Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 2 gennaio 2013 n. 1[1]
Secondo la Suprema Corte il Giudizio è un ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale, alla esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigenza questa tanto più pressante per tale tipologia di giudizi in quanto finalizzati proprio all’accertamento della violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui lesione genera di per sé una condizione di sofferenza e un patema d’animo che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per i procedimenti ex lege n. 89 del 2001.
[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/01/equa-riparazione-anche-per-il-ritardo-nel-giudizio-sulla-durata-ragionevole-del-processo.html
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