale fattispecie si caratterizza in particolare per la previsione del carattere residuale della norma (“salvo che il fatto costituisca più grave reato”) e per la punibilità di colui che dà o promette denaro o altra utilità (capoverso dell’art. 319 quater c.p.).

In definitiva la successione normativa tra il previgente testo dell’art. 317 c.p., quello introdotto dalla legge 190/2012 e quello del nuovo autonomo art. 319 quater c.p., si colloca all’interno del peculiare fenomeno dl successione di leggi penali disciplinato dal quarto comma dell’art. 2 c.p


[1] Testo consultabile e scaricabile dal sito del Sole24Ore – Guida al diritto –  http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/05/concussione-nessuna-depenalizzazione-delle-condotte.html

 

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