Cassazione toga nera

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

SENTENZA 2 aprile 2014, n. 15158

 

Ritenuto in fatto

 1. Con la sentenza sopra indicata il GUP del Tribunale di Catanzaro ha disposto non luogo a procedere nei confronti di G.G. e M.A.P. perché il fatto non sussiste in relazione all’accusa di concorso in abuso d’ufficio (artt. 110, 323 cod. pen., capo F della richiesta di rinvio a giudizio) e nei confronti di B.U. e D.P. perché gli elementi di prova acquisiti non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio in relazione alle accuse di concorso in falso ideologico di pubblico ufficiale in certificazioni amministrative (artt. 110, 480 cod. pen., capi I e J) e concorso in tentato abuso d’ufficio (artt. 56, 110, 323 cod. pen., capo K).

La contestazione mossa a G. e M. concerne la nomina di quest’ultimo da parte del primo, Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale delle Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria, a componente in qualità di membro esperto del Nucleo di Valutazione di Impatto Ambientale, pur non essendo in possesso di diploma di laurea, invece prescritto dall’art. 3 del Regolamento Regionale n. 3 del 4.8.2008.

Le accuse riguardanti B. e D. attengono, invece, al rilascio da parte di costoro, nelle rispettive qualità di responsabile pro tempore e istruttore dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di (OMISSIS) , di un certificato di destinazione urbanistica e di altro certificato di conformità con i quali avevano attestato che le zone interessate dalla realizzazione di un parco eolico e relative dotazioni non ricadevano in aree a rischio idrogeologico, quali individuate dal PAI – Piano Stralcio Assetto Idrogeologico della Regione Calabria del 30 gennaio 2006, condotte ritenute rilevanti dal PM anche ai fini del contestato tentativo di abuso d’ufficio.

Con la decisione impugnata e pur dando atto di contrastanti orientamenti interpretativi al riguardo, il GUP ha ritenuto insussistente l’abuso d’ufficio contestato a G. e M. , rilevando che il requisito della doppia ingiustizia (della condotta e del vantaggio patrimoniale o del danno ingiusto) che connota il reato di cui all’art. 323 cod. pen. rende impossibile la sua configurazione quando il vantaggio patrimoniale venga acquisito dal soggetto beneficiato in modo lecito per effetto di prestazione di attività lavorativa, ancorché espletata in conseguenza di un illegittimo atto di assunzione o di nomina.

Quanto, invece, alle condotte ascritte a B. e D. , il giudice ha considerato l’evenienza che gli stessi possano essere stati indotti in errore, dal momento che in epoca di molto anteriore al rilascio dei certificati ed in particolare in data 10.1.2008, una nota dell’Autorità di Bacino Regionale, a firma del Segretario Generale Ing. R.G. , aveva escluso che le zone individuate per la realizzazione del parco eolico ricadessero in aree a rischio vincolate dal Piano di Assetto Idrogeologico regionale e che una nota di segno invece opposto proveniente dalla stessa Autorità di Bacino e a firma dallo stesso ing. R. era stata emanata solo in data 24.6.2010, quindi successivamente al rilascio dei certificati comunali.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso ai sensi dell’art. 428 cod. proc. pen. il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro deducendo violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 323 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione, per avere il GUP ritenuto insussistente, in relazione alla contestazione mossa a G. e M. (capo F), il requisito dell’ingiusto vantaggio patrimoniale in palese contrasto con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità del reato in questione nei casi di abuso commesso per far conseguire a terzi un posto di lavoro o comunque un’attività lavorativa retribuita, ancorché a tempo determinato.

Secondo il ricorrente, l’interpretazione fornita dal GUP fa cattivo governo ed erronea applicazione di principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al diverso reato di truffa (Cass. Sez. U n. 1 del 16/12/1998, Cellamare, Rv. 212081), laddove se ne è esclusa la sussistenza quando un vantaggio o un’utilità o un incremento patrimoniale siano stati realizzati in situazioni in cui essi stessi siano, direttamente o indirettamente, tutelati dall’ordinamento in quanto giuridicamente rilevanti, come nel caso di espletamento di prestazioni lavorative subordinate; l’estensione di tale principio all’ipotesi dell’abuso d’ufficio comporterebbe, per contro, la pratica abrogazione della norma proprio in situazioni in cui è lo stesso titolo di nomina ad essere viziato per contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell’ordinamento.

Quanto alla pronunzia riguardante B. e D. (capi I, J e K), osserva il ricorrente che dagli atti d’indagine acquisiti non è emerso alcun elemento atto a dimostrare che gli imputati fossero stati indotti in errore dalla nota dell’Autorità di Bacino Regionale, mentre i certificati erano stati rilasciati sulla base di documentazione concernente il Piano di Assetto Idrogeologico autonomamente in possesso del Comune di Borgia ed inoltre che la condotta ascritta al citato ing. R. aveva essa stessa costituito oggetto d’indagine, dando luogo alla formulazione a suo carico di specifica imputazione ai sensi dell’art. 480 cod. pen. (capo M della richiesta di rinvio a giudizio).

Il ricorrente ha poi allegato al ricorso la pronunzia del Tribunale del Riesame di Catanzaro che in accoglimento di appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. ha disposto la misura interdittiva della sospensione temporanea dai pubblici uffici ricoperti dagli imputati G. e M. .

È pervenuta, infine, memoria redatta dal difensore nell’interesse di D.P. , con cui si chiede voler dichiarare l’inammissibilità o il rigetto del ricorso e ribadendosi le argomentazioni svolte dal GIP prima (che aveva rigettato l’applicazione di misura interdittiva invocata dal PM) e poi dal GUP, ricorda che lo stesso Tribunale del riesame ha respinto l’appello proposto ex art. 310 cod. proc. adottando motivazione analoga (non può escludersi, pertanto, che gli indagati, nell’affermare che le aree ‘non rientravano in quelle indicate come non idonee dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Calabria’ avessero fatto affidamento su tale atto) a quella utilizzata nella decisione impugnata.

 Considerato in diritto

 3. Il ricorso risulta fondato e deve essere accolto.

3.1 Il GUP di Catanzaro ha affermato l’insussistenza del reato di concorso in abuso d’ufficio (artt. 110, 323 cod. pen., capo F della richiesta di rinvio a giudizio) contestato a G.G. e M.A.P. , con la formula perché il fatto non sussiste.

Secondo il ragionamento sviluppato in motivazione, nel caso di specie non si darebbe il requisito della doppia ingiustizia poiché l’illegittimità dell’atto di nomina (indiscussa) deve essere distinta dall’ulteriore requisito dell’ingiustizia del vantaggio patrimoniale, essendo tale profilo decisivo ai fini dell’eventuale illiceità penale; proseguendo nel percorso argomentativo, si è poi sostenuto che il vantaggio patrimoniale viene del soggetto beneficiato acquisito in modo lecito per effetto dell’espletamento di un’attività lavorativa, ancorché conseguente ad atto di nomina illegittimo.

A sostegno di tale argomentazione, il giudice ha citato la ricordata sentenza Cass. Sez. U n. 1/98 – peraltro intervenuta in un caso di truffa contestata per conseguire una collocazione lavorativa presso un’amministrazione comunale – per ribadire che anche nel caso dell’abuso d’ufficio le prestazioni erogate a seguito di prestazioni lavorative non possono ritenersi ingiuste e cioè senza causa sol perché il contratto di lavoro è nullo, dal momento che il disposto dell’art. 2126 cod. pen. salvaguarda le prestazioni comunque rese dal lavoratore, purché esse non siano in contrasto con i valori giuridici essenziali dell’ordinamento.

Come puntualmente rilevato dal PM ricorrente, detta interpretazione si pone però in contrasto con la giurisprudenza elaborata da questa Corte e da questa sezione per il caso in cui sia lo stesso titolo di nomina ad un pubblico ufficio ad essere viziato perché in contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell’ordinamento.

È stato, infatti, affermato che sussiste il reato di abuso d’ufficio quando il pubblico ufficiale procuri illegittimamente assunzioni ad un pubblico impiego poiché è la stessa attribuzione della posizione impiegatizia o del relativo status a configurare il profitto o il vantaggio ingiusto di natura patrimoniale (Cass. sez. 6 n. 44759 del 29/10/2003, Rizzi, Rv. 227325) e ancora che integra il reato de quo il favoritismo per il superamento di un esame di concorso funzionale al conseguimento di un posto di lavoro o all’esercizio della professione (Cass. sez. 6 n. 24663 del 5/02/2008, PM in proc. Ceglie, Rv. 240522) e come ancora ricordato dal ricorrente, lo stesso principio era stato affermato pure sotto la vigenza della precedente formulazione dell’art. 323 cod. pen. (Cass. sez. 6 n. 2120 del 26/01/1995, PM in proc. Ingrao, Rv. 200560 e Cass. sez. 6 n. 6871 dell’11/051993, Marcello, Rv. 195493).

Al richiamo della (medesima) giurisprudenza citata ed invocata dal ricorrente vale aggiungere due notazioni.

La prima – anch’essa peraltro svolta nel ricorso – è che non pare affatto conferente il richiamo alla decisione delle Sezioni Unite n. 1/98, Cellammare poiché essa riguardava un’ipotesi di truffa finalizzata al conseguimento di una posizione lavorativa, in cui la disposizione patrimoniale cui l’ente comunale era stato indotto veniva individuata, fra l’altro, nell’esborso degli emolumenti retributivi corrisposti a fronte dell’attività lavorativa effettivamente prestata dal soggetto assunto con modalità fraudolente, per cui era lo stesso evento naturalistico della disposizione patrimoniale ad essere escluso secondo la ricostruzione invece accolta dalla decisione delle Sezioni Unite che lo individuava invece in “spese, esborsi, oneri finanziari di alcun tipo sostenuti dall’amministrazione comunale all’atto e in funzione della costituzione del rapporto impiegatizio”.

Il che non vuoi dire – e come ancora il ricorrente ha evidenziato – che l’ipotesi di cui all’art. 640 cod. pen. non fosse in astratto configurabile, ma che coincidendo il momento della sua consumazione nel momento dell’instaurazione del rapporto lavorativo (reato istantaneo), non avendo la pubblica accusa correttamente individuato la disposizione patrimoniale nei termini sopra indicati, era nella fattispecie intervenuta pronunzia di annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto.

Ad ogni modo, il caso in questione concerneva un rapporto lavorativo di pubblico servizio instauratosi con l’osservanza delle specifiche norme di legge o di regolamento disciplinanti il procedimento di assunzione, ancorché minato nei presupposti giuridici extrapenali di legittimazione concernenti l’interessato, il quale aveva falsificato i documenti relativi al proprio luogo di residenza.

Diverso è evidentemente il caso in cui è l’intero procedimento di nomina ad essere viziato ed in cui il pubblico ufficiale – a prescindere o meno dall’esistenza delle condizioni giuridiche extrapenali di legittimazione riferite al soggetto beneficiato – viola dichiaratamente norme primarie di legge o secondarie ed in cui la legittimazione che si pretenderebbe derivare dall’espletamento dell’attività lavorativa da parte del dipendente in tal modo nominato o assunto – ed è questa la seconda notazione – finirebbe per scardinare ogni profilo di legalità nella struttura prima e poi nell’operato di ogni pubblica amministrazione.

3.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, occorre rilevare come il proscioglimento degli altri due imputati B. e D. dai reati loro contestati di falso ideologico di pubblico ufficiale in certificazioni amministrative (artt. 110, 480 cod. pen., capi I e J) e concorso in tentato abuso d’ufficio (artt. 56, 110, 323 cod. pen., capo K) con la formula “perché gli elementi di prova acquisiti non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio” abbia in realtà comportato una valutazione di puro merito che il GUP non poteva adottare.

Come, infatti, chiaramente emerge dalla motivazione della decisione impugnata, il relativo proscioglimento è stato pronunciato in base all’esistenza di un plausibile e ragionevole dubbio che gli imputati non avessero voluto commettere i delitti in contestazione, perché indotti in errore da una certificazione emessa in precedenza da altra amministrazione (Autorità di Bacino) attestante che le aree del Comune di Borgia (Cz) individuate nel progetto per la realizzazione di un parco eolico non rientravano in quelle indicate come non idonee dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Calabria.

Orbene ed a prescindere dalle ulteriori risultanze probatorie di segno contrario indicate dal PM ricorrente, occorre riconoscere che la valutazione del giudice ha avuto ad oggetto propriamente l’elemento psicologico dei reati contestati, determinando un’indebita intromissione nel merito delle contestazioni che è precluso al GUP investito della (mera) richiesta di rinvio a giudizio.

Costituisce, infatti, pacifico orientamento interpretativo di questa Corte di legittimità quello secondo cui il giudice dell’udienza preliminare nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, a norma dell’art. 425, comma terzo, cod. proc. pen., deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio, non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza dell’imputato ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate (Cass. sez. 2 n. 48331 del 14/11/2013, PG in proc. Maida, Rv. 257645, costituente solo l’ultima in ordine temporale delle numerose decisioni conformi oggetto di massimazione).

4. Alla luce delle precedenti notazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata e gli atti debbono essere trasmessi per nuova decisione al Tribunale di Catanzaro

 P.Q.M.

 annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuova decisione al Tribunale di Catanzaro.

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