Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 2 settembre 2015, n. 17497
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOGNANNI Salvatore – Presidente
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi riuniti:
1) n. 17967/2012 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.A., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
e contro
COMUNE DI ANZIO, ROMA CAPITALE, REGIONE LAZIO, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 88/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 03/05/2012;
2) n. 23550/2012 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
e contro
(OMISSIS) S.p.A., in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
COMUNE DI ANZIO, ROMA CAPITALE, REGIONE LAZIO, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 87/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 03/05/2012;
udita la relazione sulle cause riunite svolta nella pubblica udienza del 24/06/2015 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udito l’Avvocato (OMISSIS), che si riporta ai motivi del ricorso e l’Avvocato (OMISSIS), per delega dell’Avvocato (OMISSIS), che si riporta al controricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorsi nn. 17967/12 R.G e 23550/12 R.G. vengono proposti dal sig. (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), di Agenzia delle entrate, del Comune di Anzio, di Roma Capitale, di Regione Lazio e di (OMISSIS) spa per la cassazione delle sentenze n. 88/35/12 (impugnata con il ricorso n. 17967/12) e n. 87/35/12 (impugnata con il ricorso n. 23550/12) con le quali la Commissione Tributaria Regionale del Lazio si e’ pronunciata, rispettivamente, sugli appelli separatamente proposti da (OMISSIS) (appello definito con la sentenza n. 88/35/12) e dall’Agenzia delle entrate (appello definito con la sentenza n. 87/35/12) avverso la medesima sentenza n. 7/22/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, senza aver proceduto alla relativa riunione.
La sentenza di primo grado, dato atto che il contribuente aveva impugnato una iscrizione ipotecaria effettuata su un immobile di sua proprieta’ sito in (OMISSIS), nonche’ ventidue delle quarantuno cartelle esattoriali a garanzia del cui pagamento il concessionario aveva iscritto ipoteca, dichiaro’ il difetto di giurisdizione del giudice tributario sulle cartelle aventi ad oggetto debiti non tributari, accolse la mancata notifica delle cartelle relative a debiti tributari e annullo’ l’iscrizione ipotecaria sull’immobile sito in (OMISSIS).
La Commissione Tributaria Regionale – con le sentenze n. 87/35/12 (resa sull’appello dell’Agenzia delle entrate) e n. 88/35/12 (resa sull’appello di (OMISSIS)), identiche tra di loro, salvo che per l’intestazione – ha confermato la declaratoria di difetto di giurisdizione sull’impugnativa delle cartelle relative a crediti non tributari, ha giudicato ammissibile la produzione in appello dei documenti dimostrativi della notifica delle cartelle relative ai tributi erariali e ha dichiarato tali cartelle ben notificate; conseguentemente, ha affermato che l’iscrizione ipotecaria era impugnabile soltanto per vizi propri e ha rigettato la relativa impugnativa, disattendendo la tesi del contribuente secondo cui, ai fini della legittimita’ delle iscrizioni ipotecarie eseguite dopo oltre un anno dalla notifica delle cartelle presupposte, sarebbe necessaria la notifica di una intimazione di pagamento Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 50.
Entrambi i ricorsi del contribuente si fondano su una molteplicita’ di doglianze, raggruppate in dieci motivi, molti dei quali – ma non tutti – uguali tanto nel ricorso n. 17967/12 relativo alla sentenza n. 88/35/12 (resa sull’appello di (OMISSIS)) quanto nel ricorso n. 23550/12 relativo alla sentenza n. 87/35/12 (resa sull’appello dell’Agenzia delle entrate).
Tanto l’Agenzia delle entrate quanto (OMISSIS) si sono costituite in entrambi i procedimenti, con la precisazione che l’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso nel proc. n. 23550/12 e mera memoria di costituzione, per la partecipazione alla discussione orale, nel proc. n. 17967/12.
Parte contribuente ha depositato memoria in entrambi i procedimenti.
All’udienza del 4.3.15 il Collegio ha disposto la riunione dei due procedimenti e l’acquisizione dei fascicoli di merito; all’esito di tale acquisizione, le cause riunite sono state discusse all’udienza del 24.6.15, alla quale sono intervenuti i difensori del contribuente e di (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso n. 17967/12 si deduce, quale primo mezzo di gravame, l’error in procedendo in cui la Commissione Tributaria Regionale e’ incorsa pronunciando la sentenza n. 88/35/12 (sull’appello proposta da (OMISSIS) avverso la sentenza di prima cure) senza rilevare che detto appello non era stato notificato al contribuente. Nel ricorso n. 23550/12 si deduce, quale primo mezzo di gravame, l’error in procedendo in cui la Commissione Tributaria Regionale e’ incorsa pronunciando la sentenza n. 87/35/12 (sull’appello proposta dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di prima cure) senza rilevare che detto appello non era stato notificato ad (OMISSIS).
Dall’esame degli atti del giudizio di merito, consentito a questa Corte in ragione della natura del vizio denunciato, si rileva che;
nel fascicolo della causa decisa dalla Commissione Tributaria Regionale con la sentenza n. 88/35/12 non e’ presente l’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata con cui l’atto di appello di (OMISSIS) sarebbe stato notificato al contribuente; l’appello di (OMISSIS), quindi, non risulta notificato al contribuente.
nel fascicolo definito con la sentenza n. 87/35/12 non e’ presente l’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata con cui l’atto di appello dell’Agenzia delle entrate sarebbe stato notificato ad (OMISSIS); l’appello dell’Agenzia delle entrate quindi non risulta notificato ad (OMISSIS).
Cio’ posto, osserva il Collegio che tanto nell’appello di (OMISSIS) (col secondo motivo) quanto nell’appello dell’Agenzia delle entrate (con l’unico motivo) al giudice di secondo grado era stata devoluta la questione del perfezionamento della notifica delle cartelle (aventi ad oggetto tributi erariali) presupposte all’iscrizione ipotecaria. La (parziale) identita’ del devolutum implica l’inscindibilita’ delle cause. Come infatti questa Corte ha piu’ volte affermato, il concetto di causa “inscindibile” di cui all’articolo 331 c.p.c., va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, le quali si verificano quando la presenza di piu’ parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (sentt. 567/98, 13695/01, 27152/09, 1535/10).
Cio’ posto, e’ palese che, sulla questione della validita’ della notificazione delle cartelle presupposte all’iscrizione ipotecaria impugnata va evitata la formazione di giudicati diversi nei confronti del concessionario della riscossione e nei confronti dell’ente impositore (si vedano, in argomento, le pronunce di questa Corte nn. 10934/15, 24868/13), cosicche’ tali parti, pur non essendo litisconsorti sostanziali, devono considerarsi, qualora entrambe abbiano preso parte al giudizio di primo grado, litisconsorti processuali, insieme al contribuente, nel giudizio di secondo grado. Da tanto discende che sia la sentenza n. 88/35/12, in cui l’appello del concessionario e’ stato notificato all’Agenzia delle entrate ma non al contribuente, sia la sentenza n. 87/35/12, in cui l’appello dell’Agenzia delle entrate e’ stato notificato al contribuente ma non al concessionario, vanno giudicate mille per non integrita’ del contraddittorio; la Commissione Tributaria Regionale, infatti, non ha rispettato ne’ la prescrizione di cui all’articolo 335 c.p.c., non avendo disposto la riunione delle impugnazioni dell’Agenzia delle entrate e di (OMISSIS), ne’ quella di cui all’articolo 331 c.p.c., non avendo ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del contribuente, nel procedimento introdotto con l’appello di (OMISSIS), ne’ nei confronti di (OMISSIS), nel procedimento introdotto con l’appello dell’Agenzia delle entrate Entrambe le sentenze impugnate con i ricorsi per cassazione qui riuniti vanno pertanto cassate con rinvio, in accoglimento, quanto alla sentenza n. 88/35/12, del primo motivo del ricorso n. 17967/12 R.G. e, quanto alla sentenza n. 87/35/12, del primo motivo del ricorso n. 23550/12 R.G., con assorbimento degli altri motivi di ricorso. Il giudice del rinvio procedera’ quindi alla trattazione unitaria degli appelli dell’Agenzia delle entrate e di (OMISSIS) spa avverso la sentenza n. 7/22/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, nell’integrita’ del litisconsorzio di tutte le parti del giudizio di primo grado (cfr. Cass. 10934/15, cit.: “In tema di contenzioso tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilita’ delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilita’ del gravame, ma la necessita’ per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’articolo 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullita’ del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimita’”).
La Corte accoglie il primo motivo di ciascuno dei ricorsi riuniti, assorbiti gli altri motivi, cassa entrambe le sentenze gravate e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in altra composizione, che procedera’ alla trattazione unitaria degli appelli dell’Agenzia delle entrate e di (OMISSIS) spa avverso la sentenza n. 7/22/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, nell’integrita’ del litisconsorzio di tutte le parti del giudizio di primo grado, e regolera’ anche le spese del giudizio di legittimita’.
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